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Numero d'incarto:
16.1995.117
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00117
Lugano
24 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 giugno 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 13 febbraio 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte
dal convenuto ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF di
Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 13 febbraio
1995 la __________ ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni
interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per il recupero
di complessivi fr. 3’199.-, importo corrispondente alle pigioni rimaste
insolute per i mesi di novembre, dicembre 1994 e gennaio 1995.
A valere quale titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di
locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990 (doc. A) e disdetto dal
convenuto in via anticipata il 26 luglio 1994 per il 31 ottobre 1994, data per la
quale ha restituito le chiavi dell’ente locato.
Il convenuto si è opposto
alla domanda avversaria contestando innanzi tutto la validità formale del
contratto e della notifica di aumento della pigione del 17 giugno 1992. Nel
merito sostiene di ritenersi liberato da qualsiasi obbligo contrattuale per
restituzione anticipata dell’ente locato, avendo presentato all’istante tre
subentranti disposti a riprendere il suo contratto.
2.Con il querelato
giudizio il primo giudice, dopo aver accertato l’infondatezza dell’eccezione di
nullità del contratto e dell’aumento della pigione sollevata dal convenuto, ha
respinto l’istanza avendo quest’ultimo reso verosimile il decadimento del suo
obbligo di pagamento della pigione a far tempo dal 1° novembre 1994, data per la
quale ha presentato all’istante tre nominativi di persone disposte a subentrare
nel contratto, in particolare quello del signor __________.
- Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 giugno
1995 del vice presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali
si evince che i subentranti a lei presentati dal convenuto non sono stati tre
bensì solo due, ossia: __________, che ha in seguito comunicato di non essere
più interessato a subentrare nel contratto, e __________ che non ha potuto
essere accettata quale nuova locataria in quanto non offriva sufficienti
garanzie di solvibilità. A mente della ricorrente, queste risultanze avrebbero
dovuto indurre il giudice a confermare l’obbligo di pagamento dell’istante e
quindi ad accogliere l’istanza.
Con osservazioni 17 luglio
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82 LEF il
creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro.
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il contratto
di locazione sottoscritto dalle parti il 10 settembre 1990, contratto che per
costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per le pigioni
scadute (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190).
L’istante procede nei confronti
del convenuto per l’incasso di tre mensilità comprensive delle spese accessorie
e del canone per la locazione del box.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche apparire verosimili, nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile
del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1988 in re H.B. c/ H.SA in Rep
1987 p. 150-151).
Quale eccezione atta ad
inibire il rigetto dell’opposizione il convenuto, che ha restituito
anticipatamente l’ente locato senza osservare il termine di disdetta, invoca l’art.
264 CO che lo esonera dall’obbligo di pagamento della pigione a condizione che
presenti un subentrante solvibile, impegno che egli dichiara di aver onorato
avendo presentato all’istante ben tre candidature di persone disposte a
riprendere il suo contratto, in particolare quella di __________ di cui alla
dichiarazione di subingresso sottoscritta il 3 settembre 1994 (doc. 8).
-
La conclusione del primo
giudice secondo la quale il convenuto avrebbe reso verosimile di non essere
debitore delle pigioni poste in esecuzione avendo presentato all’istante tre
subentranti uno dei quali, il signor __________, disposto a subentrare nel
contratto il 1° novembre 1994, non può essere condivisa.
Pur tenendo conto delle limitate esigenze probatorie a carico della parte
escussa e pur considerando in sé idonea l’eccezione sollevata dal conduttore per
togliere al contratto di locazione la qualità di titolo esecutivo, chi si
oppone all’istanza di rigetto deve produrre documentazione tale da costituire
un rimedio liberatorio rilevante (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, p. 65)
-
Il primo giudice non ha
tenuto in considerazione le proposte riguardanti gli eventuali subentranti
__________ e __________.
Sia la sentenza impugnata, sia il ricorso sono incentrati sulla portata della
dichiarazione di subingresso, firmata da __________ il 3 settembre 1994 (doc.
8).
Già formalmente la rilevanza del mezzo probatorio avrebbe dovuto indurre il
primo giudice a maggior prudenza:
- l’istante ha contestato di non aver mai visto il documento prima
dell’udienza;
- l’escusso - che altrimenti ha tenuto a provare con le ricevute postali
i propri invii all’istante (doc. 14) - non ha potuto fare altrettanto
proprio per questa spedizione;
- la dichiarazione __________ è precedente alle altre due: del 7 ottobre
1994 quella di __________ (doc. F1), rispettivamente
del 14 ottobre quella di __________ (doc. G1);
- ciò nonostante, nello scritto 15 ottobre all’istante (doc. G1) i signori
__________ sollecitano una risposta alla questione __________, ma non
fanno cenno alcuno ad altre pendenze; di più: nell’altro scritto 31
ottobre 1994 (doc. H), che accompagnava la consegna delle
chiavi dell’appartamento, essi si
ritengono liberi dal pagamento della pigione “avendo nel frattempo
trovato due subentranti (cfr. nostre ultime raccomandate dell’8
ottobre e 15 ottobre 1994)”: nessun accenno al subentrante __________.
Nella sostanza poi
dev’essere rilevato che l’eccezione avrebbe dovuto imporre all’escusso di
rendere verosimile non solo l’esistenza di qualsiasi subentrante, ma la
proposta di un nuovo conduttore solvibile che non possa essere rifiutato dal
locatore (art. 264 CO).
Ciò che egli non ha fatto nel caso litigioso, mentre negli altri due casi
ricordati ha inviato alla locatrice un certificato del competente UEF (doc.
F1), rispettivamente aveva indicato una persona che avrebbe potuto fungere da
referenza (doc. G1):
-
Ancorchè la presente
decisione possa muoversi nel limitato ambito d’applicazione dell’art. 327 CPC,
quanto qui esposto configura un uso eccessivo da parte del giudice del suo
potere d’apprezzamento che ha avuto come conseguenza una manifesta errata
applicazione dell’art. 82 LEF.
-
All’accoglimento del ricorso
segue una pronuncia da parte della Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Non va infatti dimenticato
che, in sede di contraddittorio, l’escusso aveva opposto all’istanza di
__________ anche le dichiarazioni di subingresso di altre due persone sulle
quali il primo giudice non si è espresso, ritenendo di poter respingere
l’istanza di rigetto già sulla base dell’offerta __________.
Nell’applicazione dell’art. 264 CO l’offerta del conduttore, per poter essere
validamente opposta al suo obbligo di pagare il canone di locazione oltre la
data di restituzione dei vani, deve apparire - almeno per quanto riguarda i
criteri di giudizio del giudice del rigetto - almeno accettabile: vale infatti
il principio in base al quale il locatore non può rifiutare senza motivo una
simile offerta di sostituzione (SVIT, Comm. “Mietrecht”, 1991, art. 264
CO, n. 6).
Sennonchè le offerte proposte dall’escusso non hanno i chiari connotati
richiesti dalla legge:
a) __________, proposto alla locatrice con scritto 8 ottobre 1994,
invece di fornire le informazioni che gli erano state richieste (doc.
F2 del 15.10) ha fatto sapere - già il 19.10 - di ritirare
la propria offerta (doc. F5);
b) __________, di cui
l’escusso, già diceva nel suo scritto di presentazione essere “in
assistenza” (doc. G1), non veniva presa in considerazione dalla locatrice
con risposta 25.10. (doc. G3) dopo aver preso
contatto con la persona indicatale dal
signor __________ e aver constatato la sua situazione familiare
“non ben chiara” e incertezza sulle possibilità di pagamento
della locazione.
In base a questi elementi
di giudizio non si può ritenere che l’escusso sia riuscito a rendere verosimile
la propria liberazione dall’obbligo di pagamento dei canoni posto in
esecuzione: l’istanza di rigetto dell’opposizione deve pertanto essere accolta.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
23 giugno 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza sono
rigettate in via provvisoria le
opposizioni
interposte da __________ ai PE no. __________,
__________ e
__________ dell’UEF di Bellinzona.
- La tassa di
giustizia globale di fr. 120.- , da anticiparsi
dall’istante, è
posta a carico del convenuto con l’obbligo di
rifondere
all’istante fr. 350.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno
poste a carico di __________ il quale rifonderà alla __________ fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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