AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.118
Data decisione, Autorità:
27.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00118
Lugano
27 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 giugno 1995 presentato da
contro
la
sentenza 9 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 maggio 1995
nei confronti della
con
la quale si chiedeva il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 10 maggio
1995 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla
__________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 726.80
oltre accessori, importo corrispondente a pretese dell’istante nei confronti
della convenuta a dipendenza del rapporto di lavoro che vincolava le parti;
che all’udienza di
contraddittorio la convenuta ha contestato la pretesa avversaria producendo
documentazione dalla quale si evincerebbe un saldo a suo favore di fr. 242.15;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un
valido titolo di riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto
dalla documentazione agli atti l’esistenza di un valido riconoscimento di
debito per l’importo posto in esecuzione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988
in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20).;
che
nella concreta fattispecie lo scritto 1° marzo 1995 della __________
costituisce un chiaro riconoscimento di debito per l’importo di fr. 349.95 che
la convenuta riconosce di dovere al suo ex dipendente;
che
la successiva rettifica di quanto dichiarato in questo scritto contenuta nel
conteggio 2 marzo 1995 della stessa debitrice non basta a rendere verosimile -
nella procedura di rigetto dell’opposizione - l’inesistenza del credito in
esecuzione, poichè l’emissione di semplici fatture da parte dell’escusso non
vale come prova sufficientemente liquida del suo credito (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, 1980, § 36, n. 8);
che
alla luce di quanto sopra esposto la decisione del primo giudice che ha negato
il rigetto provvisorio dell’opposizione deve quindi essere annullata;
che
per quanto attiene agli interessi di mora, gli stessi sono riconosciuti al
tasso legale del 5 % a far tempo dal 17 marzo 1995 (doc. D), data della prima interpellazione
agli atti (art. 102 cpv. 1 CO);
che in considerazione
della parziale soccombenza delle parti, le spese di prima e seconda sede vanno
ripartite in ragione di ½ ciascuna mentre le ripetibili di prima sede sono
compensate;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
22 giugno 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
9 giugno 1995 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr.
349.95 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 1995 l’opposizione interposta dalla
__________ al PE no. __________.
- La tassa di
giustizia in fr. 110.-, da anticiparsi dall’istante, è
posta a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate”.
II. Le spese del presente giudizio,
per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo
carico per la metà e per l’altra metà deve essere posta a carico della
__________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità
ridotta di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo del Ticino
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster