AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.119
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00119
Lugano
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 giugno 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 30 marzo 1995 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 30 marzo 1995
__________ ha chiesto il rigetto
in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 5’400.-. L’istante fonda la sua pretesa sul
riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto il 27 luglio 1989 (doc. A),
a garanzia del quale quest’ultimo ha emesso un vaglia cambiario di pari importo
(doc. C).
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver
sottoscritto i doc. A e C in conco-mitanza e a garanzia del contratto di
locazione che aveva concluso con l’istante in qualità di conduttore. I
reciproci rapporti di dare e avere tra locatore e conduttore sono stati in
seguito definiti nella convenzione 9 ottobre 1993 alla quale il convenuto
rinvia a comprova del fatto di nulla più dovere all’istante.
-
Con sentenza 21 giugno 1995
il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di
debito e ritenuto che il convenuto non ha reso verosimili le eccezioni
sollevate all’ udienza, in particolare quella dell’estinzione del debito con la
sottoscrizione della convenzione 9 ottobre 1993, ha accolto l’istanza di
rigetto dell’opposizione.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato
gli atti di causa e le prove, in particolare per aver concluso alla sussistenza
di un debito nei confronti dell’istante nonostante egli abbia reso verosimile
l’eccezione di estinzione del medesimo.
Con osservazioni 2 agosto
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo l’art. 82 cpv. 1
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto
dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la
professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep
1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites,
154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).
- Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA).
Il titolo di credito sul
quale si basa l’esecuzione che ci occupa è il riconoscimento di debito
sottoscritto da __________ il 27 luglio 1989 a favore di __________ per
l’importo di fr. 5’400.- (doc. A), a garanzia del quale il convenuto ha emesso
all’ordine dell’istante un vaglia cambiario di pari importo (doc. C).
- Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il
giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
invalidare il riconoscimento di debito. Incombe all’escusso l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste in modo convincente,
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987
pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982
pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto concluso dal pretore, la documentazione agli atti è
sufficiente a rendere almeno verosimile l’eccezione di estinzione del debito
sollevata dal convenuto.
Infatti, anche se è vero
che i doc. A e C non menzionano la causale del credito concesso al convenuto, è
altrettanto vero che da un raffronto tra questi documenti, sottoscritti il 25
luglio 1989, e la convenzione sottoscritta dalle parti il 9 ottobre 1993, si
può concludere con sufficiente verosimiglianza che il ricono-scimento di debito
potrebbe essere posto in relazione con il contratto di locazione che vincolava
le parti a far tempo dal 31 agosto 1989, ossia dal mese successivo a quello
della sottoscrizione del riconoscimento di debito e dell’inizio di pagamento
della pigione da parte del convenuto (doc. 2).
In altre parole, con la
produzione dei doc. 2 e 3 il convenuto ha reso verosimile l’esistenza tra le
parti unicamente di un rapporto contrattuale attinente alla locazione, tant’è
che all’esplicita affermazione del convenuto secondo il quale egli avrebbe
sottoscritto i doc. A e C in concomitanza e a garanzia del contratto di
locazione (l’importo di fr. 5’400.- riconosciuto corrisponde peraltro alla
pigione di un anno), l’istante non ha contrapposto nulla, in particolare non ha
indicato una possibile diversa causale del debito assunto dal convenuto nei
suoi confronti.
La tesi dell’istante
appare ancor più improbabile se si pensa che al momento della conclusione della
convenzione 9 ottobre 1993 egli, presunto creditore di fr. 5’400.- nei
confronti del convenuto, non ha compensato questo suo credito con quello del
convenuto, esplicitamente riconosciuto e pari a Lit. 2’000’000 che gli ha
invece pagato mediante assegno bancario. Il tutto impostato secondo la chiara,
reciproca volontà delle parti di chiudere ogni loro ragione di dare e avere.
Alla luce di quanto sopra esposto
deve quindi essere accolta la censura ricorsuale relativa alla valutazione
delle eccezioni sollevate e rese verosimili dall’escusso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
27 giugno 1995 __________ è accolto
Di conseguenza la sentenza
21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte
istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr.
180.- a titolo di indennità
II. Le spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipate dal ricorrente, vanno poste
a carico di __________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster