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Numero d'incarto:
16.1995.139
Data decisione, Autorità:
14.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00139
Lugano
14 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 16 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 ottobre 1994
da
con
la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 1’361.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 20 ottobre 1994 __________, specializzato in arredamenti interni,
restauri nonchè pavimentazioni, ha convenuto in giudizio la
____________________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’361.- a saldo
della fattura emessa il 15 luglio 1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto
della convenuta presso uno stabile in Via __________ a __________
che
alle due udienze indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto
di comparsa;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito di
parte istante e accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte
della convenuta, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale la controparte non ha formulato
osservazioni, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua
nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali
lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che
nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei
confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere
dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che
in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in
questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni; che esse non sarebbero comunque tali da
inficiare la pretesa dell’istante al quale la convenuta ammette di avere
conferito l’incarico di procedere all’esecuzione dei lavori oggetto della
fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e al quale non possono essere opposti
eventuali accordi che la convenuta sostiene di aver concluso con la
proprietaria dello stabile;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono
assegnate ripetibili di questa sede
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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