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Numero d'incarto:
16.1995.140
Data decisione, Autorità:
28.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00140
Lugano
28 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 11 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 novembre 1994
da
con
la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’139.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 15
novembre 1994 la __________, ditta specializzata in arredamenti per cucine, ha
convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
3’139.- a saldo delle fatture emesse il 21 luglio 1993 (doc. A) e l’11 agosto
1993 (doc. B) per lavori effettuati per conto della convenuta presso uno
stabile a __________;
che alle due udienze
indette per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenendo compro-vato il credito dell’istante e
accertata l’assenza di una qualsiasi contestazione da parte della convenuta, ha
accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento;
che con osservazioni 4
ottobre 1995 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua
nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali
lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che
nel caso concreto il ricorso 4 settembre 1995 non contiene nessun addebito nei
confronti dell’operato del primo giudice e non è pertanto possibile desumere
dal suo contenuto alcun titolo di cassazione;
che
in ogni caso le argomentazioni ricorsuali, proposte per la prima volta in
questa sede non possono essere tenute in considerazione in virtù dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
esse non sarebbero comunque tali da inficiare la pretesa dell’istante alla
quale la convenuta ammette di avere conferito l’incarico di procedere
all’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa (p.to 1 ricorso), e
alla quale non possono essere opposti eventuali accordi che la convenuta
sostiene di aver concluso con la proprietaria dello stabile;
che abbondanzialmente va
rilevato che il credito di fr. 3’139.- fatto valere dall’istante risulta
comprovato dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. A e B sui
quali figura chiaramente che gli sconti ivi indicati sarebbero stati concessi
unicamente in caso di pagamento entro 10 giorni, caso contrario gli stessi
sarebbero stati conteggiati;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 4 settembre 1995 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 80.- quale indennità di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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