AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.35
Data decisione, Autorità:
21.02.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00035
Lugano
21 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa,
presidente,
Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 6 ottobre 1994 del Giudice di pace del circolo di Taverne dipendente
da istanza 5 agosto 1994 di
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 895.-- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con
istanza 5 agosto 1994 la __________ ha convenuto in giudizio la signora
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 895.-- oltre accessori a
saldo della fattura emessa il 12 aprile 1994 per l’acquisto di due capi di
abbigliamento presso l’istante.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la capacità
processuale di controparte nonché la sussistenza di un contratto di
compravendita. La merce indicata nella fattura litigiosa le sarebbe infatti
stata donata dal direttore della Boutique signor __________ al quale sostiene
di essere stata legata da un rapporto di amicizia.
-
Con
sentenza 6 ottobre 1994 il giudice di pace ha accolto l’istanza non ritenendo
comprovata la tesi di parte convenuta circa la consegna dei capi di
abbigliamento a titolo gratuito. A mente del primo giudice il silenzio
manifestato dalla convenuta al ricevimento della fattura litigiosa
comproverebbe la fondatezza della pretesa avversaria.
-
Con
il presente tempestivo gravame la ricorrente, fondandosi sui titoli di
cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC, postula l’annullamento della
sentenza del giudice di pace.
A
mente della ricorrente nell’operato del primo giudice è ravvisabile una lesione
del suo diritto di essere sentita in considerazione del fatto che questi non
l’ha ammessa alla prova delle sue allegazioni mediante i testimoni citati in
sede di contraddittorio. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice di aver
arbitrariamente concluso alla sussistenza di un contratto di compravendita
sulla base della solo esistenza di una fattura non contestata.
Con
osservazioni 23 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Secondo
l’art. 327 lett. e CPC deve essere annullato il giudizio di un giudice di pace
o di un pretore se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni: questo motivo di cassazione si fonda sul rispetto della norma
costituzionale di cui all’art. 4 Cost e meglio del principio procedurale di
essere sentiti in giudizio che ne scaturisce.
Questo
disposto garantisce quindi alle parti il diritto di essere sentite (DTF
101 Ia 296; Rep 1980 1; Anastasi, Il sistema dei mezzi di
impugnazione del CPC, 1981, p. 184) nel quale concetto non rientra solo il
diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni
e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice
di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova
offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art.
327, n. 17).
Ritenuto
che la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto
controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad una valutazione anticipata
da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente
inefficace o irrilevante.
Nella
concreta fattispecie il primo giudice ammette che,nel corso dell’udienza di
contraddittorio la convenuta _________ ha prodotto un memoriale di risposta.
Nel medesimo, oltre a sollevare censure di natura formale e attinenti alla
capacità processuale della parte istante, ha contestato l’esistenza di un
qualsiasi contratto di compravendita con quest’ultima. A sostegno della propria
tesi difensiva secondo la quale i capi di abbigliamento fatturati le sarebbero
stati donati dal signor __________, la convenuta ha chiesto l’audizione quali
testi del __________ medesimo e di altre due persone.
Orbene,
nel giudizio impugnato nulla viene detto in merito alle prove offerte dalla
parte convenuta né tantomeno viene indicato il motivo per il quale il giudice
avrebbe deciso di rinunciare all’ assunzione dei testi proposti. Né dal verbale
dell’udienza è possibile dedurre se il memoriale e le prove in esso offerte
siano stati discussi dalle parti.
Siffatto
modo di procedere del primo giudice, che senza dare spiegazione alcuna in
sentenza ignora semplicemente le prove offerte dalla parte convenuta, configura
a non dubitarne il motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC.
Per
questo motivo, ritenuto che con il proprio agire il primo giudice non solo ha
violato il diritto di essere sentito della parte convenuta ma ha pure
contravvenuto al chiaro disposto di cui all’art. 182 cpv. 2 CPC secondo il quale
il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la
sentenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata.
Trattandosi
di una violazione che non può essere sanata in questa sede, gli atti devono
essere rinviati al primo giudice affinché proceda all’istruttoria dopo aver
discusso con le parti la rilevanza delle prove e dopo aver statuito sulle
stesse.
- Per
quanto attiene agli oneri processuali dell’odierno procedimento, ritenuto che
la __________ si è opposta al gravame contestando in particolar modo la lesione
del diritto di essere sentita della ricorrente e che quindi deve essere
considerata parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), alla stessa devono essere
caricate le ripetibili a favore di controparte.
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 ottobre 1994 del Giudice di pace del circolo di
Taverne è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda
ai sensi del considerando no. 4.
- Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
verserà alla ricorrente la somma di fr. 80.-- a titolo di indennità di
questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster