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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.59
Data decisione, Autorità:
29.03.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00059
Lugano
29 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 marzo 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 23 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1994
da
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
1’345.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande
accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 13
ottobre 1994 l’__________ e l’__________ hanno convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’345.75 a saldo della fattura 31 marzo
1993 emessa per le cure mediche e ospedaliere prestate a favore della madre
della convenuta, signora __________, nel frattempo deceduta.
In sede di contraddittorio
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo in primo luogo la
carenza di legittima-zione attiva degli istanti; nel merito solleva l’eccezione
di perenzione dell’azione non avendo gli istanti insinuato il loro credito
nell’ambito della procedura di allestimento dell’inventario, con il beneficio
del quale gli eredi hanno accettato la successione.
-
Con sentenza 23
febbraio 1995 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, accertata la
legittimazione attiva degli istanti sulla base della Legge sugli ospedali
pubblici, ha accolto l’istanza addebitando alla convenuta la violazione dell’art.
581 cpv. 3 CC a motivo della mancata indicazione all’autorità incaricata
dell’erezione dell’inventario dell’esistenza del debito controverso, debito che
le doveva essere noto avendo ottenuto il relativo rimborso da parte della Cassa
malati presso la quale era assicurata la madre. Il giudice, rimproverando alla
convenuta un agire contrario alle regole della buona fede, ha posto a suo carico
l’obbligo di pagamento della fattura litigiosa.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17
marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore
di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver sussunto
la concreta fattispecie all’art. 581 cpv. 3 CC anziché all’art. 590 cpv. 2 CC
secondo il quale, l’erede risponde dei crediti non insinuati nell’inventario a
condizione che la mancata tempestiva insinuazione non è dovuta a colpa del
creditore e se l’erede si trova arricchito, presupposti questi che non sono
stati comprovati.
Con scritto 13 aprile 1995
la controparte ha chiesto la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è la questione relativa agli effetti della mancata tempestiva
notifica del credito degli istanti nell’ambito della successione della madre
della convenuta, accettata con il beneficio d’inventario.
Scopo dell’inventario
previsto dagli art. 580 segg. CC è quello di informare gli eredi circa gli
attivi e passivi della successione, di modo che essi possano decidere se
accettarla o ripudiarla (Piotet in Traité de droit privé suisse, Vol.
IV, 1975, p. 714). Accettando la successione con il beneficio di inventario
l’erede
si assume unicamente i
debiti inventariati, ossia quelli notificati entro il termine assegnato ai
creditori con la grida pubblicata sul FUC (art. 582 e 589 CC).
Nel caso di specie il
pretore ha risolto la vertenza applicando l’art. 581 cpv. 3 CC, che impone agli
eredi l’obbligo di comuni-care all’autorità incaricata dell’erezione
dell’inventario l’esi-stenza dei debiti del defunto da loro conosciuti.
L’applicazione di questo
disposto nella concreta fattispecie non può essere censurata.
Infatti, all’erezione
dell’inventario, prima ancora dei creditori, concorrono gli eredi ai quali
incombe l’obbligo di notificare all’autorità preposta all’allestimento
dell’inventario i debiti del defunto da loro conosciuti (Tuor/Picenoni, Das
Erbrecht, in Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK, 1966, N. 17 ad art. 581).
Trattandosi di un obbligo di informazione legale, gli eredi devono darvi
seguito anche se non ne sono esplicitamente richiesti (Tuor/Picenoni,
loc. cit.).
Se è pur vero che la
dottrina limita questo obbligo di informa-zione ai debiti conosciuti e non
anche a quelli che gli eredi avrebbero dovuto conoscere (BlZR
XVII Band, 1918, N. 126, p. 228; Escher, Das Erbrecht, in Kommentar zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch, N. 12 ad art. 581), è altrettanto vero che l’obbligo
dell’erede si estende all’insieme della situazione patrimoniale del defunto (art.
581 cpv. 2 CC), compresi quindi i debiti che l’erede ritiene infondati e
pretestuosi (Tuor/Picenoni, op. cit., N. 17 ad art. 581; Oswald,
Die Auskunftspflicht im Erbgang, 1976, p. 19 e 20)
Alla luce di quanto sopra
esposto, si può ben dire che nella concreta fattispecie, la convenuta - avendo
percepito dalla cassa malati della madre un rimborso spese relativo alla
degenza ospedaliera di quest’ultima - disponeva di sufficienti indizi per
permetterle perlomeno di dubitare dell’esistenza di uno scoperto della madre
nei confronti degli istanti, debito la cui esistenza e conoscenza viene
peraltro confermata dalla stessa convenuta al punto 3.2 del suo ricorso.
L’accertamento pretorile
circa la violazione da parte della convenuta del suo obbligo di informazione
sull’esistenza del debito controverso, deve quindi essere confermato. D'altra
parte questo tipo di giudizio, fondato in buona parte sull'apprez-zamento, ben
difficilmente potrebbe essere censurato d'arbitrio, a meno che il giudice
disponesse di elementi oggettivi di giudizio tali da vincolare positivamente le
sue conclusioni.
- Mentre la convenuta
ha disatteso il suo obbligo di informazione sulla situazione patrimoniale della
defunta (art. 581 cpv. 3 CC), anche gli istanti hanno omesso di insinuare entro
i termini il loro credito nella procedura di allestimento dell’inventario.
In simile evenienza la
dottrina ritiene prioritario l’obbligo di informazione degli eredi rispetto a
quello imposto ai creditori di insinuare entro i termini il loro credito (Tuor/
Picenoni, op. cit., N. 7 ad art. 590). In altre parole, in caso di
violazione dell’obbligo legale di informare l’autorità circa la situazione
finanziaria del defunto, l’erede risponde nei confronti del creditore che non
ha insinuato il suo credito del danno che gliene deriva, e ciò
indipendentemente dalla realizzazione dei presupposti di cui all’art. 590 cpv.
2 CC, quindi anche se non è provata l’assenza di colpa del creditore (Oswald,
op. cit., p. 20-21; Piotet, op. cit., p. 729-730; Tuor/ Picenoni,
op. cit., N. 16 ad art. 581). In questo caso particolare, il danno che deve
essere risarcito corrisponde, non all’importo ci cui si trova arricchito
l’erede ai sensi dell’art. 590 cpv. 2 CC, bensì alla perdita subita dal
creditore che si vede precluso il suo credito poiché non inventariato. (Piotet,
op. cit, p. 720-721; Escher, op. cit., N. 11 ad art. 590). Il danno può
essere ridotto o soppresso a dipendenza dell’eventuale concolpa del creditore,
ciò che nel caso concreto non è stato comprovato.
La conclusione del primo
giudice che ha parificato la perdita subita dagli istanti all’importo della
fattura rimasta insoluta non è quindi arbitraria.
Alla luce di quanto sopra
esposto nella decisione pretorile, non è ravvisabile nessun motivo di
cassazione.
- Spese e ripetibili
di questa sede seguono la soccombenza. Agli istanti non vengono riconosciute
ripetibili, per altro neppure richieste, poiché la loro comunicazione 13 aprile
1995 non può essere assimilata a un allegato di osservazioni.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
T o t a l
e fr. 150.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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