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Numero d'incarto:
16.1996.10
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00010
Lugano
15 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1994
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’449.30 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UEF di Faido, domande sulle quali il primo giudice non si è
pronunciato avendo respinto in ordine l’istante a motivo della sua
incompetenza,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30
settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio - dinanzi al Pretore del
Distretto di Leventina - __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
3’499.30 a saldo di fatture emesse per prestazioni da questa usufruite durante
la sua degenza presso __________ di __________ nel periodo dal 13 gennaio al 12
febbraio 1994;
che la convenuta,
eccependo preliminarmente la competenza del pretore, si è opposta alla pretesa
avversaria contestandone il benfondato;
che con il querelato
giudizio il pretore, senza giudicare il merito della domanda, l’ha respinta in
ordine dichiarandosi non competente a dirimere la vertenza, trattandosi di una
questione rilevante del diritto pubblico: egli ha infatti ritenuto determinante
in tal senso la personalità giuridica dell’ istante e il fatto che questi,
offrendo ai cittadini l’assistenza sanitaria, assolve un compito di interesse
pubblico impostogli dalla Legge sugli ospedali pubblici;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. b CPC: il ricorrente rimprovera al pretore di aver negato la propria
competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto tra le
parti;
che con osservazioni 20
febbraio 1996 la controparte propone la reiezione del gravame;
che controversa nella
concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a
dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo
successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile
l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101
segg.);
che per determinare a
quale giurisdizione - civile oppure amministrativa - dev’essere sottoposta la
vertenza tra un privato e un ente pubblico (in concreto l’__________), occorre
indagare sulla natura del rapporto contrattuale sorto tra le parti, mentre
indifferente è la natura pubblica di una di esse (Moor, Droit administratif,
1994, pag. 129; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 1, n. 22);
che per loro natura, le
prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza
ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera
cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali
pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in
quanto scelte o comunque concordate con il paziente;
che infatti, per
l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica,
terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il
consenso del paziente
(art. 7 cpv. 1 Legge sulla
promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in
Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);
che, in altri termini,
nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici
preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere
pubblico e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie
decisioni;
che è irrilevante ai fini
della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il
fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla
base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un
mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali
estranee al settore pubblico;
che di conseguenza, il
giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza della giurisdizione
civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato in
virtù dell’art. 327 lett. b CPC;
che a titolo abbondanziale
va rilevato che in una recente decisione il TF ha confermato - siccome non
arbitraria - una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con la quale
questi si era dichiarato incompetente a decidere una vertenza di natura
pecuniaria sorta tra un medico e __________, non potendo quest’ultimo essere
equiparato allo Stato ai sensi dell’art. 71 LPamm (RDAT 1995 II, pag. 58
segg.);
che quindi, qualora non si
volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare
confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono
a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp,
Précis de droit administratif, 1991, n. 1841);
che, ai sensi dell’art. 332
cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della lite,
dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
- Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-,
sono poste a carico di
__________ la quale rifonderà __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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