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Numero d'incarto:
16.1996.117
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00117
Lugano
29 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
0composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1996 presentato nella
forma dell’appello da
patr.
contro
la
sentenza 6 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di
proprietà sui beni
oggetto del sequestro no. __________eseguito dall’UEF di Locarno,
domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 28 febbraio 1996 l’UEF
di Locarno ha eseguito presso l’appartamento di proprietà di __________ ad
__________ -in quel momento occupato dal precedente proprietario __________ -
il sequestro di vari oggetti per un valore stimato dallo stesso UEF di fr.
4'360.- (doc. A). Il sequestro è stato richiesto della Comunione dei
comproprietari del Condominio __________ di __________, creditrice nei
confronti di __________ dell’importo di fr. 8’398.80 per spese condominiali da
questi lasciate insolute (doc. A).
Con istanza 28 marzo 1996,
ossia nel termine fissatogli dall’UEF di Locarno, __________ ha promosso nei
confronti della Comunione dei comproprietari del Condominio __________
un’azione giudiziaria ex art. 107 LEF con la quale ha rivendicato il suo
diritto di proprietà su tutti i beni, mobilio e oggetti vari, menzionati nel
verbale di sequestro no. __________A comprova del suo diritto di proprietà
l'istante ha sostenuto di aver regolarmente acquistato da __________ , oltre
alla quota di PPP n. __________del fondo base __________ __________ (doc. C),
anche il mobilio che si trovava al suo interno, per un prezzo complessivo di
fr. 230'000.-, mobilio che ha inoltre assicurato per fr. 200’000.- (doc. E).
Al contradditorio la
Comunione dei comproprietari del Condominio __________ si è opposta alla
pretesa avversaria contestando l'avvenuto trapasso di proprietà dei beni che si
trovavano nell’appartamento di __________ all’istante, poichè se effettivamente
ci fosse stato, sarebbe stato menzionato nell’atto di compravendita o comunque
provato mediante produzione di una fattura o della relativa ricevuta di
pagamento. A mente della convenuta neppure il richiamo alla polizza di
assicurazione mobilio domestico (doc. E) costituisce una prova della proprietà
dell’istante sui beni sequestrati, originariamente di __________ e rimasti di
sua proprietà anche dopo la vendita dell’appartamento, nel quale egli ha
peraltro continuato a vivere in qualità di conduttore.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, in
particolare delle dichiarazioni sottoscritte da __________ (doc. D e G) e della
sua deposizione testimoniale, nonchè del certificato di assicurazione stipulato
dall'istante per un importo corrispondente a quanto questa sostiene di aver
pagato per i beni controversi (doc. E), ha concluso all'esistenza di
sufficienti e concomitanti indizi circa il diritto di proprietà di quest'ultima
sui beni rivendicati. Il pretore ha quindi accolto l'istanza riconoscendo a
__________ il diritto di proprietà su quanto sequestrato presso la sua
abitazione.
-
Il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
settembre 1996 del presidente di questa Camera, deve essere trattato quale
ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC
e 13 LOG, dovendosi ritenere quale valore di causa quello attribuito dall’UEF
di Locarno ai beni sequestrati (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 215). La Comunione dei comproprietari del Condominio
__________ validamente autorizzata a stare in lite, postula l'annullamento del
predetto giudizio rimproverando in sostanza al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze isruttorie, in particolare per aver
concluso alla prova da parte dell’istante del suo diritto di proprietà sui beni
che al momento del sequestro si trovavano in possesso del debitore __________,
che ne è presunto proprietario in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC.
Con osservazioni 18
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nell’ambito
dell’esecuzione di un sequestro, se i beni sequestrati sono in possesso del
debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta
ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107 cpv. 5 LEF).
L’onere della prova del
diritto di proprietà compete al terzo rivendicante (Gilliéron, op.cit.,
pag. 211; Rep 1982 204).
Nel caso di specie,
oggetto di controversia è la questione di sapere se l'istante abbia fornito
sufficienti elementi atti a comprovare il suo diritto di proprietà sui beni che
al momento del sequestro si trovavano nel suo appartamento ma nella sfera di
possesso immediata di un terzo, debitore della parte che ha richiesto il
sequestro.
Poichè è pacifico che al
momento determinante -ossia quello del sequestro- il debitore __________ era il
possessore diretto dei beni oggetto di rivendicazione in quanto abitava
nell'appartamento dell'istante, è irrilevante il fatto di sapere a che titolo
questi occupasse l'appartamento e con quale frequenza. A questo proposito, a
prescindere dall'improponibilità in questa sede ricorsuale delle allegazioni
delle parti in merito all'effettivo domicilio e luogo di dimora di __________ (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi della convenuta secondo la quale questi
occuperebbe durevolmente e da diversi anni l'apparta-mento dell'istante sulla
base di un contratto di locazione, non ha trovato alcun riscontro nelle
risultanze istruttorie e può quindi essere disattesa.
Come correttamente
rilevato dal primo giudice, la presunzione di proprietà del possessore di una
cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è assoluta, nel senso che può essere inficiata
dall'effettivo proprietario (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 1985,
pag. 103, n. 402). Nella fattispecie, a comprova del suo diritto di proprietà
sui beni sequestrati, l'istante ha allegato le seguenti circostanze:
che il sequestro è
avvenuto nell'apparta-mento da lei acquistato da __________ con atto notarile 2
marzo 1993 (doc. C), appartamento al possesso del quale ella non ha mai
rinunciato avendolo semplicemente messo a disposizione durante le sue assenze (Steinauer,
in FJS 643 pag. 3);
che l'acquisto dell’arredo
al prezzo di fr. 230'000.-, è confermato dal venditore __________ nelle sue
dichiarazioni scritte del 29 febbraio 1996 (doc. G) e 20 marzo 1996 (doc. D),
il cui contenuto è stato dallo stesso ribadito dinanzi al primo giudice. A
proposito di queste dichiarazioni rese dal debitore della convenuta, è
indubitabile un suo interesse all’esito della lite; esso non basta tuttavia per
concludere alla loro irrilevanza probatoria: spetta infatti al giudice valutare
secondo il suo libero potere di apprezzamento (art. 90 CPC) la portata di
simili dichiarazioni, dalle quali in concreto egli non si è distanziato in
quanto suffragate da un ulteriore indizio che è la conclusione da parte
dell'istante di un’assicurazione mobilio domestico per un valore di fr.
200'000.-, ossia per un importo molto vicino a quello pagato per i beni
controversi.
Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, poiché per il trasferimento di proprietà di un bene
mobile non è necessaria una forma particolare (art. 714 CC), non vi era motivo
per le parti di dover menzionare la vendita dell'arredo nell’atto notarile e
tantomeno era necessaria, e comunque non indispensabile, la produzione di una
fattura o della relativa ricevuta di pagamento, essendo a tal fine sufficiente
l'accordo anche tacito delle parti e il successivo trasferimento del possesso,
di fatto avvenuto mediante consegna dell'appartamento e delle cose in esso
contenute all'acquirente..
Alla luce di quanto sopra
esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di
proprietà dell'istante sui beni sequestrati non è arbitraria in quanto
suffragata dalle risultanze istruttorie, alle quali la convenuta si è peraltro
limitata a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza evidenziare
nessun titolo di cassazione.
Ne discende la reiezione
del ricorso con il carico alla parte soccombente delle tasse, spese e
ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 18 settembre
1996 di Comunione dei comproprietari del Condominio __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________
l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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