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Numero d'incarto:
16.1996.123
Data decisione, Autorità:
24.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00123
Lugano
24 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1996 presentato da
contro
il
decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 19 agosto 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda sulla
quale il primo
giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 19 agosto
1996 l’ing. __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’483.-
oltre accessori;
che con fax 30 settembre
1996, data per la quale era stato indetto il contraddittorio, il legale
dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo
dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione da parte di “una terza
persona”;
che con decreto 30
settembre 1996 il pretore ha stralciato la causa dai ruoli in quanto divenuta
priva di oggetto, addebitando al convenuto il pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del
predetto decreto, postulandone
l’annullamento sulla base
del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo
giudice di aver violato le disposizioni di legge che regolano il carico delle
spese processuali in caso di desistenza della parte istante;
che con osservazioni 18
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che secondo l’art. 77 cpv.
2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il
consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;
che in caso di desistenza
l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente
tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);
che
in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni
singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/
Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri
processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per
ripetibili;
che qualora l’istante
voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha
dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi
riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro
dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando
i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola
fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie,
come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art.
151 n. 2);
che nella fattispecie, di
fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo
giustificassero- il giudizio pretorile (limitatamente al dispositivo no. 2)
appare come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e deve pertanto
essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;
che un nuovo giudizio da
parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che, a dipendenza della
particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di
giustizia della sede ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 4 ottobre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza il
dispositivo n. 2 del decreto di stralcio 30 settembre 1996 del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato e sostituito dal seguente:
- La
tassa di giustizia di fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo
carico.
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. L’ing. __________ rifonderà al ricorrente fr. 70.-
a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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