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Numero d'incarto:
16.1996.137
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00137
Lugano
28 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 24 settembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 settembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 978.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio
1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 978.- oltre accessori a saldo di fatture emesse nel 1992 per
lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo;
che all’udienza del 22
febbraio 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di
aver conferito all’istante l’incarico di procedere all’esecuzione di tutti i
lavori oggetto delle fatturazioni controverse, che egli riconosce limitatamente
all’importo di fr. 100.-, già soluto;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle
risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le riparazioni eseguite
dall’istante - fatturate conformemente alle tariffe di categoria - erano
necessarie alla sicurezza del veicolo, ha accolto la pretesa dell’istante;
che
con atto ricorsuale 24 settembre 1996 __________ è insorto
contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato,
caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal
contenuto dello scritto 24 settembre 1996, con il quale il ricorrente si limita
a ribadire quanto già esposto in prima sede in merito al mancato conferimento
all’istante dell’incarico di eseguire i lavori oggetto delle fatturazioni
litigiose, non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo
giudice: in particolare il ricorrente non evidenzia il motivo per il quale la
conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;
che non potendosi
individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo
d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 24 settembre 1996 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di
__________.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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