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Numero d'incarto:
16.1996.147
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00147
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 25 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 24 luglio 1996 da
rappr.
dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’938.10
oltre interessi, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 6’295.- mentre
ha respinto la
domanda riconvenzionale della convenuta tendente al pagamento di
fr. 3’561.- oltre
interessi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato alle dipendenze di __________ dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 1996
in qualità di gessatore.
Il 24 luglio 1996 egli ha
convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il
pagamento di fr. 6’938.10 a saldo delle proprie pretese salariali per le
vacanze non godute nel periodo di durata del contratto e per la quota parte
della tredicesima mensilità di sua spettanza per il 1996.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo che nel salario mensile pattuito tra le
parti (fr. 6’193.- per il 1995 e fr. 6’250.- per il 1996) era compresa ogni e
qualsiasi prestazione complementare, in particolare quelle a titolo di
indennità per vacanze e tredicesima. In via riconvenzionale ha chiesto la
restituzione di fr. 2’056.-, pari alla quota parte di tredicesima erroneamente
versata al dipendente per il 1995, e il pagamento di fr. 1’505.- per ore
lavorative pagate all’istante senza che lo stesso le abbia prestate.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali ha dedotto che al momento dell’assunzione dell’istante la convenuta
era a conoscenza e ha accettato le condizioni salariali applicate dalla
precedente datrice di lavoro __________, ha concluso al parziale accoglimento
dell’istanza. Facendo propria la tesi dell'istante secondo la quale nel salario
mensile versatogli non erano comprese eventuali indennità per vacanze e
tredicesima, ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto al pagamento della
tredicesima, calcolata pro rata per la durata dell’impiego nel 1996, e alle
vacanze non godute, per un importo totale lordo di fr. 7'800.-, dal quale ha
dedotto fr. 1’505.- per ore lavorative pagate al lavoratore senza che questi le
abbia prestate, da qui un saldo a favore dell'istante di fr. 6'295.- lordi.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10
dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione
di cui all‘art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera innanzi tutto al
pretore di aver violato l’art. 86 CPC avendo in sostanza riconosciuto
all’istante più di quanto dallo stesso richiesto. Nel merito rimprovera al
giudice di prime cure di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, in particolare per aver concluso al benfondato della tesi
dell’istante in merito alla quantificazione del salario mensile di sua
spettanza, basandosi unicamente sulle prove dallo stesso allegate, senza cioè
considerare le prove testimoniali e documentali proposte a sostegno della sua
tesi difensiva.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
concreta fattispecie è il fatto di sapere se nello stipendio pattuito tra le
parti fosse o meno compresa l’indennità per vacanze e per la tredicesima
mensilità così come sostenuto dalla convenuta, oppure se, come concluso dal
pretore facendo propria la tesi di parte istante, queste pretese dovevano
essere conteggiate in aggiunta allo stipendio mensile.
Va innanzi tutto
rilevato che in difetto di un contratto di lavoro scritto, la questione
litigiosa -ossia la determinazione del salario di spettanza dell’istante- deve
essere risolta alla luce delle risultanze istruttorie che devono essere
valutate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento: questa Camera è
infatti legittimata a intervenire sul suo operato solo quando le conclusioni
cui egli giunge sono arbitrarie, ossia sconfessate da altre risultanze
processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327). A proposito
del potere di apprezzamento riservato al giudice di prime cure, è utile
rilevare che anche di fronte a prove discordanti, quali potrebbero essere in
concreto le deposizioni testimoniali ritenute dal pretore ai fini del proprio
convincimento (__________, _________ e __________) rispetto a quelle dei testi
_________ e __________ sulle quali la ricorrente fonda la propria tesi, spetta
comunque a quest’ultimo operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste
prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini,
CPC, n. 18 ad art. 90).
In concreto, la
conclusione pretorile secondo la quale l’istante sarebbe stato assunto dalla convenuta
alle stesse condizioni salariali di cui godeva presso la precedente datrice di
lavoro __________ -presso la quale percepiva uno stipendio mensile non
comprensivo di vacanze e tredicesima- non è arbitraria in quanto confortata
dalle risultanze istruttorie. In particolare i testi _________ e __________,
assunti dalla convenuta contemporaneamente all’istante, confermano che al
momento della loro assunzione la convenuta, per il tramite di __________
legittimato per stessa ammissione della convenuta a vincolarla, ha assicurato
il mantenimento delle condizioni salariali applicate dalla precedente datrice
di lavoro. Gli stessi testi, oltre al teste __________, confermano pure di aver
sottoposto a __________ i conteggi attestanti il salario da loro percepito
presso __________. A conforto della tesi pretorile vi è inoltre il contenuto
della disdetta 31 ottobre 1995 (doc. D) notificata dal lavoratore proprio a
causa del mancato ossequio delle precedenti condizioni salariali.
A proposito dello scritto
5 novembre 1995 della convenuta (doc. 4), contrariamente a quanto dalla stessa
preteso, l’istante ha contestato di averlo ricevuto in occasione dell’audizione
del teste __________, ragione per la quale spettava alla convenuta provare di
averlo notificato.
Gli elementi sopra
enumerati, oltre al fatto che per il 1995 __________ ha regolarmente versato
all’istante la tredicesima senza che sia riuscita a provare essersi trattato di
un errore, permettono di condividere la valutazione delle risultanze
istruttorie operata dal primo giudice, non contraddetta da altri elementi, di
modo che la censura di arbitrio mossa al giudizio pretorile deve essere
respinta.
-
Pure destituita di
fondamento è la censura ricorsuale attinente la violazione dell’art. 86 CPC a
opera del primo giudice per il fatto che questi avrebbe effettuato il calcolo
del credito dell’istante basandosi su un importo di fr. 7’800.- nonostante il
valore di causa sia stato indicato in fr. 6’938.10. Infatti, come risulta
dall’istanza medesima, l’importo di fr. 6’938.10 equivale all’importo lordo di
fr. 7’800.- dedotti gli oneri sociali. D’altra parte il pretore, al
considerando n. 5 della sua sentenza, ha chiaramente indicato il quantum di
spettanza dell’istante in fr. 7’800.- lordi.
-
La sentenza pretorile
non può per contro essere condivisa nella formulazione del suo dispositivo.
Infatti, la convenuta, anziché opporre in compensazione il preteso credito di
fr. 3’561.-, lo ha fatto valere mediante un’azione riconvenzionale, azione che
ha una vita processuale propria e distinta da quella dell’azione principale, e
che deve quindi essere decisa autonomamente (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4
ad art. 173).
-
L'esito formale del
ricorso non modifica la sostanza della decisione pretorile: ripetibili
andrebbero pertanto assegnate alla parte resistente che tuttavia non ha
partecipato attivamente alla procedura ricorsuale.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg.
e 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione di __________ è accolto nel senso dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza
25 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è accolta. Di conseguenza la ditta __________ è condannata a pagare a
__________ somma di fr. 7'800.- a titolo di salario lordo, oltre interessi al
5% dal 1° agosto 1996.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
La
convenuta rifonderà all’istante fr. 750.- a titolo di ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza __________
verserà a __________ l’importo di fr. 1’505.- lordi oltre interessi del 5% dal
1°agosto 1996.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
L’istante
verserà alla convenuta fr. 150.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano
spese e tassa di giustizia.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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