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Numero d'incarto:
16.1996.44
Data decisione, Autorità:
21.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00044
Lugano
21 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 presentato da
rappr.
da __________
Contro
la
sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1995 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che
il primo giudice ha accolto per l’importo ridotto di fr. 7’800.- oltre
accessori fatto valere dall’istante,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 19 ottobre 1995 __________, proprietario dello stabile __________ a
__________ nel quale i coniugi __________ occupavano un appartamento, ha
chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 9’100.- oltre
accessori, importo ridotto a fr. 7’800.- e corrispondente alle pigioni
arretrate da novembre 1994 ad aprile 1995;
che
a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il
contratto di locazione concluso il 26 aprile 1986 con il marito della
convenuta, __________ (doc. B);
che
la convenuta si è opposta all’istanza con argomentazioni che non necessitano di
essere riprese in quanto ininfluenti ai fini del presente giudizio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto
dall’istante con __________, ha accolto l’istanza nella misura ridotta di fr.
7’800.- proposta dall’istante medesimo;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 3 aprile 1996 del presidente di questa Camera,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che
con osservazioni 29 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid.
a);
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344,
1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che nella fattispecie il
primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la
parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale
riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura
esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 20);
che quindi non esiste un
valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;
che relativamente alla
locazione, l’art. 266m CO impone unicamente il consenso espresso di entrambi i
coniugi qualora si tratti della disdetta del contratto, e ciò a meri scopi di
protezione dell’abitazione coniugale (cfr. Hasenböhler F., Die gemietete
Familienwohnung, in MRA 5/95, p. 231);
che
il ricorso, ancorchè per motivi diversi da quelli proposti dalla ricorrente,
dev’essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in
particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art.
82 LEF); il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera in virtù dell’art. 332
cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 1° aprile 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte
istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 220.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, vanno poste a carico
di __________ il quale verserà a __________ l’importo di fr. 100.- a titolo di
indennità di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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