AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.56
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00056/7/8
Lugano
30 maggio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
Visto
il ricorso 25 aprile 1996 presentato da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
le
decisioni 10 aprile1996 del Segretario
assessore della Pretura di Lugano -Sezione 5-
nella
causa promossa da
rappr.
dalla __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
richiamate
le diffide 2 maggio 1996 del presidente
di questa Camera mediante le quali alle ricorrenti veniva assegnato un termine
scadente il 20 maggio 1996 per
effettuare ciascuna sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti
AGITI- un deposito di fr. 80.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che,
secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il
Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei
dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalso il
ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è pervenuto alla citata
direzione il 17 maggio 1996 con indicata la scadenza del 21 maggio 1996, onde
l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che
per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il
termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la
data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi,
all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è
stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118
Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4
luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste
cumulative;
che
al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo,
i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art.
133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del
termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e
trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib
220 consid 2a; cfr. sent. TF
11
aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);
che
in concreto il pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato
alle PTT entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di
una scadenza posteriore al predetto termine, (cfr. sentenza TF sopra citata);
che
in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito);
che
le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato
l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. Il ricorso 25 aprile
1996 __________, __________ e __________ ,
avverso le decisioni 10 aprile 1996 del
Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è inammissibile per versamento tardivo
dell’anticipo.
-
Non
si preleva tassa di giustizia. Le spese, in fr. 50.-, sono poste a carico delle
ricorrenti in solido.
-
Intimazione:
(con la restituzioni dei relativi incarti)
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster