AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.99
Data decisione, Autorità:
10.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00099
Lugano
10 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 29 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 giugno 1996
da
patr.
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 17 giugno
1996 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di
fr. 6’500.- a titolo di contributi alimentari arretrati per i mesi di aprile e
maggio 1996;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la transazione giudiziale sottoscritta dalle
parti il 17 ottobre 1994 (doc. B) nell’ambito della procedura di divorzio
pendente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-campagna;
che in sede di
contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando
l’eccezione di inadempienza da parte dell’istante, alla quale ha rimproverato
di non aver rispettato il diritto di visita sui figli concessogli nell’accordo
giudiziale sul quale fonda la sua pretesa; il convenuto ha inoltre contestato
l’ammontare del contributo alimentare poichè eccessivo rispetto alle sue
effettive possibilità finanziarie;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi
dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene al tasso
degli interessi di mora che è stato ridotto a quello legale del 5%;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13
agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente eccepisce
l’incompetenza territoriale del giudice adito poichè egli doveva essere
convenuto dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio (__________) che è il
Pretore di Locarno-Campagna;
che con osservazioni 16
settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che va preliminarmente rilevato
che la censura ricorsuale dell’incompetenza del giudice adito deve essere sussunta
sotto il titolo di cassazione di cui alla lettera a) dell’art. 327 CPC e non
come erroneamente indicato dal ricorrente la lettera g);
che giusta l’art. 97 cifra
3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa, quindi anche in
sede ricorsuale, se esistono i presupposti processuali, in particolare la sua
competenza territoriale se il foro è inderogabile;
che la LEF non prevede
disposizioni esplicite sulla competenza ratione loci del giudice del rigetto
dell’opposizione (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 143, § 1.4);
che quindi, in
applicazione dell’art. 20 cpv. 1 CPC, la procedura di rigetto dell’opposizione
deve essere proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione (Rep 1972 310),
regola che dottrina e giurisprudenza hanno definito imperativa e pertanto
inderogabile (DTF 76 I 45; SJ 1984 246;Gilliéron, op.cit.,
p. 143, § 1.4; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, §
48);
che il giudice del rigetto
dell’opposizione non è tenuto ad esaminare d’ufficio la sua competenza ratione loci
quando il PE è stato emesso dall’ufficio esecuzione della sua giurisdizione
atteso che il foro del rigetto al domicilio o alla sede effettivi dell’escusso
non è di diritto imperativo (DTF 112 III 13, Gilliéron, op.cit.,
p. 143, § 1.4; Panchaud/Caprez, op.cit., § 44);
che eventuali errori
commessi nella procedura di notifica del precetto esecutivo sono infatti
ininfluenti ai fini della verifica della competenza del giudice del rigetto,
rilevando invece della competenza dell’autorità di vigilanza che deve essere adita
mediante reclamo entro il termine di 10 giorni (art. 17 LEF; Gilliéron, op.cit.,p.
143, § 1.4);
che nel caso concreto, poichè
il PE è stato notificato per il tramite dell’UEF di Locarno (competente sia per
il territorio di __________ che ____________________ al recapito postale del
convenuto in Via __________ a __________o -luogo dove peraltro gli è pure stata
indirizzata la citazione al contraddittorio che egli ha debitamente ritirato -
il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città al quale è stata inoltrata
l’istanza di rigetto dell’opposizione non aveva motivo di dubitare della sua
competenza;
che quindi l’eccezione di
incompetenza del giudice adito si rivela infondata, ciò a maggior ragione se si
considera che il ricorrente ha ritirato il PE e ha interposto opposizione senza
mai nulla eccepire, né ha eccepito alcunchè in sede di rigetto dell’opposizione;
che il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione deve pertanto essere respinto,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 9 agosto 1996 dell’avv. __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a
titolo di indennità di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster