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Numero d'incarto:
16.1997.114
Data decisione, Autorità:
09.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00114
Lugano
9 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 9 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 nella causa a procedura speciale in materia di contratto del
lavoro promossa con istanza 19 novembre 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’812.50
oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’197.45 oltre
interessi del 5% dal 30
novembre 1995;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 19
novembre 1996 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 6’812.50 a saldo delle proprie prestazioni per
l’attività professionale da lui svolta quale giornalista e fotografo presso il
quotidiano “__________ o” nel periodo dal 1981 al mese di settembre 1995. Trattasi
in particolare del pagamento della differenza tra la remunerazione
effettivamente percepita e quella minima prevista dal CCL di categoria a lui
applicabile nella sua qualità di collaboratore regolare (art. 45 CCL), delle
fotografie fornite alla convenuta dal mese di dicembre 1990 sino alla fine del
rapporto contrattuale (fr. 5’022.45), dell’indennità complementare per perdita
di guadagno (art. 46 CCL) per gli anni 1992-1995 (fr. 1’790.05) nonché di
un’indennità per disdetta irregolare.
La convenuta si è opposta
alle pretese avversarie sollevando l’eccezione di prescrizione per le
rivendicazioni salariali relative agli anni 1990-91, non potendo valere quale
atto interruttivo della prescrizione l’invio del PE di cui al doc. D siccome
notificato ad altra persona giuridica, ma ha riconosciuto all’istante l’importo
di fr. 1’277.25 per le prestazioni da lui effettuate nel 1992, data sino alla
quale è rimasto in vigore il CCL. Vista la decadenza del CCL, essa ha
contestato le pretese dell’istante successive al 1992. La convenuta si è
inoltre opposta al pagamento di una qualsiasi indennità per disdetta,
contestando da ultimo la decorrenza degli interessi di mora così come
rivendicati da controparte.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del CCL di categoria del
1979 per tutta la durata del rapporto contrattuale che vincolava le parti -quindi
anche dopo la sua scadenza- nonché la qualifica di collaboratore regolare
dell’istante ai sensi dell’art. 45 CCL, e respinta in quanto infondata
l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha accolto l’istanza
limitatamente a fr. 4’197.45, ossia: fr. 2’691.05 quale remunerazione per le
fotografie fornite nel periodo 1990-92 e da queste pagate ad un prezzo
inferiore rispetto a quanto previsto dal regolamento emanato in applicazione
del CCL (art. 12), minimi tariffali comunque vincolanti unicamente sino alla
scadenza del CCL a fine 1992, e fr. 1’506.40 pari all’indennità completiva di
spettanza dell’istante per la durata contrattuale (art. 46 CCL). Il primo
giudice ha invece respinto la richiesta di pagamento di un’indennità per la
pretesa disdetta irregolare avendo le parti posto fine al contratto di comune
accordo. Sull’importo così riconosciuto all’istante il giudice ha concesso interessi
al tasso legale del 5% a far tempo dal 31 (recte: 30) novembre 1995, termine
assegnato dall’istante per il pagamento delle sue spettanze salariali (doc. A).
-
Con il presente
tempestivo gravame, basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento limitatamente al riconoscimento alla controparte delle sue
pretese per gli anni 1990-1991 per le quali aveva sollevato l’eccezione di
prescrizione, eccezione che il primo giudice ha respinto attribuendo al PE di
cui al doc. D effetto interruttivo della prescrizione ancorché notificato alla
__________. La ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di aver
erroneamente riconosciuto all’istante gli interessi di mora a far tempo dal 31
(recte: 30) novembre 1995 sebbene agli atti non via sia una valida interpellazione
in tale data.
Con osservazioni 31
ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa in
concreto è innanzitutto la questione di sapere se sia intervenuta o meno la
prescrizione delle pretese rivendicate dall’istante per gli anni 1990-91, o
meglio se la domanda di esecuzione di cui al doc. D sia atta oppure no a
interrompere la prescrizione nei confronti della convenuta.
Che un atto di esecuzione
-inteso quale domanda di esecuzione e non necessariamente quale precetto
esecutivo (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition,
1997, pag. 815)- possa avere un effetto interruttivo, è pacifico (art. 135
cifra 2 CO; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Band I, 1997, n. 2 ad art. 67 LEF); ciò presuppone tuttavia che
l’atto sia stato spiccato nei confronti del vero debitore e non nei confronti
di un terzo (DTF 114 II 336 consid. 3a). La notifica dell’atto esecutivo
a una terza persona non ha infatti alcun effetto nei confronti del debitore,
tantomeno un effetto interruttivo della prescrizione (Spiro, Die Begrenzung
privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band I,
1975, pag. 332, n. 7). Diverso è il caso in cui nella domanda di esecuzione il
debitore viene indicato in modo inesatto, improprio, equivoco o incompleto. In
quest’ipotesi, l’atto esecutivo è comunque valido, e quindi atto a interrompere
la prescrizione, se dalle indicazioni in esso contenute è possibile individuare
l’identità dell’effettivo debitore (DTF 102 III 64 segg.) e se questo
può in buona fede riconoscere che l’esecuzione lo concerne (DTF 114 II
337).
Nel caso concreto, è
indubbio che la domanda di esecuzione così come il PE (doc. D) non sono stati
notificati alla convenuta __________ bensì alla: __________
Ora, poiché al momento
dell’inoltro della domanda di esecuzione (20 dicembre 1995) a RC erano iscritte
entrambe queste due società, non può essere condivisa la conclusione del primo
giudice secondo la quale si tratterebbe di un caso di indicazione inesatta del
debitore; trattasi invece del caso dell’esecuzione promossa nei confronti di
una terza persona, diversa e ben distinta da quella della convenuta.
Nulla giova alla tesi di
parte istante il fatto che non fosse a conoscenza dell’esatta ragione sociale
della sua datrice di lavoro avendo egli sempre trattato con l’__________ (doc.
S, T, 2, 3 e 4) -rispettivamente di __________ (doc. N, O, P, Q, U). Spettava
infatti a quest’ultimo accertarsi dell’identità della sua datrice di lavoro
prima di avviare la procedura esecutiva, accertamento che egli ha peraltro fatto
prima di dare avvio alla procedura giudiziaria riconoscendo nella __________ la
sua datrice di lavoro e non nella Società editrice per il __________.
Di conseguenza,
l’esecuzione no. __________ (doc. D), promossa nei confronti di una terza
persona, non ha avuto alcun effetto nei confronti della convenuta, in
particolare non ha interrotto la prescrizione delle pretese salariali
rivendicate dall’istante nei suoi confronti per gli anni 1990-91.
Ne discende che al momento
dell’inoltro dell’istanza (19 novembre 1996) il credito dell’istante da lui
quantificato in complessivi fr. 1’561.80 (doc. E), era prescritto per l’importo
di fr. 1’334.80, ossia quello relativo al periodo 1° gennaio 1990-19 novembre
1991: la differenza di fr. 227.- corrispondendo al salario dal 20 novembre al
31 dicembre 1991 (doc. F). Per il che, dal credito riconosciuto dal primo
giudice di fr. 4’197.45 -non contestato dalle parti- deve essere dedotto
l’importo di fr. 1’334.80.
Su questo punto il
ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione del diritto sostanziale ad
opera del primo giudice con riferimento all’accertamento della prescrizione dei
crediti dell’istante maturati nel periodo citato, deve essere parzialmente
accolto.
- E’ invece infondata
la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe
erroneamente calcolato la decorrenza degli interessi di mora rivendicati da
controparte, e ciò a prescindere dall’improponibilità del termine di decorrenza
del 19 novembre 1996 in quanto fatto valere solo in sede di conclusioni (art.
78 CPC) mentre in precedenza la convenuta sosteneva la decorrenza degli
interessi dalla data del PE ( 1° gennaio 1996).
Secondo l’art. 339 cpv. 1
CO con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne derivano, di
qualsiasi natura essi siano, diventano esigibili di modo che, in caso di
mancato pagamento, il datore di lavoro si trova automaticamente in mora senza
che sia necessaria un’interpellazione (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 1996, pag. 249).
Sebbene la dottrina non
sia unanime sul fatto di sapere se in caso di disdetta consensuale del
contratto sia necessaria ai fini della decorrenza degli interessi di mora l’interpellazione
da parte del creditore -esigenza della quale si fa pacificamente astrazione in
caso di licenziamento- (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2. Auflage, 1996, n. 1 ad art. 339 CO e n. 4 ad art. 323 CO; Rehbinder,
in Commentario bernese, n. 1 ad art. 339 CO), la scelta del primo giudice di
far propria un’opinione dottrinale piuttosto che un’altra non può essere
censurata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 327).
Applicando il principio
secondo il quale anche in caso di fine consensuale del contratto un’interpellazione
non sarebbe necessaria, il primo giudice ha correttamente calcolato gli
interessi di mora dal 30 novembre 1995, data per la quale l’istante li ha fatti
valere (doc. A).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
17 ottobre 1997 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
9 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è annullata è sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente
accolta.
Di conseguenza la
__________,
__________ è
condannata al pagamento di fr. 2’862.65 oltre
interessi al 5% a
decorrere dal 30 novembre 1995.
- La tassa di
giustizia e le spese sono a carico dello Stato,
con l’obbligo per
l’istante di rifondere alla convenuta fr. 350.-
a titolo di
ripetibili ridotte.
II. Il presente
giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ verserà alla
ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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