AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.133
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00133
Lugano
16 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 1997 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
Contro
la
sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 13 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’549.05
oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 agosto
1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 3’549.05 a saldo della fattura 27 dicembre 1995 emessa per le
opere da elettricista eseguite presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. B);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante e rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una
norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di
rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza __________e chi
ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante __________ e di aver
arbitrariamente valutato le prove concludendo al benfondato della pretesa
dell’istante;
che con scritto 28
novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che secondo l’art. 97 n. 4
CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente
se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti
e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società
anonima ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC)
attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che nella concreta
fattispecie, da indagini esperite da questa Camera presso il Registro di
commercio di Bellinzona, è emerso che i firmatari dell’istanza (__________e
__________, quest’ultimo pure presente al contraddittorio in rappresentanza
della ditta istante) non erano legittimati a vincolare la ditta __________ non
trattandosi di organi della stessa, in particolare il signor __________i non è
neppure menzionato a Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto ma
con diritto di firma collettiva a due;
che pur tenendo conto del
fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di
dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione
dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può
essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 3 ad art. 142);
che gli atti di procedura
sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC);
che in virtù dell’art. 142
cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità
dell’istanza 13 agosto 1997 siccome sottoscritta da persone prive di
legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto
successivo, compresa la sentenza;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
L’istanza 13 agosto
1997 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di
procedura successivi, compresa la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario
assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
-
Tasse e spese
del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 250.- a
titolo di ripetibili per questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster