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Numero d'incarto:
16.1997.137
Data decisione, Autorità:
20.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00137
Lugano
20 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 14 novembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 23 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’463.45
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande
respinte dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24
settembre 1997 __________, ditta che si occupa della fornitura di prodotti e
apparecchiature varie per esercizi pubblici, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori a
saldo di diverse fatture emesse per la fornitura di merce e prestazioni presso
l’esercizio pubblico __________ gestito da quest’ultimo (doc. B);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva
trattandosi di fatture di spettanza della __________, proprietaria
dell’esercizio pubblico;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non potendosi evincere dagli
atti la legittimazione passiva del convenuto trattandosi dell’incasso di
fatture intestate a “__________”;
che con atto ricorsuale 14
novembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 14 novembre 1997 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
riproporre, completandole, le proprie argomentazioni a sostegno del benfondato
della sua pretesa nei confronti dell’istante;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che la conclusione del primo giudice che ha
accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto non è
arbitraria in quanto sorretta dalle risultanze istruttorie, in particolare
dalle prove documentali dalle quali si evince che partner contrattuale
dell’istante era il “__________” al quale sono intestate tutte le fatture e i
bollettini di consegna e non il convenuto;
che
il ricorso, di natura chiaramente appellatoria, deve essere respinto in quanto
nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 14
novembre 1997 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 80.- devono essere poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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