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Numero d'incarto:
16.1997.57
Data decisione, Autorità:
12.05.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00057
Lugano
12 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da
contro
la
sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a
procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997
da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 27
febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25,
oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di
mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A);
che il primo giudice,
accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel
contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con scritto 1° aprile
1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio;
che la documentazione
allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il
quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di
pagamento avversarie a causa della sua precaria situazione finanziaria, non
adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti
nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né
spese di giustizia
Per
i quali motivi,
pronuncia:
-
Il ricorso 1° aprile
1997 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse nè spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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