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Numero d'incarto:
16.1997.72
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00072
Lugano
20 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 3 marzo 1997 nei
confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre
interessi nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande
accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5% dal
1° dicembre 1996;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 5 novembre 1996
__________ ha versato a __________ l’importo di fr. 1’000.- a valere quale
acconto per l’acquisto di una vettura Mini Cooper 1.3 Innocenti il cui prezzo
concordato a collaudo avvenuto era di fr. 6’900.- (doc. A).
Il 29 novembre 1996, non
essendogli ancora stato consegnato il veicolo, l’istante ha comunicato al
convenuto di rinunciare all’acquisto chiedendo nel contempo a __________ la
restituzione dell’acconto di fr. 1’000.- (doc. B).
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la rescissione del contratto ad opera
dell’istante a favore del quale egli ha tenuto a disposizione il veicolo sino
al 15 dicembre 1996, data che sarebbe stata concordata per la consegna (doc.
C).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la validità del contratto sino al 15
dicembre 1996 non avendo la parti pattuito un diverso termine di consegna e
preso atto che il convenuto -decorso quel termine- si è considerato
senz'altro libero di disporre altrimenti del veicolo, ha riconosciuto
all’istante il diritto alla restituzione di fr. 600.-, dedotto l’importo di fr.
400.- pari al danno dubito dal convenuto per aver tenuto a disposizione
dell’istante il veicolo sino al 15 dicembre 1996.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art.
327 CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al giudice di pace di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie riconoscendo al convenuto
una pretesa per danni di fr. 400.-, danni che quest’ultimo non ha rivendicato e
tantomeno provato.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controverso nella
fattispecie è essenzialmente il riconoscimento al convenuto di un danno di fr.
400.- "perché l'auto è rimasta a disposizione dell'attore per un certo
periodo".
Pur ammettendo il
principio secondo il quale il convenuto avrebbe diritto alla rifusione delle
spese sopportate per aver tenuto a disposizione dell’istante il veicolo da
questo acquistato, e per la consegna del quale non risulta che le parti abbiano
pattuito un termine di consegna prima del 15 dicembre 1996, spettava al
convenuto stesso di far valere il danno e provarne l’ammontare o perlomeno
fornire indicazioni che permettessero al giudice di procedere alla sua
quantificazione.
L’art. 8 CC impone infatti
alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto
l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa
prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del
diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Alla luce di questo
principio generale che regola l’onere della prova, non può che essere
considerata arbitraria la decisione del primo giudice che ha riconosciuto al
convenuto un importo per il titolo di risarcimento danni che il convenuto non
ha nemmeno richiesto come credito proprio.
La sentenza impugnata,
nella quale sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati dal ricorrente,
deve così essere annullata.
- Accogliendo il
ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
decide il merito della controversia;
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 16 giugno 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 maggio 1997 del Giudice di pace del Circolo della Verzasca è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ a l’importo di fr.
1’000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996.
-
E’
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, vanno
poste a carico del convenuto.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
50.-
b) spese fr.
30.-
fr.
80.-
già anticipate dal
ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere al
ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo della Verzasca
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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