AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1998.118
Data decisione, Autorità:
16.12.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00118
Lugano
16 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 ottobre 1996 presentato nella forma
dell’appello da
formanti
la comunione ereditaria fu __________
tutti
patr. dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 19 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nelle cause civili inc. OA 96.181, OA 96.182 e OA 96.184
promosse con separate petizioni 10 aprile 1995 rispettivamente nei confronti di
tutti
patr. dall’avv. __________
con le
quali la parte istante ha chiesto che venisse accertato il contenuto e
l’estensione di un diritto di passo iscritto a favore di un suo fondo e a
carico dei fondi dei convenuti, ovvero il diritto di transitare a piedi e con
autoveicoli sulla striscia della larghezza di m. 2.50 posta a sud dei fondi di
proprietà dei convenuti, nonché che venisse fatto obbligo a quest’ultimi di
eliminare ogni ostacolo posto all’esercizio della servitù;
domanda
respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda riconvenzionale
dei convenuti che chiedevano una limitazione dell’estensione del diritto di
passo;
preso
atto della decisione 5 ottobre 1998 con cui la prima Camera civile d’appello,
dopo aver accertato il valore inappellabile della causa, ha trasmesso l’incarto
a questa Camera per competenza;
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- La comunione
ereditaria fu __________, composta dalla moglie __________ e dai figli
__________, __________ e __________, è proprietaria della particella n.
__________ RFD di __________ a favore della quale è iscritto un diritto di
passo pedonale e con autoveicoli della larghezza di m. 2.50, a carico delle
particelle n. __________ (acquistata da __________ i con atto notarile del 21
febbraio 1983 iscritto a RF il 10 giugno 1983), n. __________ (acquistata da
__________ l’8 aprile 1983 e iscritta a RF il 7 luglio 1983), n. __________
(acquistata da __________ con rogito 18 febbraio 1983 iscritto a RF il 10
giugno 1983) e n. __________ RFD __________ di proprietà di __________, non
parte in questo procedimento giudiziario. La servitù di passo è stata
costituita dai precedenti proprietari dei fondi interessati con contratto 18
febbraio 1983 iscritto a Registro fondiario il 14 aprile 1983. Scopo della
servitù era quello di permettere ai proprietari della particella n. __________,
che non disponevano di un accesso diretto alla strada, di raggiungere il
giardino antistante la loro abitazione per poter procedere ai lavori di pulizia
e manutenzione senza dover passare attraverso l‘abitazione.
Con separate ma identiche
procedure giudiziarie promosse il 10 aprile 1995 sulla base dell’art. 737 CC,
gli istanti hanno convenuto in giudizio __________, __________ e __________
chiedendo che venisse accertato il loro diritto di passo secondo i contenuti e
l’estensione risultante a RF, nonché che venisse ordinata la rimozione da parte
dei convenuti degli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto di passo.
I convenuti si sono
opposti alla petizione contestando l’estensione della servitù così come
iscritta a RF. Rilevano infatti che al momento della sottoscrizione dell’atto
di compravendita delle loro proprietà, il contestato diritto di passo non
poteva esser loro opposto in quanto iscritto posteriormente. Per questi motivi,
poiché il passo era stato originariamente previsto della larghezza di m. 1.60
(pari alla distanza tra i due muretti di sostegno progettati e costruiti dai
precedenti proprietari dei fondi qui interessati), ritenuto che gli istanti
non ne hanno mai fatto uso denotando così il loro disinteresse, i convenuti
hanno chiesto in via riconvenzionale la rettifica dell’iscrizione a RF nel
senso di una riduzione del medesimo a passo pedonale della larghezza di m.
0.80, e ciò al fine di conformarsi alla situazione di fatto esistente e per
rispondere allo scopo medesimo della servitù che era quello di permettere
l’accesso al fondo dominante unicamente per l’esecuzione di lavori di
giardinaggio.
Contestano inoltre
di aver creato un qualsiasi ostacolo all’esercizio del diritto di passo,
ritenuto che la situazione è rimasta identica a quella esistente al momento
dell’acquisto dei fondi.
Nei successivi
allegati le parti si sono riconfermate nelle loro reciproche argomentazioni
opponendosi alle rivendicazioni avversarie.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa congiunzione delle cause per l’istruttoria e la
decisione finale, ha respinto l’istanza mentre ha parzialmente accolto la
domanda riconvenzionale tendente alla limitazione del contenuto della servitù.
Il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emersa
l’iscrizione a carico dei fondi dei convenuti di un onere di passo pedonale e
veicolare della larghezza di m. 2.50 a favore del fondo degli istanti, ha
ritenuto vincolanti le risultanze del RF. Ciò nonostante, in parziale
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sulla base dell’art.
736 cpv. 2 CC, ha ridotto il contenuto di questa servitù limitandola a un
diritto di passo pedonale della larghezza di m 1.60, estensione che il primo
giudice ha ritenuto più consona agli scopi per i quali la servitù è stata
costituita. Il giudice ha quindi fissato l’indennità di spettanza degli istanti
ponendo a carico dei proprietari __________ e __________ l’onere di pagamento
dell’importo di fr. 570.- cadauno e a carico del convenuto __________ il
pagamento di fr. 940.-. Il pretore ha da ultimo respinto la richiesta degli
istanti tendente all’eliminazione da parte dei convenuti degli ostacoli creati
sui loro fondi, non ritenendo che la presenza di cancelli aperti sia di
ostacolo all’esercizio della servitù.
-
Gli istanti,
presentando appello alla prima Camera civile in data 10 ottobre 1996, hanno tra
l’altro contestato il valore di causa determinato dal Pretore in fr. 3’060.-,
ritenendo che il medesimo dovesse essere stimato in fr. 18’825.-.
Quella Camera ha così
compiuto gli atti necessari per dirimere la questione, in particolare al fine
di accertare l’appellabilità della decisione pretorile. Sulla base di una
perizia è stato quantificato in fr. 6’465.- il valore della servitù litigiosa:
con decisione 5 ottobre 1998 è stato così dichiarato irricevibile l’appello e
l’incarto trasmesso a questa Camera.
- Con il presente
ricorso (la decisione di trasmissione dell’impugnativa è nel frattempo passata
in giudicato), gli istanti sono insorti contro il giudizio pretorile
chiedendone l’annullamento - in via subordinata- sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provati i
presupposti dell’art. 736 cpv. 2 CC per una riduzione giudiziaria della
servitù. Comunque contestano i parametri di calcolo dell’indennità loro
riconosciuta dal pretore sia per quanto attiene alla riduzione del 20% del
valore dei fondi interessati dalla misura proposta dal primo giudice che alle
loro dimensioni. Rimproverano inoltre al primo giudice di non aver ordinato ai
convenuti la rimozione degli ostacoli all’esercizio della servitù.
Con osservazioni 18
novembre 1996 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Controverso nella
fattispecie è l’accoglimento da parte del primo giudice della domanda riconvenzionale
formulata dai convenuti e tendente alla riduzione della servitù di passo
veicolare e pedonale della larghezza di m. 2.50 iscritta a carico dei loro
fondi e a favore di quello degli istanti.
Contrariamente a quanto
ritenuto dai ricorrenti la conclusione del primo giudice non è arbitraria.
In
virtù dell'art. 736 cpv. 2 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere
la riduzione di una servitù mediante indennità se questa, pur mantenendo un
certo interesse per il fondo dominante, è di lieve importanza rispetto
all’entità che l’onere comporta per il fondo serviente. Determinante è che
l’interesse al mantenimento della servitù sia di poca rilevanza, vuoi per un
minor interesse del proprietario del fondo dominante o per un maggior onere a
carico del proprietario del fondo serviente, a condizione che questo maggior
onere non gli sia imputabile (Liver, Zürcher Kommentar, N. 126 ad art.
736 CC; Schmid, Sachenrecht, 1997, N. 1311; Rodondi, L’extinction
des servitudes de par la loi, 1990, pag. 129 segg.; DTF 107 II 331; Steinauer,
Les droits réels, Tomo II, 1994, n. 2273 segg.). L’applicazione dell’art. 736
cpv. 2 CC si giustifica quindi quando vi è una sproporzione fra l’interesse
alla servitù per il proprietario del fondo dominante e l’onere imposto al fondo
serviente. Nell’esame di tale sproporzione, la servitù deve essere considerata
in funzione del suo contenuto e della sua estensione (art. 738 CC) partendo dal
principio dell’identità della servitù che impedisce di mantenere una servitù
per uno scopo diverso da quello per il quale fu costituita (DTF 114 II
428 consid. 2a e rif.; 107 II 334; Liver, op.cit., N. 63 ad art. 736
CC).
In
altre parole, occorre esaminare se il proprietario del fondo dominante ha
ancora un interesse all’esercizio della servitù conformemente al suo scopo
iniziale e alla sua estensione originaria, oppure se l’onere per il fondo serviente
si sia aggravato in misura tale da rendere ridotto e sproporzionato l’interesse
al mantenimento della servitù (DTF 121 III 54 con riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali; 117 II 534 consid. 4; 100 II 105; I CCA
23 dicembre 1992 in re M. C/ T.; Steinauer, op. cit., n. 2275; Liver,
op.cit., N. 57 ad art. 736 CC).
L’interesse
del proprietario del fondo dominante al mantenimento della servitù si determina
sulla base di criteri oggettivi, riferendosi al momento dell'introduzione
dell'azione davanti al Pretore (DTF 121 III 54 consid. 3a; Liver,
op. cit., N. 64 ad art. 736 CC).
Per
quanto attiene all’estensione della servitù, questa va determinata in primo
luogo alla luce dell'iscrizione a registro fondiario in quanto stabilisca
chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738 CC). Entro i
limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di
acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in
buona fede, ritenuto in ogni caso che la servitù va interpretata
restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente che nella
misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, op.cit., n.
2292).
Nell’ottica dei principi
sopra evidenziati, la conclusione del primo giudice secondo la quale gli
istanti non avrebbero dimostrato un interesse attuale e concreto al
mantenimento di una servitù di passo pedonale e veicolare della larghezza di m.
2.50, onere per i fondi servienti che il primo giudice ha ritenuto eccessivo e
sproporzionato, non è arbitraria poiché trova riscontro nelle risultanze
istruttorie. Dalle stesse, in particolare dalla documentazione fotografica, si
può evincere come di fatto gli istanti non facciano uso del passaggio
controverso, quantomeno non quale passo veicolare la qual cosa risulta
concretamente impraticabile. D’altra parte, gli istanti medesimi non hanno
contestato l’allegazione avversaria secondo la quale essi non avrebbero mai
fatto uso neppure in precedenza del passo controverso, essendosi limitati ad
addebitare questa circostanza agli ostacoli creati dai convenuti; sennonché
detti ostacoli (cancelli, pianta di ciliegio e muretto al confine con la
strada), indipendentemente da chi li abbia creati, sussistono da diversi anni e
impediscono, o meglio limitano, l’uso della servitù di passo nella sua
estensione figurante a RF. Poiché sino all’inoltro della presente azione
giudiziaria gli istanti non hanno mai sollevato lamentele in merito alle loro
ridotte possibilità di utilizzare il passo litigioso, si può ragionevolmente
dedurre una mancanza di interesse in tal senso. Non appare pertanto fuori luogo
che il pretore, nell’ambito dell‘apprezzamento riservatogli sia giunto alla
conclusione che uno degli scopi originari della servitù, ovvero garantire
l'accesso veicolare al giardino degli istanti, sia venuto a cadere (Steinauer,
op. cit., n. 2267) e, del resto, non è nemmeno preteso che tale interesse possa
in futuro rinnovarsi (Rep. 1989 97; Redondi, op.cit., pag.
109/110): le allegazioni degli istanti al proposito sono estremamente vaghe.
Riguardo allo scopo per il quale la servitù è stata creata, ossia facilitare i
lavori di pulizia e manutenzione del giardino antistante la casa degli istanti,
il pretore ha espresso l’opinione che tale scopo possa essere raggiunto anche
garantendo il passaggio per una larghezza inferiore; ma non l’ha deciso in modo
arbitrario, anzi si è fondato, da un lato sull’incontestata contenutezza delle
superfici adibite a giardino e, dall’altro, sull’atteggiamento degli stessi
istanti che più volte avrebbero chiesto in precedenza ai convenuti -verosimilmente
in conformità con le loro esigenze pratiche- di liberare il passaggio almeno
per una larghezza di m. 1.60. A conforto di tutto ciò egli ha rilevato come
essi nemmeno abbiano mai preteso che fosse abbattuto -per la larghezza
corrispondente- il muretto costruito sul confine del fondo n. __________ e la
strada, part. n. __________, unico accesso carrozzabile alla superficie oggetto
della servitù in esame: non per nulla egli si pone almeno la domanda se possa
considerarsi fondata sulla buona fede la domanda di riconoscimento
dell’esercizio del diritto di passo con autoveicoli.
- Per l’art. 736 cpv.
2 CC la riduzione parziale di una servitù avviene mediante il pagamento di
un’indennità. Trattasi di una sorta di espropriazione privata alla quale
tornano applicabili i principi relativi alla fissazione delle indennità di
espropriazione (Liver, op.cit., N. 181 ad art. 736 CC).
Per
quanto attiene alle dimensioni delle superfici interessate (lunghezza della
striscia sulla quale è esercitato il diritto di passo), il calcolo effettuato
dal primo giudice non è arbitrario in quanto basato sulle risultanze del RF.
Controverso nel caso di specie é l’ammontare dell’indennità riconosciuta ai
ricorrenti, e più precisamente la riduzione del 20% del valore del terreno.
Siccome
l’art. 736 cpv. 2 CC impone semplicemente il pagamento di un’indennità -lasciando
quindi al giudice un certo margine di apprezzamento- e non di un’indennità
piena così come previsto espressamente all’art. 694 cpv. 1 CC, la valutazione
operata nel caso concreto, rispettivamente la controversa limitazione del 20%
del valore del suolo liberato, non può essere considerata arbitraria, per il
solo fatto che il calcolo del pretore sarebbe più svantaggioso per i
ricorrenti.
Contrasta invece con gli atti di causa la decisione del pretore di non dare
seguito alla domanda di ordinare ai convenuti la rimozione degli ostacoli
all’esercizio della servitù, ancorché nella misura limitata di cui alla stessa
decisione. Se infatti non v’è un accertamento sicuro relativamente all’ostacolo
costituito da un albero d’alto fusto e se i cancelli posti sul confine delle
proprietà vengono definiti “aperti”, le allegazioni di causa hanno
pacificamente deposto per l’esistenza di un muretto di cinta (alto ca 1 m) fra
la part. __________ (__________) e la part. __________ (strada): anzi lo stesso
pretore conferma l’esistenza di questo ostacolo (punto 5, in fine). La sua
conclusione (punto 7) che all’esercizio della servitù non si frappongono
ostacoli (irrilevante essendo “la presenza di cancelli aperti”) non corrisponde
così allo stato delle cose accertato in causa. In tal senso, applicando l’art.
332 cpv. 2 CPC, s’impone una verifica della fattispecie e una soluzione della
controversia, diversamente motivata.
Gli
istanti hanno fondato la loro domanda sull’art. 737 CC che permette all’avente
diritto alla servitù, tra l’altro, di imporre a qualsiasi agente l’obbligo di
astenersi dal compiere atti che possano impedire o rendere più difficile
l’esercizio della servitù (cpv. 3): si tratta dell’azione (Liver, op.cit.,
N. 181 ad art. 737 CC; Steinauer, op.cit., n. 2306; DTF 83 II
201); essa trova i suoi limiti nell’abuso di diritto (Liver, op.cit., N.
213 segg. ad art. 737 CC, nonché N. 226). Quest’azione permette all’avente
diritto nell’ambito della servitù di ottenere anche l’eliminazione degli
ostacoli creati al suo esercizio.
Nel
caso concreto, l’incarto offre ben pochi elementi di giudizio, in particolare a
proposito della data e delle condizioni di costruzione del muretto,
rispettivamente dell’atteggiamento tenuto al riguardo da parte degli istanti. È
tuttavia indiscutibile che la decisione sulla modifica della servitù ha
attualizzato la base su cui si fonda la domanda di rimozione degli ostacoli,
onde l’esame (d’ufficio) di un eventuale abuso di diritto non potrebbe che
andare di pari passo con il primo contenzioso, laddove la lite si è limitata
alla natura e all’estensione della servitù, ma non alla sua esistenza.
Su
questo punto il ricorso deve quindi essere accolto ponendo a carico di
__________ l’obbligo di abbattere il muro esistente sul suo fondo (part.
__________) a confine con la strada (part. __________).
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
- Il ricorso 10
ottobre 1996 presentato da __________ e dai figli __________, __________ e
__________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 19 settembre 1996 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna,
limitatamente al suo dispositivo n. I è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
I. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di conseguenza a
__________, è fatto ordine
di togliere ogni
ostacolo che impedisce l’esercizio del diritto di
passo: in
particolare è tenuto a demolire il muro di cinta
esistente fra il suo fondo part. no. __________ RFD __________ e il fondo part.
no. __________ RFD __________ (strada) su una lunghezza
di m. 1,60, in
corrispondenza con la porzione del proprio fondo
vincolata
all’esercizio del diritto di passo, così come modificato
nel dispositivo II.
Ia. La rimozione
dovrà avvenire entro 60 giorni dal passaggio
in giudicato
della sentenza, con la comminatoria dell’art.
292 CP che
recita: “chi non ottempera a una decisione a lui
intimata da
un’autorità competente sotto comminatoria
della pena
prevista dal presente articolo è punito con
l’arresto o con
la multa “.
§ Le spese e la
tassa di giustizia di fr. 450.- sono a carico
degli istanti per
fr. 350.- mentre per fr. 100.- sono poste a
carico di
__________.
§§ -omissis-
§§§ Gli istanti in solido
sono tenuti a rifondere a titolo di ripetibili
fr. 200.- ai convenuti __________ e __________ e fr. 100.- al
convenuto __________.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
da anticipare dai
ricorrenti, rimangono a loro carico per 2/3 e sono poste per 1/3 a carico dei
resistenti, ai quali i ricorrenti verseranno l’importo complessivo di fr. 500.-
a titolo ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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