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Numero d'incarto:
16.1998.132
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00132
Lugano
2 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 2 dicembre 1998 presentato da
(rappr. dal suo
presidente __________)
contro
la
sentenza 23 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 21 ottobre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’294.30 oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 21 ottobre 1998 __________ ha convenuto in
giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’294.30 a saldo
delle fatture no. __________ (fr. 2’647.15), no. __________ (fr. 920.15) e no.
__________ (fr. 1’727.-) emesse per inserzioni pubblicitarie ordinate dalla
convenuta e destinate alla promozione dell’attività della __________;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della
pretesa dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha
accolto l’istanza rimasta incontestata dalla convenuta che non ha partecipato
alla discussione;
che
con atto ricorsuale 2 dicembre 1998 -che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù degli art. 16 e 17 LALEF- la __________ è insorta contro la
sentenza pretorile postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta la
violazione del proprio diritto di essere sentita avendo il pretore respinto la
sua domanda di rinvio dell’udienza ancorché motivata da malattia del proprio
rappresentante;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata se una parte non è stata in grado di far valere le proprie
ragioni;
che
al ricevimento dell’istanza 21 ottobre 1998 il pretore ha convocato le parti
all’udienza del 13 novembre 1998 per procedere alla relativa discussione;
che
l’11 novembre 1998 la convenuta ha chiesto il rinvio dell’udienza a motivo
della malattia del suo presidente, comprovata dal certificato medico 10
novembre 1998 dal quale si evince che egli “è in condizioni di salute non
ottimali, in particolare, in questi giorni non è in grado per malattia, di
affrontare impegni gravosi”;
che
con ordinanza 12 novembre 1998 il primo giudice, non ritenendo che dal menzionato
certificato emergessero motivi tali da giustificare l’impossibilità del rappresentante
della convenuta di presenziare alla discussione, ha respinto la richiesta di
rinvio confermando l’udienza per il 13 novembre 1998;
che
il 13 novembre 1998 la convenuta ha rinnovato la sua domanda di rinvio
dell’udienza sulla base dello stesso certificato medico;
che
in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza il 13 novembre 1998, presente
la sola parte istante, il segretario assessore ha assegnato alla convenuta un
termine di 10 giorni per presentare un nuovo certificato medico che attestasse
l’effettiva impossibilità per il suo rappresentante di presenziare all’udienza,
senza il quale egli avrebbe proceduto nella lite senza ulteriori formalità;
che
con scritto 20 novembre 1998 la convenuta, anziché produrre il richiesto certificato
medico, ha ribadito l’impossibilità di agire del proprio presidente sulla base
del certificato medico 10 novembre 1998;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, considerando la convenuta parte preclusa,
ha accolto l’istanza avendo l’istante comprovato il suo credito sulla base
della documentazione dalla stessa prodotta, credito peraltro pure riconosciuto
dalla convenuta con scritto 14 aprile 1998 (doc. C);
che
giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio
dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;
che
trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è
pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la
malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della
parte;
che
in concreto, dal certificato medico 10 novembre 1998 non risulta se la malattia
del rappresentante della convenuta fosse tale da impedire la sua comparsa
dinanzi al pretore, non potendo a tal fine bastare neppure l’ulteriore
documentazione prodotta a comprova della sua convocazione a esami clinici in
date posteriori a quella dell’udienza;
che
infatti il certificato controverso attesta in modo generico che il paziente non
era in condizioni di salute ottimali e che non era in grado di affrontare
impegni gravosi, ciò che non significa ancora che non fosse in grado di
partecipare all’udienza o comunque di farvisi rappresentare;
che
quindi il rifiuto da parte del giudice di procedere a un’ulteriore convocazione
delle parti dopo l’udienza del 13 novembre 1998, non può essere considerato arbitrario
poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;
che
di conseguenza la ricorrente, unica responsabile della sua assenza all’udienza,
non può dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 dicembre 1998 della __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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