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Numero d'incarto:
16.1998.93
Data decisione, Autorità:
17.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00093
Lugano
17 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 luglio 1998 presentato da
rappr.
dall’ ___________
contro
la
sentenza 11 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella
causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con
istanza 21 febbraio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in
solido al pagamento di fr.
5’200.-, pretesa respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gi atti
considerato
in fatto e in diritto:
_____________ è stata assunta alle dipendenze della _____________ , di cui
sono titolari _____________, in qualità di commessa-cameriera dal 1° luglio
1996 (doc. A).
Il
28 ottobre 1996 il datore di lavoro ha notificato la disdetta del rapporto di
lavoro per il successivo 30 novembre (doc. B), sennonché, dal 7 novembre al 3
dicembre 1996, la lavoratrice è stata inabile al lavoro per malattia a seguito
di un intervento chirurgico (doc. C).
Mentre
i datori di lavoro fissano al 30 novembre 1996 la conclusione del rapporto di
lavoro, data sino alla quale hanno pagato il salario di spettanza della
lavoratrice, quest’ultima pretende in applicazione dell'art. 336c cpv. 2 CO il
pagamento del salario sino al 31 gennaio 1997.
Con
istanza 21 febbraio 1997 _____________ ha quindi convenuto in giudizio
_____________ chiedendo la loro condanna al pagamento di fr. 5’200.- lordi pari
al salario di sua spettanza per i mesi di dicembre 1996 e gennaio 1997.
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando la necessità per
la dipendente di sottoporsi all’intervento chirurgico durante il termine di
disdetta, intervento che ella avrebbe potuto effettuare in un altro periodo, e
meglio alla scadenza del rapporto di lavoro.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo dati
i presupposti d’applicazione dell’art. 336 c cpv. 1 e 2 CO, in particolare
quello secondo il quale l’impedimento al lavoro deve avvenire senza colpa del
lavoratore. In sostanza il pretore ha ritenuto abusivo del diritto
l'atteggiamento della lavoratrice di aver scelto di sottoporsi all’intervento
chirurgico durante il termine di disdetta sebbene non si trattasse di un caso
urgente, tant’è che il medico curante ha confermato che l’intervento poteva
essere effettuato prima dell’inizio del rapporto di lavoro o al termine del
medesimo.
Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, non ritenendo
applicabile alla fattispecie l’art. 336c CO nonostante ella abbia comprovato
che la sua assenza dal posto di lavoro era dovuta a malattia.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Secondo
i combinati disposti di cui all’art. 336c cpv. 2 CO la disdetta data prima di
un periodo di malattia è valida; essa tuttavia è sospesa e il relativo termine
riprende a decorrere dopo la fine del periodo di inabilità lavorativa. La fine
del rapporto di lavoro è ricondotta di una durata equivalente a quella del
periodo di protezione; se per la cessazione di un contratto vale la fine di un
mese, il termine è protratto fino alla fine del mese immediatamente successivo
(art. 336c cpv. 3 CO). L’impedimento al lavoro deve essere dovuto a uno dei
motivi descritti al capoverso 1 della norma in esame. Il diritto al salario
dopo la sospensione resta comunque vincolato alla tempestiva offerta di
riprendere il lavoro: pena la sua decadenza (Rehbinder, in Comm. di
Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7).
In
merito al concetto di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore, con
particolare riferimento alla malattia, la dottrina sorta nell'ambito
d'applicazione sia dell’art. 324a cpv. 1 CO (diritto al salario durante
l’impedimento), sia dell'art. 336c cpv. 1 CO è unanime nel caricare al
lavoratore la prova dello stato invalidamente di cui egli si professa non
responsabile, così come nel considerare alla stregua di una malattia l'assenza
dal lavoro per sottoporsi a un intervento chirurgico anche di natura elettiva,
ossia laddove non esiste un'indicazione medica di urgenza (Comm. di Basilea,
Obligationenrecht I, ed. 2, art. 324a, N. 3, Rehbinder M.,
Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 13, p. 54-55; Egli H.P., Der Zeitliche
Kündigungsschutz, in ArbR 1998, p. 124; Brüwiler J., Komm. zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 324a CO, N. 7).
Per
contro è oggetto di discussione, all'interno di questi concetti, la differenza
fra intervento operatorio indispensabile, rispettivamente improrogabile nel
tempo (cfr. JAR 1981, 260; Brühwiler, op. cit., art. 324a CO, N.
3).
Nel
caso concreto, la testimonianza del chirurgo ha informato che, trattandosi di
un certo tipo di sordità bilaterale (meccanica), l'intervento chirurgico era
indicato; che la prescrizione in tal senso esisteva già dall’8 maggio 1996; che
la situazione della paziente non era di assoluta urgenza; che la scelta della
data per l'8 novembre non è stata fatta dal medico; che se era giustificato di
intervenire in tempi brevi, ciò non sarebbe necessariamente dovuto accadere né
in novembre né in dicembre.
Orbene,
se il diritto del lavoro unanimamente suggerisce che il diritto del lavoratore
a salvaguardare la propria integrità fisica e psichica prevale - nei rapporti
con il datore di lavoro - sui doveri di fedeltà (JAR 1993, p. 119),
resta compito del giudice di individuare quei comportamenti che vanno al di là
di questa regolamentazione, costituendo abuso di diritto (Brühwiler, op.
cit., art. 336c CO, N. 7; Egli, op. cit., p. 136).
Nel
caso in esame, l'istruttoria porta a escludere una responsabilità della
lavoratrice rispetto alla sua ospedalizzazione come tale, ma attesta pure un
suo margine di autonomia nella scelta dei tempi. Questione di rilievo, tanto
più se a dipendenza di questa scelta la lavoratrice non soltanto si sarebbe
vista riconoscere il diritto al salario o il diritto a non avere disdetto il
contratto di lavoro, ma acquisiva la facoltà -come nel caso in esame - di
prorogare lei stessa il termine di disdetta, regolarmente già fissato dal
datore di lavoro. In tal caso, ravvedendo nella scelta della lavoratrice un
abuso di diritto, il pretore ha valutato la fattispecie in modo forse opinabile
ma sicuramente non arbitrario. In tal senso il ricorso per cassazione non può
essere accolto.
Per i quali
motivi,
richiamato per le
spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione15 luglio 1998 di _____________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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