AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.10
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00010
Lugano
11 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 15 dicembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 11 dicembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 26 ottobre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 ottobre
1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 7’000.-, pretesa ridotta in causa a fr. 5’962.50;
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto
la dichiarazione 12 marzo
1996 con la quale l’escusso ha dichiarato di aver ricevuto un credito privato
di 5’000 $ (doc. A) nonché la successiva richiesta di restituzione del
prestito (doc. B) alla quale l’escusso non ha dato seguito;
che con il querelato
giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito per l’importo di fr. 5’962.50 -pari al tasso di cambio
in vigore il giorno in cui è stata promossa l’esecuzione (CEF 4 maggio
1995 in re S./A.)- al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione
non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 15
dicembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando la
lesione del proprio diritto di essere sentito non avendo potuto far valere le
proprie ragioni all’udienza alla quale era giunto con un ritardo di soli dieci
minuti a causa del traffico;
che il ricorso, trasmesso
a questa Camera dalla Camera di esecuzioni e fallimenti il 3 febbraio 1999,
deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 16 e 17
LALEF;
che il ritardo del
convenuto, ancorché dovuto a motivi indipendenti dalla sua volontà, non può
assurgere a scusante della sua assenza all’udienza poiché spettava a
quest’ultimo organizzarsi in modo tale da poter assicurare la sua presenza in
pretura il giorno 11 dicembre 1998 alle ore 10.20 come chiaramente indicato
sulla citazione;
che il rigore adottato dal
pretore nel considerare il ritardo del ricorrente all'udienza è oltretutto
giustificato dai numerosi aggiornamenti dipendenti dalla notoria, onerosa
situazione della Pretura del distretto di Lugano;
che quindi la mancata
contestazione dell’istanza, il cui accoglimento non può peraltro essere
contestato siccome conforme alle risultanze dell’istruttoria, non può in nessun
modo essere ricondotta a un errore del giudice, ragione per la quale il
ricorso, che non ha evidenziato nessuna lesione del diritto di essere sentito
del ricorrente, deve essere respinto;
che alla controparte non
vengono assegnate ripetibili non potendo il suo scritto 26 gennaio 1999 essere
considerato come allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 15
dicembre 1998 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster