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Numero d'incarto:
16.1999.104
Data decisione, Autorità:
28.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00104
Lugano
28 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti (esecuzione a convalida di sequestro) promossa con istanza 6 agosto
1999 da
Comunione dei comproprietari del Condominio __________
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell'UEF di
Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 agosto 1999 la Comunione dei comproprietari del
Condominio __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 3'045.- oltre interessi, corrispondenti alle ripetibili riconosciute alla
parte istante con sentenza 14 gennaio 1999 della Pretura di Locarno-Campagna
(doc. B), regolarmente passata in giudicato;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità della
procedura esecutiva per mancato ossequio delle relative disposizioni in materia
di notifica degli atti esecutivi in via rogatoriale, nonché l'incompetenza
materiale e territoriale del pretore ad esprimersi sull'esecuzione di una
sentenza relativa al pagamento di ripetibili non trattandosi di una materia
prevista dall'art. 25 Convenzione di Lugano; da ultimo ha contestato la data di
decorrenza degli interessi di mora;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la propria
competenza territoriale e materiale a pronunciarsi sulla domanda di rigetto
definitivo dell'opposizione formulata dall'istante, respinta la contestazione
della convenuta in merito alla nullità della procedura esecutiva, ha accolto
l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 21 ottobre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere
a), f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al pretore di non aver
accertato la nullità degli atti esecutivi, siccome notificati in modo non
conforme alle disposizioni di diritto internazionale che regolano la materia, e
di aver ammesso a torto la propria competenza a pronunciarsi sulla domanda di
rigetto definitivo dell'opposizione relativa alla riscossione di un importo a
titolo di ripetibili;
che con
osservazioni 19 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame;
che per
quanto attiene alla censura secondo la quale il pretore non avrebbe accertato
la violazione delle norme di diritto procedurale che regolano la notifica degli
atti esecutivi all'estero (art. 327 lett. g CPC), va innanzitutto rilevato che
la contestazione circa il mancato ricevimento del decreto di sequestro, non può
essere esaminata siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
infatti, in sede di contraddittorio, la ricorrente si è limitata a sostenere
che tutta la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere considerata
nulla, rinviando per i motivi di diritto a quelli da lei sollevati in altro
allegato, appartenente ad altro incarto, trattato da altri giudici e
concernente altra esecuzione (quindi in modo oltretutto formalmente irrito: Cocchi
/ Trezzini, art. 309 CPC, n. 7): ciò che certamente non può essere inteso
come eccezione valida anche riguardo al sequestro che ha preceduto
l'esecuzione in esame;
che
comunque, sempre riguardo alla pretesa irregolarità del sequestro, non risulta
che l'escussa, almeno al momento in cui ha sollevato opposizione al PE
__________ abbia agito in qualsiasi modo contro quella decisione, pur avendo
preso atto che l'esecuzione era "preceduta da sequestro no. __________"
(doc. A);
che
riguardo alla pretesa nullità della notifica del PE, siccome non avvenuta in
conformità con la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
(RS: 0.274.131), va ricordato che una notifica irregolare non è eo ipso nulla;
anzi, essa esplica i suoi effetti quando perviene effettivamente al debitore e
questi nel termine di dieci giorni dell'art. 17 LEF non ha interposto reclamo (Fritzsche
H, Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1967, vol. 1, p. 105; Cometta F.,
in Staehelin / Bauer / Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs , art. 17, n. 1);
che
quindi, nell'ambito del presente ricorso per cassazione, la censura appare
inammissibile;
che in
ogni caso, a prescindere dalla ricevibilità della censura, al dilà del rispetto
della forma prevista dalla legge e dalla convenzione internazionale
applicabile, l'esecuzione è valida dal momento che la ricorrente ha preso dovutamente
atto del precetto esecutivo, tant'è che vi ha interposto opposizione (cfr. DTF
104 III 12, 110 III 11; Angst, in Comm. cit., art. 64, n. 23);
che la
richiesta di richiamo dei formulari utilizzati dall'UEF di Locarno per
procedere alla notifica del PE non può quindi essere accolta, anche perché
estranea a questa procedura ricorsuale;
che per
gli stessi motivi non può essere dato seguito alla richiesta di richiamo di
incarti alla Pretura di Locarno-Campagna;
che
comunque i richiesti richiami -a prescindere dalla forma della domanda estranea
al petitum ricorsuale- non sarebbero ammissibili in questa sede poiché non
previsti dal Codice di procedura civile: perché l'art. 331 cpv. 1 CPC non
rinvia all'art. 322 CPC (che definisce la facoltà d'indagine del giudice in
seconda sede) e perché nemmeno i presupposti di quella norma sarebbero dati,
non trattandosi di prove offerte al pretore e da questi rifiutate;
che per
quanto attiene alla competenza del primo giudice a decidere la domanda di rigetto
dell’opposizione a convalida del sequestro decretato sulla base dell’art. 271
cpv. 1 cifra 4 LEF, malgrado (nei rapporti interni) la LEF non contenga una
disposizione esplicita relativa alla competenza territoriale in materia di
rigetto dell’opposizione, la giurisprudenza ammette l’esistenza di un foro
federale al luogo dell’esecuzione (Gilliérion, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, p. 143, n. 4);
che
trattandosi di un’esecuzione preceduta da sequestro, secondo l’art. 52 LEF il
foro dell’esecuzione può essere quello del luogo in cui si trova l’oggetto
sequestrato -in concreto __________ - almeno nei rapporti interni;
che
poiché la fattispecie ha una connotazione internazionale, alla stessa è
applicabile la Convenzione di Lugano, sottoscritta anche dal Regno Unito;
che,
mentre di principio l'art. 3 Conv.Lug. esclude il luogo del sequestro come foro
dell'azione giudiziaria di convalida, dottrina e giurisprudenza ammettono che
l'esecuzione promossa allo stesso scopo (art. 279 cpv. 1 prima frase LEF) possa
avvenire nel luogo del sequestro, ovvero come provvedimento cautelare ai sensi
dell'art. 24 Conv.Lug (DTF 120 III 93 - 94 SJ 1995, 204; cfr.
anche Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, ed. 6, § 51, N. 100);
che
in concreto è pertanto data la competenza territoriale del Pretore di
Locarno-Campagna, luogo in cui è avvenuto il sequestro;
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, lo stesso pretore è pure
competente a pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione,
procedura che appartiene esclusivamente allo stesso ambito esecutivo (Amonn
/ Gasser. op. cit., ibidem) senza che questo suo intervento sia contrario
alla Convenzione di Lugano (cfr. anche CCC 25 ottobre 1996 in re C./S.
AG).
che
pertanto anche il richiamo all'art. 327 lett. a CPC non trova conferma in
questa sede;
che -a
titolo abbondanziale- va ancora rilevato che, come correttamente rilevato dal
primo giudice, l'art. 25 Conv.Lug. non trova applicazione nel caso concreto,
trattandosi di una norma che, come tutte quelle del Titolo III della
Convenzione, si applica solo se la decisione è stata pronunciata in uno Stato
contraente e il suo riconoscimento o la sua esecuzione viene chiesto in un
altro Stato contraente, ciò che non è manifestamente il caso in concreto;
che,
per quanto riguarda invece l'importo oggetto d'esecuzione, il rigetto
definitivo dell'opposizione deve essere concesso limitatamente all'importo di
fr. 3'000.- non sussistendo per la differenza un valido titolo esecutivo, in
particolare non potendosi evincere dal titolo indicato sul precetto esecutivo
il credito di fr. 45.-;
che,
in tal senso, il ricorso per cassazione dev’essere parzialmente accolto e la
decisione sull'istanza di rigetto riformulata da questa Camera in virtù
dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che a
dipendenza dei motivi e dell'entità del parziale accoglimento del ricorso,
questa Camera ritiene di dover considerare la ricorrente quale parte
soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC) con il carico a quest'ultima di tutte le
spese e ripetibili;
che, in
applicazione dell'art. 68 cpv. 3 CPC, dev'essere accolta l'istanza della
ricorrente intesa all'intersecazione della seconda frase del secondo capoverso
di pagina 2 delle Osservazioni al ricorso per cassazione che gettano inutile
discredito sulla persona della ricorrente e non hanno nessuna attinenza con la
fattispecie.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 1° ottobre 1999 del Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, limitatamente al suo dispositivo no. 1, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è
rigettata in via definitiva per fr. 3'000.- oltre interessi del 5 % dal 25
maggio 1999.
II. L'istanza di intersecazione 16 dicembre 1999 della
ricorrente è accolta nel senso dei considerandi.
III. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte
fr. 300.- a titolo di indennità di questa sede.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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