Cassation appeal null for insufficient grounds

16.1999.114Autre juridiction23 déc. 1999Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's 2 November 1999 cassation complaint was null because it did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC. Instead of identifying errors in the peace judge's evidentiary assessment or in the application of Art. 82 LEF, the filing raised objections unrelated to provisional debt-enforcement relief. The court therefore dismissed the filing summarily under Art. 313 bis CPC and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 329 CPC, Art. 313 bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; cassation complaint nullity for insufficient grounds and inadmissible submissions. A cassation brief must contain the requested relief and the factual and legal reasons supporting it, with at least a specified or intelligible ground of cassation; otherwise it is null. The appellate court may, where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded, decide by brief reasoning and without inviting observations. Objections that do not engage with the challenged reasoning or that fall outside the subject-matter of the contested decision cannot cure the defect.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.114

Data decisione, Autorità: 23.12.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00114

Lugano 23 dicembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 novembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 21 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al

PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 settembre 1999 l'__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria

dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 60.- oltre interessi e spese, a saldo della tassa acqua potabile 1997 dalla stessa dovuta nella sua qualità di comproprietaria del fondo n. __________ a __________;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il verbale 9 novembre 1998 dal quale risulta l'accordo dell'escussa, rappresentata in quella sede da __________, al pagamento dell'importo posto in esecuzione;

che l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 2 novembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio: la ricorrente contesta di dover pagare l'importo posto in esecuzione (tassa acqua potabile) ritenuto che la sua proprietà non sarebbe neppure allacciata all'acqua potabile;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, la ricorrente propone delle contestazioni che esulano dal tema del rigetto provvisorio dell'opposizione;

che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 2 novembre 1999 di __________ è nullo.

  1. Non si prelevano spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementprovisional release of objectioncassation admissibilityformal requirementssummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal met the formal requirements of Art. 329 CPC

Solution extraite

The appeal did not sufficiently set out the requested relief and the factual and legal reasons, nor did it identify a proper ground of cassation; it was therefore null.

Motifs extraits

The brief merely raised objections outside the scope of provisional debt-enforcement relief and failed to address the first judge's evidentiary findings or application of Art. 82 LEF, so no possible basis for annulment could be identified.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for the cassation proceeding

Solution extraite

No court fees or costs were levied in view of the special circumstances.

Motifs extraits

The court exercised the summary dismissal mechanism and considered the case exceptional enough to waive fees.

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