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Numero d'incarto:
16.1999.132
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00132
Lugano
27 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 e
24novembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 29 ottobre 1999 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 24 agosto 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 agosto 1999 l'_________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 170.40 a saldo della fattura emessa il 31 agosto 1998 per
prestazioni eseguite a favore di quest'ultimo;
che
l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria;
che con
sentenza 29 ottobre 1999 il primo giudice ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale recante la data dell'8 novembre 1999, che __________ ha
trasmesso a questa Camera il 26 novembre 1999 (cfr. timbro postale), egli è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto il ricorso, trasmesso a questa Camera il 26 novembre 199, è
sicuramente tardivo ritenuto che il giudice di pace ha confermato l'intimazione
della sentenza il giorno medesimo della sua emanazione (29 ottobre 1999);
che
al proposito è irrilevante l'allegazione del ricorrente secondo cui avrebbe
inviato il suo allegato già in data 8 novembre 1999 poiché il fatto, contestato
dal giudice di pace, non è confortato da nessuna prova;
che
infatti, in un simile caso, spetta al ricorrente provare la spedizione del
ricorso: mancando tale prova il ricorso si ritiene non presentato (Rep.
1990, 327);
che alla
fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, si
prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 8/24 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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