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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.14
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00014
Lugano
2 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 6 febbraio 1999 presentato da
Contro
la
sentenza 2 febbraio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 9 dicembre 1998 da
rappr. __________
con la quale
l‘istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE
no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 9 dicembre 1998 lo __________ -per il
tramite dell’Ufficio esazione e condoni- ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 3’835.75 oltre accessori, corrispondenti all’imposta cantonale per il 1996;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida
eccezione non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha accolto
l’istanza;
che
con atto ricorsuale 6 febbraio 1999 __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
in merito alla contestazione del ricorrente secondo la quale non gli sarebbe pervenuta
la citazione all’udienza del 2 febbraio 1999, dalle risultanze istruttorie
risulta che questa gli è stata regolarmente notificata con invio raccomandato
no. 310 al suo domicilio a __________;
che
la censura è pertanto infondata ritenuto che, per costante giurisprudenza del
Tribunale federale, in caso di invio raccomandato questo si ritiene notificato
al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1)
della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid.
2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11), ragione per la
quale il ricorrente non può dolersi in questa sede della sua mancata
partecipazione all’udienza di discussione dell’istanza;
che
in ogni caso, anche le ulteriori argomentazioni esposte dal ricorrente nel
proprio gravame non sono tali da giustificare la sua opposizione al PE siccome
non rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 81 LEF;
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente
infondato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di
giustizia,
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 febbraio 1999 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna:
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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