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Numero d'incarto:
16.1999.29
Data decisione, Autorità:
20.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00029
Lugano
20 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 1999 presentato da
(rappr.
dall’Ufficio __________)
contro
la
sentenza 4 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 2 febbraio 1999 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 2 febbraio 1999 lo __________, per il
tramite dell’Ufficio __________, ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 3’825.30 a saldo dell’imposta cantonale 1996, oltre agli
interessi di mora e alla tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 1’265.65
pagato dall’UEF (cfr. conteggio imposta cantonale 10 gennaio 1999);
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
16 gennaio 1998 regolarmente passata in giudicato, nonché il dettaglio delle
rate scadute e degli interessi di mora dovuti;
che
la convenuta si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di estinzione del
debito con riferimento allo stato di riparto 23 maggio 1997 dal quale risulta
che a seguito della realizzazione del fondo di sua proprietà nel Comune di
Caslano, l’ente pubblico è stato interamente tacitato per l’importo insinuato a
titolo di imposta cantonale 1996;
che
con il querelato giudizio il pretore, ritenuta fondata l’eccezione sollevata
dall’escussa, ha respinto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’an–nullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale per aver ammesso l’eccezione
sollevata dall’escussa: infatti, l’imposta da questa soluta mediante la realizzazione
forzata del suo fondo può concernere solo debiti garantiti da ipoteca legale,
mentre quella posta in esecuzione si riferisce alla parte di imposta per la
quale l’ente pubblico non beneficia di tale garanzia: in sostanza, si tratta di
debiti d'imposta diversi;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990
in re S. AG/B.);
che
di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta
dall’istante (art. 244 cpv. 3 LT), il giudice deve pronunciare il rigetto
dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è
stato estinto (art. 81 LEF);
che
a comprova dell’estinzione del proprio debito l’escussa ha prodotto lo stato di
riparto 23 maggio 1997 dal quale si evince che nell’ambito della realizzazione
forzata del fondo n. __________ RFD _______, l’istante ha ottenuto quanto
vantato a titolo di "imposte cantonali __________ + int.";
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice questo documento non prova
l’estinzione del debito posto in esecuzione;
che
–conformemente a quanto sostiene il ricorrente– secondo l’art. 252 cpv. 1 LT
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una
relazione particolare con l’immobile (art. 836 CC), è riconosciuta al Cantone e
ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC che non necessita di
iscrizione a registro fondiario (cpv. 2);
che
lo stato di riparto prodotto dall'escussa (art. 112 RRFF) è stato allestito
nell’ambito della procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, così come
previsto agli art. 85 e segg. RRFF ed è pertanto fuori discussione che i
crediti dello Stato indicati nel medesimo erano garantiti dall'ipoteca legale
di cui si è detto, ovvero avendo una relazione diretta con il fondo quali:
l’imposta sugli utili immobiliari (art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare
cantonale (art. 95 LT), ecc. (al proposito cfr. Pedroli, L’ipoteca
legale per crediti d’imposta, in CFPG n. 14, p. 82);
che
tuttavia, nella fattispecie, la società escussa ha semplicemente sostenuto ma
non provato che il debito posto in esecuzione rientrerebbe tra quelli garantiti
da ipoteca legale, tesi questa che sembra doversi escludere già a dipendenza
della qualifica dell’imposta controversa nella notifica di tassazione 16 gennaio
1998, che parla semplicemente di imposta cantonale;
che
comunque le cifre indicate nello stato di riparto al no. 2 non permettono di
mettere in relazione il credito posto in esecuzione con l'importo garantito da
ipoteca legale poiché la somma di fr. 5'206.35 concerne esplicitamente debiti
d'imposta relativi a diverse annualità in proporzione ignota;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del
diritto ad opera del primo giudice, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica–zione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con il conseguente
accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, almeno nei limiti del
titolo esecutivo prodotto, ossia la notifica di tassazione 16 gennaio 1998 che
indica, tolta l'imposta immobiliare di fr. 1'425.30, un saldo dell'imposta
cantonale 1996 di fr. 2'400.–;
che,
per quanto riguarda gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto
previsti dalla LT (art. 219 e 220), gli stessi devono essere riconosciuti
all'istante nella misura richiesta in sede esecutiva e comunque rimasta
incontestata;
che
allo Stato del Canton Ticino possono essere riconosciute indennità limitate
della prima sede, non avendo partecipato al contraddittorio;
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 8 marzo 1999 dello __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, limitatamente a fr. 2'400.– oltre interessi dal
10. 11. 1998, nonché a fr. 345.15.
- La
tassa di giustizia in fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 50.–.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà allo
__________ un’indennità di fr. 150.–.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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