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Numero d'incarto:
16.1999.40
Data decisione, Autorità:
30.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00040
Lugano
30 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1999 presentato da
contro
la
sentenza 16 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 15 marzo 1999 da
rappr.
dal __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 15 marzo 1999 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 2’333.35 oltre accessori corrispondenti
all’imposta comunale 1994 (imposta che l’istante non è riuscito a recuperare
presso il marito __________ nei confronti del quale è stato emesso l’attestato
carenza beni 21 aprile 1998, doc. 3);
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo
25 novembre 1996 dell'ufficio di tassazione di Lugano-campagna, relativa al
biennio 1993-94 con l’attestazione del suo passaggio in giudicato (doc. C), il
conteggio relativo al conguaglio dell’imposta comunale per l’anno 1994 (doc.
A), e il calcolo degli interessi di ritardo (doc. F);
che
in sede di contraddittorio -avvenuto il 15 aprile 1999- la convenuta si è
opposta all’istanza contestando l’esigibilità del credito posto in esecuzione
avendo chiesto e ottenuto il riparto degli elementi imponibili dell’imposta
cantonale 1993/94 (doc. 1), notifica di riparto che essa ha impugnato con
tempestivo reclamo 5 febbraio 1998 (doc. 2);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione sollevata
dall’escussa circa l’inesigibilità del credito fiscale ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di non aver ritenuto l’eccezione dalla stessa sollevata in merito
all’inesigibilità del credito fiscale, non potendosi invocare la responsabilità
solidale tra coniugi sia perché ha chiesto e ottenuto il riparto di imposta,
sia in considerazione dello stato di insolvenza del marito;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.; D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 115 ad art. 80);
che sono parificate a
sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le
decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che, nel nostro Cantone,
sono parificate a sentenze esecutive le decisioni definitive di autorità
amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall’istante non può essere dedotto un valido titolo esecutivo per il
credito posto in esecuzione;
che
infatti, per poter assurgere a valido titolo esecutivo la notifica di
tassazione -che stabilisce l’ammontare del credito fiscale- deve essere
definitiva (D. Staehelin, op.cit., n. 110 e 111 ad art. 80) ciò
che non è il caso in concreto avendo l’escussa impugnato la decisione di
riparto dell’imposta, ovvero la decisione che stabilisce l’ammontare del
proprio debito fiscale;
che
nel caso di specie il __________ fonda la sua pretesa nei confronti di
__________ sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1994
effettuato sulla base della notifica di tassazione/decisione su reclamo 25
novembre 1996 (doc. C), nonché sul relativo conteggio degli interessi di
ritardo (doc. F);
che
per l’art. 10 cpv. 3 vLT (applicabile alla fattispecie in esame essendo il
biennio fiscale 1993/94 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge
tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995), i coniugi non legalmente ed
effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva
dovuta dalla famiglia;
che
tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta
di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione
della tassazione (art.10 cpv. 3 lett.a vLT);
che
dalla documentazione agli atti risulta che i coniugi __________ hanno chiesto e
ottenuto il riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli
anni 1993/94, riparto contro il quale l’escussa ha interposto reclamo il 5
febbraio 1998, reclamo che da verifiche esperite da questa Camera è stato evaso
soltanto in data 27 aprile 1999;
che
quindi al momento della notifica del PE e dell’emanazione del giudizio
pretorile non era ancora possibile determinare l’ammontare dell’imposta
comunale 1994 dovuta da __________ e pertanto la documentazione prodotta,
segnatamente la notifica di tassazione/decisione su reclamo 25 novembre 1996
(doc. C) nonché il conteggio relativo al conguaglio dell’imposta comunale per
l’anno 1994 (doc. A), non costituiscono nei suoi confronti valido titolo
esecutivo ex art. 80 LEF;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la carenza di un presupposto per
l'applicazione dell’art. 80 LEF, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo le premesse d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione
dell’istanza;
che
per questa sede ricorsuale alla ricorrente non viene assegnata nessuna
indennità non avendo formulato richieste in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso 26 aprile 1998 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100.-- a titolo di
indennità.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessi fr. 150.-, già anticipati dalla
ricorrente, sono posti carico del __________
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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