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Numero d'incarto:
16.1999.53
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00053
Lugano
6 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da
contro
il
decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno
trovato un accordo con il
conseguente stralcio della procedura giudiziaria,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16
settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa
per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;
che in occasione della
discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la
pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di
fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese
processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;
che con il querelato
decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del
convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di
spese;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto
giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome
eccessive;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che contro la tassa di
giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente
della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è
escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);
che giusta l’art. 14 cpv.
1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo
l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr.
50.-;
che in concreto la tassa
di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente
arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per
la quale la stessa deve essere ridotta;
che
l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo appare
adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che, su questo punto, il
ricorso deve essere accolto;
che
per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il ricorso è
improponibile essendo dato unicamente il rimedio del reclamo
al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e
spese di giustizia, né si assegna un’indennità al ricorrente,
peraltro neppure richiesta.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7
maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il
decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2,
è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
- La tassa di
giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr.
30.-, sono poste a
carico del convenuto.
II. Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Pregassona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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