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Numero d'incarto:
16.1999.66
Data decisione, Autorità:
09.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00066
Lugano
9 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa da
(rappr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 850.- oltre accessori nonché la
liberazione del deposito di garanzia versato dalla convenuta sul libretto di
risparmio no. __________ intestato a suo nome presso il __________, domande
accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 1° febbraio 1999 il Giudice di pace del
circolo di Balerna, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate
dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha condannato
__________ al pagamento di fr. 850.- oltre interessi e spese, facendo altresì
ordine al __________ di liberare a favore di __________ la garanzia depositata
sul libretto di risparmio n. __________ intestato alla convenuta;
che
con atto ricorsuale 2 luglio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali
l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza
anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996
in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.
edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12
marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M.
SA/C.SA e llcc);
che
il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso
nella fattispecie;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
nel caso di specie, trattandosi pacificamente di una vertenza derivante da un
rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare
nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria
incompetenza per materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza
per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se
il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC,
ad art. 327, n. 29);
che
quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza
impugnata deve essere dichiarata nulla;
che,
a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema
dell’eventuale lesione del diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost),
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per i quali
motivi,
pronuncia: 1. La
sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna è dichiarata
nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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