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Numero d'incarto:
16.2000.00091
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00091
Lugano
16 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 14 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 24
luglio 1998 da
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'321.50 oltre
accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 24 luglio 1998 __________ , titolare di un'officina meccanica a __________,
ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
4'121.50 a saldo della fattura emessa il 16 luglio 1996 per lavori di
riparazione eseguiti sul veicolo __________ TI __________di proprietà di
quest'ultimo, oltre a fr. 200.– di spese amministrative.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando sia l'esecuzione da
parte dell'istante dei lavori fatturati, sia il conferimento a quest'ultimo di
un incarico circa la loro esecuzione. L'unico lavoro ordinato all'istante, e
debitamente pagato, sarebbe la riparazione di un danno da parcheggio, mentre
altri lavori sarebbero stati eseguiti dal garage __________
-
Con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle
quali è emerso che il veicolo del convenuto è rimasto presso il garage
dell'istante per circa 2 settimane e mezzo per riparazioni (__________), che la
maggior parte dei lavori fatturati dall'istante consistono in comuni operazioni
di servizio che devono essere effettuate con una certa frequenza e regolarità
(perizia giudiziaria), mentre altri interventi riscontrati sul veicolo non sono
stati eseguiti dal garage __________ (perizia giudiziaria), ha ritenuto provata
l'esecuzione da parte dell'istante di tutti i lavori fatturati, salvo il
noleggio al convenuto di un veicolo sostitutivo. Il pretore ha nondimeno
accolto l'istanza nella misura limitata di fr. 2'124.–, tenuto conto della
riduzione di alcuni prezzi esposti così come proposta dal perito, mentre ha
respinto, siccome non comprovata, la richiesta di fr. 200.– a titolo di spese
amministrative.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC
che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorché solo parzialmente, la
pretesa dell’istante nonostante questi non abbia provato di aver ricevuto dal
convenuto l'incarico di eseguire i lavori che il pretore ha riconosciuto sulla
base di semplici indizi, peraltro neppure univoci e concordi, e non di prove
certe che competeva all'istante offrire.
Con
osservazioni 19 ottobre 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
L’art.
8 CC –che il ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone
a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo
di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della
prova delle circostanze costitutive del diritto fa sì che il giudice decida in
sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar,
n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte della totale contestazione del
convenuto, spettava all’istante provare di essere stato incaricato
dell'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture controverse.
L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o no ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC). Il principio del
libero apprezzamento di cui all'art. 90 CPC non esime il giudice dall’esigere
una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art.
90, m. 8): ciò che costituisce la regola. Eccezionalmente è ammissibile anche
la prova indiziaria: essa è tuttavia subordinata all'impossibilità di fornire
una prova completa. La verosimiglianza del fatto deve tuttavia risultare da un
insieme concorde di indizi apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo
critico per approdare alla convinzione della verità (Cocchi/Trezzini,
op.cit., art. 90, m. 10). In altre parole, non tutti gli indizi (o gli elementi
ritenuti tali) conducono a ritenere verosimile una circostanza asserita in
causa; in particolare, il giudizio indiziario dev'essere connotato da un tale
grado di convinzione logica da prevalere largamente sulla possibilità del contrario
(Cocchi/Trezzini, ibidem, m. 13).
Per
quanto riguarda le competenze dell'autorità di cassazione, nulla muta a fronte
di una sentenza indiziaria; a prescindere dal potere d'apprezzamento del
giudice, essa può essere cassata poiché arbitraria se egli ha valutato il
complesso di indizi a sua disposizione in modo manifestamente erroneo, in
particolare conferendo loro una portata che in realtà non hanno.
-
E'
ciò che il pretore ha fatto nel caso in esame. Infatti, contrariamente
all'opinione del primo giudice, gli unici (pochi) elementi di valutazione
emersi dall'istruttoria non bastano per provare l'esistenza del credito
formalizzato nelle fatture litigiose, ossia l'effettiva esecuzione delle
operazioni esposte in quei documenti. In particolare, dalla testimonianza
__________ risulta soltanto che la vettura del convenuto (stessa marca, stesso
tipo e targhe __________) è rimasta in riparazione nell'autorimessa in cui
l'istante lavorava durante due (due e mezzo) settimane nel periodo maggio/giugno
1996; ma egli per contro non è stato in grado di indicare che lavori siano
stati eseguiti. Al proposito il perito giudiziario ha valutato in 3–4 giorni il
tempo normale di permanenza del veicolo in officina per l'ipotetica esecuzione
dei lavori fatturati (perizia, ad 4): non esiste perciò nemmeno una corrispondenza
di durata in merito all'esecuzione dei lavori, correlazione che comunque, da
sola, non avrebbe provato nulla. Comunque, il perito –a prescindere dalle
precisazioni sui costi– ha limitato il valore probatorio del suo referto,
premettendo che: "Allo stato attuale delle cose e visto il tempo trascorso
dal presunto intervento e su cui nella fattispecie verte la controversia, non è
più possibile stabilire se gli interventi elencati in fattura doc. E siano
effettivamente stati fatti proprio in quella determinata occasione"
(perizia, ad 1). Concetto puntualizzato anche per quanto riguarda la pretesa
sostituzione della pompa della benzina: "La pompa della benzina installata
nel veicolo esaminato è di questo tipo già modificato, tuttavia non è possibile
stabilire quando questo intervento sia stato effettuato…" e: "Non è
inoltre possibile stabilire se la pompa consegnatami e trovata funzionante sia
stata quella effettivamente appartenuta al veicolo in esame" (perizia, ad
2). Perde pertanto qualsiasi significato la verifica dei prezzi esposti in
fattura (perizia, ad 3), dal momento che nemmeno può ritenersi chiarito il
nocciolo della vertenza, ossia se i lavori siano o no stati eseguiti
dall'istante. Che poi questi sia stato in grado di produrre in causa fotocopia
della carta grigia del veicolo del convenuto rappresenta ben poco, dal momento
che l'istante ha lasciato senza commento l'affermazione di controparte secondo
cui nel maggio 1996 avrebbe fatto eseguire nella stessa officina la riparazione
di un danno alla sua vettura causato da un incidente di parcheggio, intervento
coperto dalla __________ (risposta, n. 1). In conclusione, sull'esecuzione dei
lavori non v'è pertanto né prova certa, né indizio; né sono in grado di
supplire a questa carenza di elementi di giudizio le "ragionevoli"
deduzioni del primo giudice che finiscono per rappresentare soltanto
supposizioni, irrilevanti per costituire la base di un sillogismo giuridico:
così laddove il pretore non esclude che determinati lavori siano stati eseguiti
sia dall'istante, sia –dopo poco tempo– presso un'altra autorimessa (sentenza,
p. 7), rispettivamente in merito alla sostituzione del filtro e della pompa
della benzina (sentenza, p. 8).
-
Per
tutti questi motivi si attua il motivo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
g CPC, così che il ricorso dev'essere accolto con il carico della tassa e delle
ripetibili alla parte soccombente. Oltre all'annullamento della sentenza
impugnata, in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il
merito della controversia, in concreto respingendo l'istanza, rimasta senza
sufficiente supporto probatorio.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 settembre 2000 __________ è accolto. Di
conseguenza la sentenza 14 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
24 luglio 1998 di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 1'560.50, da anticipare
dall'istante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre al convenuto la somma
di fr. 800.– a titolo di ripetibili.
II. Tassa
di giustizia e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate
dal ricorrente, sono poste a carico di __________, con l'obbligo di rifondere
alla controparte l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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