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Numero d'incarto:
16.2001.00034
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00034
Lugano
27 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 10 aprile 2001 del Pretore del Distretto di Riviera
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 gennaio 2001 nei
confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto la restituzione dell'importo di
fr. 5'000.– oltre accessori in base alle norme dell'indebito arricchimento,
domanda respinta dal primo giudice;
esaminati
gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
24 luglio 2000 l'Impresa __________, titolare di un conto presso la __________,
ha emesso un ordine di pagamento di complessivi fr. 33'400.– (doc. A), di cui
fr. 30'000.– destinati alla ditta __________ di __________ (doc. B). L'istituto
di credito, anziché bonificare questa parte dell'importo a __________
__________ l'ha versata su un conto dell'impresa di costruzioni __________ che
ha la sede anch'essa a __________. Quest'ultima ha restituito la somma di fr.
25'000.– (doc. C), mentre ha trattenuto fr. 5'000.– a saldo di un proprio
credito nei confronti della __________ Da parte sua la banca, responsabile
dell'errata operazione, ha versato a __________ la differenza di fr. 5'000.–
(doc. D), mentre con istanza 2 gennaio 2001 ha convenuto in giudizio __________
per ottenere la restituzione dello stesso importo, invocando le norme
sull'indebito arricchimento. La convenuta si è opposta all'istanza, contestando
i presupposti dell'azione avversaria, ossia sostenendo di essere stata in
diritto di trattenere l'importo rivendicato che costituiva il saldo di una
propria fattura 28 novembre 1997 nei confronti della ditta __________ (doc. 1).
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza, escludendo che vi sia
stato da parte della convenuta un indebito arricchimento, avendo ricevuto
l'importo controverso in buona fede e in virtù di una valida causa.
-
Con
il presente tempestivo gravame la __________ insorge contro il giudizio pretorile,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver disatteso dottrina e
giurisprudenza ormai affermate che legittimano la banca a chiedere la
restituzione di quanto versato sulla base di un ordine di pagamento errato, e
di aver arbitrariamente valutato le prove documentali concludendo alla buona
fede della convenuta all'atto di ricevere il pagamento controverso.
Con
osservazioni 8 giugno 2001 __________ postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria la violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
essendo doveroso scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione impugnata
appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I
170 consid. 3a).
-
La
ricorrente censura sia l'applicazione del diritto sostanziale, sia la
valutazione dei fatti. Per quanto riguarda questo secondo motivo d'impugnativa
va anzitutto precisato che non è sostenibile quanto affermato dal primo
giudice, ossia che l'errore della banca portava unicamente
sull'entità dell'importo versato e non già sulla causa del pagamento (sentenza,
pag. 3). Infatti, oggettivamente, è accertato che l'errore della banca è
consistito anzitutto nell'aver effettuato il bonifico a un destinatario diverso
da quello indicato dalla ditta __________, ciò che –di conseguenza– ha causato
anche una differenza dell'importo accreditato, in conformità con la diversa causale.
Altra cosa è la constatazione di ciò che è risultato alla ditta convenuta per
giudicare la sua buona fede a fronte dell'inatteso accredito da parte della banca.
Orbene, in concreto è pacifico che la __________ ha avvertito che l'accredito a
suo favore di fr. 30'000.– nulla aveva a che vedere con il proprio credito nei
confronti della __________ A, tant'è che –trattenendo un importo pari allo
scoperto sul suo credito– ha però restituito fr. 25'000.– direttamente a quella
ditta. Ed è ciò che basta –contrariamente all'assunto pretorile– per negare la
sua buona fede, la convenuta dovendo chiaramente intendere che il denaro
versato non le spettava, con particolare riferimento al motivo che doveva stare
alla base dell'ordine di accredito alla banca e che non poteva corrispondere
alla volontà di saldare il suo credito (Bucher E., Schweizerisches
Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 2, pag. 657). D'altra parte la convenuta non
ha mai affermato il contrario, ossia di aver ritenuto che si trattasse di un
puro e semplice errore della sua debitrice relativamente all'entità del credito
di cui alla fattura 28 novembre 1997, ammettendo implicitamente l'errore nella
destinazione dell'accredito. E' pertanto a ragione che la ricorrente censura le
conclusioni del primo giudice che danno una versione della fattispecie difforme
dalla realtà delle cose e pertanto arbitraria. Piattaforma sulla quale il primo
giudice ha conseguentemente adottato una soluzione giuridica che non può essere
condivisa e deve perciò essere modificata in questa sede.
-
Accogliendo
la tesi della convenuta, il pretore ne ha escluso la malafede anche sulla base
dell'esistenza di un credito proprio nei confronti della ditta __________.
Sull'ipotesi della validità del credito della convenuta, la soluzione
dev'essere ricercata nella giurisprudenza sorta proprio a proposito di
contestati rapporti di bonifico bancario e della loro soluzione nell'ambito
delle norme sull'indebito arricchimento. Giurisprudenza consolidata e condivisa
quasi unanimemente dalla dottrina, relativamente alla non facile applicazione
di tali norme di fronte a relazioni che coinvolgono più di due soggetti di
diritto. Orbene, partendo dal presupposto che il Tribunale federale,
affrontando il tema in esame, considera l'ordine scritto di bonifico
indirizzato a una banca in favore di un terzo alla stregua di un assegno ai
sensi dell'art. 466 e segg. CO (DTF 121 III 111; Thévenoz L.,
Jurisprudence récente relative aux opérations bancaires, in Journée 1995 de
droit bancaire et financier, Centre d'études juridiques
européennes de l'Université de Genève, pag. 146), il pagamento
errato della banca assegnata le conferisce il diritto di chiedere al beneficiario
del bonifico la restituzione della somma rimessagli per errore, ossia in base a
una causa diversa dall'assegno (Schwenzer I., Schweizerisches OR, Allg.
Teil, Berna 1998, pag. 332). In quest'ambito, la discussa conseguenza
dell'impossibilità della banca di chiedere la restituzione dell'indebito a un
terzo in buona fede, ossia all'oscuro dell'errore che sta alla base
dell'accredito, non è attuale, mancandone (come visto) la premessa (Schulin
H., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 62 CO, N. 33). In altre parole, esistono
eccezioni al principio secondo il quale l'assegnato non ha una pretesa diretta
contro il beneficiario: da una parte, ispirandosi alla giurisprudenza tedesca,
il Tribunale federale (DTF 117 II 404, consid. 3b; 121 III 111 segg.)
esclude la pretesa diretta dell'assegnato se il beneficiario è in buona fede,
ossia poteva credere che l'accredito avvenisse secondo le istruzioni
dell'assegno; d'altro canto, prevede la possibilità dell'azione diretta in
diverse fattispecie analoghe: così nel caso di accredito effettuato erroneamente
due volte da parte dell'assegnato, nel caso di accredito per un importo
maggiore di quello oggetto d'assegno, nel caso di falsificazione dell'assegno,
di versamento operato in favore di una persona diversa dall'assegnatario, ecc.
(DTF 121 III 114); comunque trattandosi di fattispecie in cui l'errore
dell'assegnato non è in nessun modo imputabile all'assegnante (Thévenoz,
op. cit., pag. 151 – 152).
Ne consegue che anche di fronte a un accredito della banca ad altra
persona che per proprio conto potrebbe essere creditrice dell'assegnante, non
v'è possibilità diretta di ripetizione se il beneficiario potesse considerare
quell'operazione come prestazione voluta dall'assegnante (Thévonoz, op.
cit., pag. 154), ossia come prestazione fondata sul rapporto di valuta (Schwenzer,
op. cit., pag. 332). Ciò che qui non è il caso.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere così accolto con l'annullamento
della decisione impugnata e la decisione del merito in virtù dell'art. 332 cpv.
2 CPC.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 9 maggio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2001 del Pretore del distretto
di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
2 gennaio 2001 __________ è accolta.
§. Di
conseguenza la ditta __________, __________, è
condannata
a versare alla __________ l'importo
di fr. 5'000.– oltre interesse al 5% dal 15 settembre 2000.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono
poste
a carico della convenuta, la quale rifonderà alla
controparte
fr. 700.– a titolo di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla
ricorrente, sono posti a carico della società convenuta. Questa verserà inoltre
a __________ la somma di fr. 350.– a titolo di ripetibili della sede
ricorsuale.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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