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Numero d'incarto:
17.1998.68
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CCRP
Incarto n.
17.98.00068
Lugano
17 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di
cassazione e di revisione penale
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione del 1° dicembre 1998 presentato dagli
avvocati __________
contro
la sentenza pronunciata
l’11 (recte: 10) novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti di
__________,
(patrocinato dall’avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
di un’operazione immobiliare promossa dalla Cassa pensioni __________ a
__________, __________, __________ e altri due soci hanno assunto nel 1994 il
mandato di impresa generale. In tale veste essi hanno subappaltato i lavori
relativi all’impianto di riscaldamento alla ditta __________ (nel frattempo fallita),
tra i cui fornitori figurava la __________. Non ottenendo il saldo delle
proprie fatture, con petizione del 20 febbraio 1995 __________, patrocinata
dagli avvocati __________ e __________ (doc. _), ha convenuto la ditta
__________ insieme con __________, __________ e la Fondazione Cassa pensione
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo il
versamento di fr. 89’760.70 oltre accessori e il rigetto definitivo
dell’opposizione presentata a un suo precetto esecutivo del 27 ottobre 1994.
B. Il
6 marzo 1995 l’__________ ha inviato alla __________ un avviso di accredito per
fr. 89’760.70 (valuta 3 marzo 1995) con la menzione (doc. _):
D’ordre
de
e/o
Motif du
payement
__________ a
saldo di tutte le vs. forniture (
....)
Con
lettera del 19 aprile 1995 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura che il
3 marzo 1995 __________ e __________ avevano saldato il debito e ha chiesto lo
stralcio del procedimento, con il carico delle eventuali spese e delle
ripetibili ai convenuti (doc. _). Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il
18 maggio 1995, ponendo a carico di __________ e di __________ in solido la
metà degli oneri processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 600.– per
ripetibili (doc. _).
C. Il
22 giugno 1995 __________ ha indirizzato agli avvocati __________ e __________
uno scritto in cui si leggono i seguenti passaggi (doc. _):
Voi avete
affermato il falso. (..) A comprova vi sono tanti e tali documenti, è così
evidente che si è costretti a pensare che avete deliberatamente affermato il
falso. (...) Il vostro ringraziamento? Pretendere o meglio elemosinare con
metodi subdoli fr. 800.–. Bel ringraziamento. C’è veramente da vergognarsi. A
parte questo squallido aspetto voi avete fatto delle scelte e ora dovete assumerne
le responsabilità. Tanto per cominciare la __________ sarà ripagata con la
stessa moneta. (...) In secondo luogo prossimamente faremo intimare al vostro
Studio e alla __________ un precetto esecutivo di fr. 100’000.– quale
risarcimento per i danni morali e quanto altro in questo senso ci avete causato
per avere avuto il solo torto di evitare alla __________ una consistente e sicura
perdita finanziaria (...).
D. Sentendosi
lesi nel proprio onore, il 21 settembre 1995 gli avvocati __________ e
__________ hanno sporto querela contro __________ (act. 1). Con decreto di accusa
del 9 marzo 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto quest’ultimo colpevole
di diffamazione e lo ha condannato a una multa di fr. 500.– (act. 16).
Statuendo su opposizione, con sentenza dell’11 (recte: 10) novembre 1998 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’accusato “non
colpevole di diffamazione avendo in buona fede divulgato la verità”.
E. Contro
la sentenza del Pretore gli avvocati __________ e __________, costituitisi
parti civili, hanno inoltrato il 10 novembre 1998 una dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del
1° dicembre 1998, essi postulano l’annullamento del giudizio impugnato e la
conseguente riforma nel senso che __________ sia dichiarato autore colpevole di
diffamazione. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 14 dicembre 1998 di
rimettersi al giudizio della Corte. Nelle sue osservazioni del 24 dicembre 1998
__________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. In
sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto
del precedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep. 1973
pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Lo
scritto indirizzato il 10 aprile 1995 dall’avv. __________ alla __________
(doc. _), prodotto con il ricorso, non può pertanto essere preso in
considerazione. Il doc. _ corrisponde invece al doc. _ e fa già parte degli
atti.
-
Nel
ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv.
__________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti.
Nella misura in cui si limita a menzionare “l’avv. __________ ” senza ulteriore
precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per
“avv. __________ ” si intende l’avv. __________, la ricostruzione dei fatti non
trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per “avv. __________ ” si
intende l’avv. __________, è stata omessa la disamina del reato nei confronti
del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio
del 18 maggio 1995 (doc. _) menziona quali patrocinatori della __________
entrambi i titolari dello studio legale e che la querela del 21 settembre 1995
(act. 1) è stata firmata da tutti e due. Per “avv. __________ ” la sentenza
impugnata intende evidentemente le due parti civili, senza ulteriore
distinzione. Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal
momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995
dall’accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e
notarile (doc. _).
-
I
ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto
l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del
proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza,
così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il
giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a
conoscenza dell’istanza di complemento d’istruttoria presentata dall’accusato
il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest’ultima, se
non altro fino all’arringa della difesa. Fosse avvenuto un ulteriore deposito
degli atti consecutivo all’assunzione dei documenti 1–11, essi avrebbero potuto
produrre documenti a loro volta per documentare che l’avv. __________ non era a
conoscenza delle trattative tra l’accusato e la __________. In sintesi, essi
postulano l’annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione
dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati.
-
Per
quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito
pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D’altro lato, ove avessero
ritenuto di essere limitati nell’esercizio dei propri diritti, essi avrebbero
dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per
quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del
proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv. 1 CPP non commina la nullità
della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura
essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per
cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine
per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata,
nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione. La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare nondimeno, con riferimento all’art. 216 vCPP,
che la mancata indicazione delle vie di ricorso non inficia la validità della
sentenza se non causa in pregiudizio – almeno virtuale – alle parti, ovvero se
non trascende in una violazione essenziale di procedura (Rep. 1987 pag. 267).
L’art. 4 Cost. non assicura del resto garanzie maggiori (DTF 111 Ia 283; v.
anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l’omissione del Pretore non
ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente
e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine,
nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le
parti cui l’atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di
procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l’annullamento della
sentenza impugnata.
-
Diverso
è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento
istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti,
giusta l’art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova
complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv.
- relativamente all’oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze.
In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli
atti l’11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su
richiesta dell’accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l’assunzione di
11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26
febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell’istruzione
formale (act. 14). Se non che, ricevendo quest’ultimo atto i ricorrenti
potevano solo presumere che il termine prorogato con decisione del 23 settembre
1996 fino al 14 ottobre 1996 (act. 8) fosse scaduto inutilizzato. Né potevano attendersi
in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante
l’arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente
acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi
essi hanno quindi subìto pregiudizio, poiché l’art. 78 CPP impone l’intimazione
alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non
v’è dubbio che la disattenzione dell’art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una
violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett. b
CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la
possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto
l’accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996,
prima della chiusura dell’istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità
di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista
dall’art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto
perciò di buon diritto.
-
In
caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale
rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo
riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio
(art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente
statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio
di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo
giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell’art. 196 cpv.
4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le
risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà
alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le
parti civili potranno avvalersi dell’art. 227 CPP, ferma restando la riserva
dell’art. 228 CPP.
-
L’esito
del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv.
1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far
capo all’assistenza di un legale.
Per questi motivi,
visto sulle spese l’art. 39 lett. d
LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi
al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato.
- Intimazione
a:
–
avvocati __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Corte di cassazione e di
revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi
di ricorso
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10
giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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