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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.76
Data decisione, Autorità:
06.03.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00076
Lugano
6 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 21 dicembre 1999 presentato dall'
avv.
____________, per sé e in rappresentanza di
____________, ____________
contro
la sentenza
pronunciata il 23 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, nei confronti di
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 marzo 1999 l'avv. ____________ ha sporto querela contro ignoti
per danneggiamento, poiché a due riprese, il 22 e il 26 febbraio 1999, un
pneumatico della sua vettura era stato forato a ____________. L'episodio
essendosi ripetuto verso la fine di aprile, il denunciate e il padre __________
hanno incaricato un investigatore privato, ____________, di sorvegliare la
vettura. Il 30 aprile 1999, verso le 23.15, ____________ ha chiamato la polizia
cantonale a ____________ per constatare l'ulteriore foratura di un pneumatico,
avvenuta ancora una volta nelle vicinanze di casa. Sul posto gli agenti hanno
incontrato l'investigatore ____________ e, in base alle indicazioni di lui, si
sono recati a casa di ____________, prelevandolo e conducendolo al posto di
polizia per accertamenti.
B. Con
decreto di accusa del 14 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha poi riconosciuto
____________ colpevole di ripetuto danneggiamento e lo ha condannato alla pena
di 15 giorni di detenzione da espiare. Statuendo su opposizione, con sentenza
del 23 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha invece
prosciolto l'accusato per insufficienza di prove.
C. Contro il giudizio del Pretore le parti civili ____________ e
____________ hanno presentato il 24 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del
21 dicembre 1999 essi chiedono la conferma del decreto di accusa e la
conseguente riforma della sentenza impugnata. Con scritto del 27 dicembre 1999
il Procuratore pubblico si è rimesso al giudizio della Corte, mentre nelle sue
osservazioni del 19 gennaio 2000 ____________ ha postulato la reiezione del
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
- Il Pretore, constatato che l'accusato negava ogni addebito, ha
ritenuto gli indizi emersi dall'istruttoria e dal dibattimento insufficienti a
raggiungere un convincimento di colpevolezza. In effetti, per quanto riguardava
il danneggiamento del 30 aprile 1999 l'investigatore ____________ aveva visto
bensì l'accusato fermarsi e chinarsi davanti alla vettura del querelante, ma
nulla di più. Il Pretore ha rilevato inoltre che l'accusato aveva corretto di
sua iniziativa (e non perché posto di fronte a contraddizioni), dopo rilettura
del verbale, quanto dichiarato in un primo tempo alla polizia, spiegando che
effettivamente quella sera si era fatto lasciare dall'amica a circa 300 metri
da casa e che, in seguito, aveva percorso quel tratto di strada a piedi. Le
parti civili avendo ribadito che l'autore dei danneggiamenti si limitava sempre
a praticare un forellino nella gomma, in modo che il pneumatico si sgonfiasse
lentamente, e che quella sera l'investigatore non aveva controllato lo stato
dei pneumatici all'inizio dell'appostamento, il primo giudice ha ritenuto non
potersi escludere che il danneggiamento preesistesse al passaggio
dell'imputato.
Ulteriori
dubbi sono stati ravvisati dal Pretore nel fatto che il querelante aveva avanzato
l'ipotesi che almeno una foratura fosse avvenuto non nel luogo in cui la
vettura è normalmente parcheggiata, ma presso il “Ristorante ____________” a
____________ (ritrovo che l'accusato non frequenta), dove potevano essere stati
perpetrati anche gli altri danneggiamenti. Infine, a mente del primo giudice, i
dubbi erano suffragati dal fatto che di un danneggiamento almeno, avvenuto nel
settembre del 1999, le parti civili sospettavano un certo ____________, con il
quale sono in pessimi rapporti. Considerato come con il querelato essi avevano
sempre avuto buoni rapporti, non si poteva escludere che altre persone avessero
motivo di rancore nei loro confronti e potessero quindi avere commesso i
danneggiamenti. Per di più, secondo il Pretore, l'investigatore ____________
non si era curato di verificarne lo stato dei pneumatici prima di iniziare
l'appostamento né aveva colto la persona sul fatto, ma l'aveva lasciata tornare
a casa. Per quanto riguarda le forature anteriori al 30 aprile 1999, il primo
giudice ha rilevato non esistere accertamenti, il decreto di accusa
dipartenedosi dall'arbitrario presupposto che l'autore del fatto avvenuto il 30
aprile 1999 fosse necessariamente l'autore anche degli altri danni.
- I ricorrenti asseverano che
l'investigatore ____________ ha dichiarato nel verbale del 1° maggio 1999 di
avere visto chiaramente il denunciato controllare che nessuno lo stesse osservando
prima di chinarsi proprio sulla ruota posteriore sinistra dell'automobile, poi
risultata danneggiata. La versione è stata ripetuta al dibattimento, ma
incomprensibilmente non è stata verbalizzata né figura nel giudizio impugnato.
Essi chiedono pertanto che il teste ribadisca la circostanza davanti alla Corte
di cassazione e di revisione penale. Né, secondo i ricorrenti, è dato di capire
perché il querelato si sarebbe chinato sul pneumatico, dopo essersi ben
guardato in giro, se non per danneggiarlo. Trascurando la deposizione del
teste, il Pretore ha accertato i fatti in modo arbitrario. Per quanto concerne
la dichiarazione resa in un primo tempo dal querelato alla polizia al momento
dell'arresto e poi corretta, i ricorrenti evidenziano che costui aveva fornito
una versione contraddittoria sul luogo in cui era stato lasciato al momento del
rientro (proprio sotto casa dapprima, circa 300 metri di distanza poi) per
cercare di salvarsi in qualche modo.
Poco
importa, per i ricorrenti, che l'investigatore non abbia controllato i
pneumatici prima di iniziare l'appostamento, dato che l'autore è stato scoperto
sul fatto. Del resto, vista la minuscola foratura, sarebbe stato pressoché
impossibile riscontrare prima il danno. Che il teste non abbia visto
esattamente l'atto del danneggiamento si deve ascrivere alla distanza dalla
vettura che controllava e alla repentinità del movimento del querelato, che ha
colpito con un oggetto molto sottile e appuntito. Quanto al comportamento
dell'investigatore, i ricorrenti adducono che egli non era abilitato a fermare
l'autore né aveva mezzi per eventualmente difendersi. Il suo compito era di
solo quello di sorvegliare la vettura e di identificare – come ha fatto – il
soggetto responsabile. Per quanto riguarda la foratura presso il “Ristorante
____________” a ____________, i ricorrenti allegano che il verbale è stato
ripreso in modo erroneo dal Pretore e che ciò non ha alcun nesso con l'accaduto
del 30 aprile 1999.
In merito
al sospetto che il danneggiamento del mese di settembre 1999 fosse opera di un
certo ____________, con il quale i rapporti sono pessimi, i ricorrenti sostengono
di avere avanzato l'ipotesi che il denunciato avesse agito per compiacere allo
stesso ____________. Il che nulla toglierebbe alla responsabilità di lui, non potendosi
nemmeno escludere che anch'egli covi rancore nei loro confronti. Infine, riguardo
ai danneggiamenti anteriori al 30 aprile 1999, i ricorrenti fanno notare che
dopo l'arresto dell'imputato gli atti vandalici sono cessati, e ciò fino al
settembre del 1999, a dimostrazione del fatto che il denunciato, dopo il fermo,
aveva desistito dal continuare, riprendendo ancora una volta dopo cinque mesi.
- Con gli argomenti testé riassunti i ricorrenti si limitano, in
sostanza, a contrapporre agli accertamenti e alle conclusioni del Pretore
interpretazioni e deduzioni proprie che, per quanto plausibili e sostenibili,
non denotano arbitrio nel giudizio impugnato. La giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare, intanto, che per incorrere nell'annullamento una sentenza
deve essere arbitraria nel suo risultato, e non solo nella motivazione (DTF 117
Ia 139 consid. 2c con rinvii). Inoltre, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti,
il Pretore non ha trascurato la deposizione dell'investigatore ____________,
stando al quale il denunciato si era voltato circospetto, si era chinato e poi
aveva ripreso la strada verso casa, ma l'ha menzionata (sentenza pag. 3, ultimo
cpv.). A nulla gioverebbe quindi – quand'anche fosse possibile – escutere nuovamente
il teste in cassazione. Resta il fatto che, come ha accertato il Pretore, l'investigatore
ha potuto riferire solo che il denunciato, dopo essersi fermato presso
l'automobile, si è chinato e poi si è allontanato verso casa. Non ha potuto confermare
invece di avere visto l'imputato forare la gomma.
Tutte le
altre critiche dei ricorrenti al giudizio impugnato hanno mero carattere appellatorio
e si dipartono dal convincimento che, avendo l'investigatore scorto il denunciato
chinarsi proprio davanti al pneumatico poi risultato danneggiato, in definitiva
l'autore è stato colto in flagrante. Se non che, essi non spiegano perché
sarebbe arbitraria la conclusione del Pretore, secondo cui non si poteva
escludere che quella sera il pneumatico fosse già stato forato prima
dell'appostamento, ove si pensi che – per ammissione degli stessi ricorrenti –
l'autore delle forature ha sempre agito in modo tale che la ruota si sgonfiasse
lentamente, che l'investigatore non ha verificato lo stato delle gomme prima di
appostarsi né aveva visto che cosa concretamente avesse fatto l'imputato in
prossimità della vettura. E tale conclusione non risulta arbitraria per la
pretesa contraddizione in cui sarebbe incorso l'imputato durante l'interrogatorio
di polizia, costui avendo corretto spontaneamente la propria versione subito
dopo avere riletto il verbale, e non perché posto di fronte a contraddizioni.
D'altro
canto, a parte la distanza (20–30 metri) alla quale si era appostato l'investigatore
(sentenza pag. 3), è mera illazione dei ricorrenti quella secondo cui non sarebbe
stato possibile vedere con un minimo di precisione la foratura del pneumatico
perché l'autore avrebbe agito in modo repentino, con un oggetto molto sottile e
appuntito. Per di più, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, chiunque può
fermare una persona colta in flagranza di reato (art. 99 cpv. 1 CPP). Quanto
all'episodio del “Ristorante ____________”, risulta dal verbale del 25 aprile
1999 che i ricorrenti medesimi hanno dedotto che il danneggiamento doveva
essere avvenuto in quel luogo. Che ciò nulla avesse a che vedere con i fatti
del 30 aprile 1999 è, una volta ancora, mera illazione. A proposito
dell'asserita foratura del mese di settembre 1999, nuovamente i ricorrenti
esprimono semplici supposizioni, ma non dimostrano che, avendo essi stessi
avanzato sospetti su un certo ____________, la deduzione del Pretore secondo
cui altre persone avevano motivo di rancore nei loro confronti sia insostenibile.
Infine, riguardo ai danneggiamenti antecedenti, i ricorrenti deducono che
autore fosse il querelato dal loro solo convincimento, così come esprimono una
semplice opinione personale ritenendo che costui abbia reiterato alla fine di
settembre 1999, dopo un'interruzione di cinque mesi. Ne segue che, come si è
già accennato, la sentenza del Pretore non integra in alcun modo gli estremi
dell'arbitrio. Ne segue, nella misura in cui è ricevibile, la reiezione del ricorso.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Alla controparte, che per presentare le osservazioni si è valsa dell'assistenza
di un legale, vanno attribuite congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti solidalmente a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv.
____________, per sé e per ____________;
–
____________, ____________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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