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Numero d'incarto:
17.2001.36
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00036
Lugano
23 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18
giugno 2001 presentato da
__________,
(ora patrocinato dal lic. iur. __________, studio
legale avv. dott. __________)
contro
la sentenza emanata nei suoi confronti l'8 maggio
2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 5 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici in danno di
__________ compiute il 14 maggio 2000 a __________. Gli ha imputato, in
sostanza, di avere intenzionalmente colpito quest'ultima per strapparle di
mano un pallone (che la donna aveva ricuperato in un fondo vicino), facendola
cadere per terra e procurandole contusioni varie. In applicazione della pena,
egli ha condannato l'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per 2 anni, revocando la sospensione condizionale a una pena
di 15 giorni di detenzione inflitta allo stesso __________ con un precedente
decreto d'accusa, del 15 febbraio 1999. Il decreto del 5 luglio 2000 indicava
espressamente (come quello del 15 febbraio 1999) il diritto per il condannato e
la parte civile di inoltrare “formale opposizione scritta” al Procuratore
pubblico entro 15 giorni dall'intimazione (nel qual caso gli atti sarebbero
stati trasmessi al giudice competente per la celebrazione del pubblico
dibattimento), l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto avrebbe
acquisito forza di giudicato “senza ulteriori formalità” e la facoltà di
chiedere al Giudice dell'istruzione e dell'arresto la nomina immediata di un
difensore d'ufficio, eventualmente con il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Il 6
luglio 2000 __________ si è rivolto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
cui ha inviato il seguente scritto:
Decreto di accusa per lesioni
semplici – richiesta difensore d'ufficio
È mia
intenzione inoltrare opposizione contro la decisione in oggetto, ma sono in
ristrettezze finanziarie, disponendo solo dello stipendio di apprendista riparatore
d'auto, e non so come procedere. Chiedo pertanto che venga nominato un
difensore d'ufficio, con gratuito patrocinio, come da art. 208 cpv. 1 lett. f
CPP.
Con
decisione del 10 luglio 2000 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha
designato all'accusato la lic. iur. __________, allora praticante dell'avv.
dott. __________, quale difensore d'ufficio, trasmettendole copia del fascicolo
con la predetta lettera. Nulla è più intervenuto, finché il 14 agosto 2000 il
difensore d'ufficio ha comunicato al Procuratore pubblico che la Sezione
esecuzione pene e misure aveva invitato il suo assistito a concordare il periodo
di espiazione della pena (15 giorni di detenzione), la cui sospensione
condizionale era stata revocata con il decreto di accusa, mentre __________
considerava lo scritto del 6 luglio 2000 alla stregua di una formale
opposizione alla proposta di pena formulata nel decreto stesso.
C. Il
Procuratore generale ha trasmesso gli atti il 18 settembre 2000 alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, rilevando che a suo parere non sussisteva
alcuna valida opposizione. L'8 maggio 2001 ha avuto luogo il dibattimento, in
esito al quale il Pretore ha ritenuto inefficace, come opposizione, la lettera
inviata il 6 luglio 2000 dall'imputato al Giudice dell'istruzione e
dell'arresto, sicché ha stralciato il procedimento dai ruoli “per assenza di
opposizione”, accertando che il decreto di accusa del 5 luglio 2000 era passato
in giudicato.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 14 maggio 2001 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta del 18 giugno 2001 egli chiede, in ordine, la restituzione
del termine di 20 giorni per integrare la motivazione stessa del ricorso e, nel
merito, l'annullamento della sentenza pretorile con rinvio dell'incarto al Pretore
competente. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2001 il Procuratore generale
propone di respingere il ricorso. La parte civile __________ è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente chiede, in ordine, la restituzione del termine per motivare
il ricorso (art. 21 CPP), rilevando di avere avuto a disposizione solo sei
giorni per lo studio della pratica, l'esame del decreto impugnato e la stesura
del ricorso. Richiamando uno scambio di corrispondenza con il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, e con il presidente della Corte di cassazione e
di revisione penale, egli fa valere di essere venuto a conoscenza del contenuto
di due precedenti menzionati dal Pretore nel giudizio impugnato (CCRP, sentenze
del 5 febbraio 1981 in re P., consid. 2.2, e del 26 luglio 1997 in re P.) solo
il 13 giugno 2001, quando erano trascorsi ormai 15 giorni dall'intimazione
della sentenza stessa. Non gli sarebbe quindi stato possibile analizzare compiutamente
tali decisioni. La restituzione del termine, inoltre, si giustificherebbe con
la pena privativa della libertà che, in caso contrario, egli sarebbe chiamato a
espiare.
L'art. 21
CPP prevede la restituzione per inosservanza di un termine quando la parte o il
suo patrocinatore dimostri di non averlo potuto osservare perché impedita senza
sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile,
servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. Nella fattispecie
il ricorrente ha avuto cinque giorni di tempo per esaminare le due sentenze
citate dal Pretore (l'una di 16 pagine dattiloscritte, l'altra di 5). Si tratta
di un lasso più che sufficiente per valutarne la portata, tant'è che nel
ricorso medesimo l'interessato ammette di avere letto le due pronunce,
constatando che “concernono situazioni di fatto assai diverse dalla
fattispecie in esame” e “non sono per nulla pertinenti” (memoriale, pag. 8,
punto 7.3). In simili circostanze non soccorrono lontanamente gli estremi per
una restituzione in intero, istituto di carattere eccezionale i cui requisiti
non possono essere vagliati senza severità. L'istanza di restituzione del
termine dovendo essere respinta, nulla osta all'emanazione del presente
giudizio.
-
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la
lettera del 6 luglio 2000 inviata dall'imputato al Giudice dell'istruzione e
dell'arresto non costituisse una “formale opposizione” (nel senso dell'art. 210
CPP) al decreto di accusa, sia perché nello scritto l'interessato si limitava a
esprimere l'intenzione di presentare opposizione, chiedendo a tal fine
la nomina di un difensore d'ufficio, sia perché – avesse inteso sollevare
“formale opposizione” – egli avrebbe adito il Procuratore pubblico (come
figurava sull'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto di accusa),
non il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (competente, appunto, per
designare un patrocinatore d'ufficio e concedere il beneficio dell'assistenza
giudiziaria). Quanto al tempo utile per l'opposizione, esso era dato, la nomina
del difensore d'ufficio essendo intervenuta dieci giorni prima che il termine
scadesse. Né la situazione poteva risultare equivoca agli occhi del difensore,
ove si consideri che nel decreto di nomina il Giudice dell'istruzione e
dell'arresto aveva menzionato come oggetto il “procedimento pendente contro
l'istante a seguito di decreto di accusa (DAP __________/2000)”, senza accenno
a opposizione di sorta. Infine lo scritto 14 agosto 2000 del difensore al Procuratore
pubblico non poteva interpretarsi come domanda di restituzione del termine
(art. 21 CPP), poiché il solo fatto di non compiere un atto credendo in buona
fede di averlo già compiuto non basta per giustificare un titolo di restituzione
in intero.
-
A
parere del ricorrente lo scritto del 6 luglio 2000 adempie manifestamente,
invece, i requisiti di un'opposizione: è stato spedito il giorno stesso della
notifica del decreto di accusa e reca la sua firma autografa. Tanto più – egli
ricorda – che gli estensori della lettera sono un apprendista riparatore d'auto
di precaria cultura linguistica (egli medesimo) e suo padre, non giurista.
Formalizzarsi sul testo della lettera, per altro con interpretazioni discutibili,
e sul fatto che essa sia stata indirizzata a un'autorità piuttosto che a un'altra,
reputando per ciò solo inefficace l'opposizione, lede il diritto dell'accusato
a un equo processo (art. 6 par. 1 e par. 3 lett. c CEDU), offende il principio in
dubio pro reo e configura un diniego di giustizia, oltre che sorprendere la
buona fede del difensore d'ufficio. Nelle circostanze del caso spettava al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto trasmettere la missiva al Procuratore
generale, che avrebbe dovuto interpellare il mittente per accertarne la reale
portata.
-
La
conclusione del Pretore, secondo cui in concreto non sussiste alcuna opposizione,
è corretta. Lo scritto inviato dal ricorrente il
6 luglio
2000 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto è chiaro e non lascia spazio a
dubbi interpretativi, tanto meno in contraddizione con il suo testo letterale:
l'accusato chiedeva al magistrato competente la designazione di un
patrocinatore d'ufficio incaricato di assisterlo nella procedura di opposizione
ch'egli intendeva avviare e per la quale non disponeva delle necessarie conoscenze.
Nell'indicazione dei rimedi giuridici, del resto, il decreto di accusa
specificava in termini semplici e accessibili a tutti che “la nomina immediata
di un difensore d'ufficio ed il gratuito patrocinio” andavano chiesti al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto in Lugano, mentre competente a ricevere
la “formale opposizione” al decreto di accusa sarebbe stato il Procuratore
pubblico (pag. 3). Invano il ricorrente cerca perciò di equivocare sul
significato della missiva, dolendosi di eccessivo formalismo e lamentando una
violazione dei suoi diritti di parte. In realtà il Giudice dell'istruzione e
dell'arresto non aveva il benché minimo motivo per trattare la lettera del 6
luglio 2000 come un'opposizione destinata al Procuratore pubblico: la richiesta
tendeva alla nomina di un difensore d'ufficio ed egli solo era
giurisdizionalmente abilitato a tale funzione (art. 208 cpv. 1 lett. f CPP,
proprio quello invocato nella lettera). Su questo punto il ricorso non merita
quindi altra disamina.
-
Il
ricorrente asserisce che la particolarità del caso ha sorpreso la buona fede
del difensore d'ufficio, il quale non è stato avvertito né dal Procuratore
pubblico né dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto che la lettera del 6
luglio 2000 non costituiva una valida opposizione. Questi si è dipartito così –
foss'anche con qualche imprudenza – dal principio che la sua nomina “implicasse
la sua attivazione in sede predibattimentale in vista del giudizio” (memoriale,
pag. 11 in alto), malinteso che non deve andare a scapito dell'assistito. Ora,
contrariamente all'opinione del ricorrente, non si può dire che in concreto il
difensore d'ufficio sia stato deluso in qualsivoglia affidamento. È vero
ch'egli non è stato specificamente avvertito che il suo incarico comprendeva
anche l'eventuale inoltro dell'opposizione al decreto di accusa. Nulla tuttavia
autorizzava legittimamente il patrocinatore a presumere il contrario. Invero
l'argomentazione del Pretore, secondo cui la menzione “DAP” figurante nel
decreto di nomina doveva bastare perché il difensore d'ufficio arguisse
l'estensione del mandato, appare eccessivamente rigorosa. Se non che, in
concreto il difensore ha ricevuto, insieme con il decreto di nomina, anche copia
del fascicolo processuale, compreso lo scritto 6 luglio 2000 pervenuto al
Giudice dell'istruzione e dell'arresto (come figura nella lettera 7 settembre
2000 del dott. __________ al Procuratore pubblico: fascicolo del Ministero
pubblico, lett. A, primo foglio in fondo). Non poteva dunque sfuggirgli che
l'accusato postulava un rappresentante legale proprio per la dichiarata incapacità
di introdurre opposizione al decreto di accusa. Né il difensore ha mai preteso
che, per avventura, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto designi difensori
d'ufficio solo in presenza di una valida opposizione. Anche al proposito il
ricorso manca perciò di fondamento.
-
Quanto
al fatto che eventuali omissioni del difensore d'ufficio non debbano pregiudicare
l'accusato, giovi rilevare che nemmeno il ricorrente ha dato prova nella
fattispecie di particolare diligenza. Egli medesimo ha ammesso, al
dibattimento, che dopo avere ricevuto il decreto del 10 luglio 2000 con cui il
Giudice dell'istruzione e dell'arresto gli aveva designato la lic. iur.
__________ in veste di difensore, egli non si è messo in relazione con lei.
Solo quando la Sezione esecuzione pene e misure lo ha invitato a concordare
l'espiazione della condanna (15 giorni di detenzione), la cui sospensione
condizionale era stata revocata con il decreto di accusa, egli ha finalmente interpellato
la patrocinatrice (verbale del dibattimento, primo foglio in basso). Questi ha
poi scritto il 14 agosto 2000 al Procuratore pubblico, evocando la nota lettera
inviata dal suo assistito al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (sopra,
consid. B), ma senza più poter ottenere alcunché. Il Pretore ha esaminato
invero se tale scritto non potesse essere interpretato come istanza di
restituzione in intero (sentenza, pag. 4), risolvendo il quesito negativamente.
A ragione, giacché i presupposti dell'art. 21 CPP (sopra, consid. 1) facevano
manifesto difetto, la decorrenza del termine per l'opposizione riconducendosi a
inavvertenza della legale e a disinteresse dell'assistito. Se ne conclude che,
comunque lo si esamini, il ricorso è destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta.
-
Il
ricorso è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– lic.
iur. __________;
– avv.
__________ (per la parte civile __________);
– Ministero
pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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