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Numero d'incarto:
17.2001.48
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00048
Lugano
10 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del 18 luglio 2001
presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
il decreto di accusa emanato l'8 settembre 1997 dal Procuratore pubblico
(DAP __________/1997) e la sentenza emanata il 28 aprile 1999 dalla
presidente della Corte delle assise correzionali di Riviera in Lugano nei
suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'istanza di revisione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza dell'8 ottobre 1987 il Pretore di Riviera ha pronunciato il divorzio
tra i coniugi __________ e __________ nata __________. Nella convenzione sulle conseguenze
accessorie, omologata dal giudice, era prevista una pensione alimentare a
favore della moglie di fr. 2'000.– mensili, soggetta alla seguente particolare
disciplina:
"2.4
L'obbligo del pagamento della pensione cesserà nel caso di nuove nozze della
moglie o di sua convivenza con altro uomo. Cesserà, oppure l'importo sarà
ridotto, qualora avesse un'attività lucrativa rilevante, che essa si obbliga
subito seriamente a cercare."
B. Con
petizione del 26 aprile 1996 __________ ha chiesto al Pretore di Riviera di
sopprimere il contributo alimentare con effetto retroattivo al 1°gennaio 1994,
facendo valere che l'ex moglie aveva iniziato un rapporto di convivenza con un
altro uomo. Alla domanda si è opposta la convenuta. Accogliendo parzialmente la
petizione, con sentenza del 13 luglio 1999 il Pretore ha annullato il
contributo alimentare a decorrere dalla data della petizione. Con sentenza del
6 novembre 2000 la I Camera civile del Tribunale di appello, adita dalla
convenuta, ha annullato la pronuncia pretorile ed ha respinto la petizione.
Accogliendo il ricorso per riforma di __________, con sentenza del 9 maggio
2001 il Tribunale federale ha stabilito che la pensione alimentare fissata
nella sentenza di divorzio dell'8 ottobre 1987 sia soppressa con effetto dal 26
aprile 1996, come a suo tempo statuito dal Pretore (act. 1).
C. Con
decreto di accusa dell'8 settembre 1997 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere
omesso, benché ne abbia potuto avere i mezzi per farlo, di prestare alla moglie
gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 8 ottobre 1987 del Pretore del
Distretto di Riviera in fr. 2'000.– mensili (indicizzati), così da essere in
arretrato per complessivi fr. 21'514.75 per il periodo 1.1.1996–31.7.1997. Egli
ne ha perciò proposto la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente (act. 2). Contro il decreto di accusa l'accusato non ha
interposto opposizione. Per il medesimo reato, ossia per non avere versato alla
moglie gli alimenti per il periodo 1.8.–31.9.1997 la presidente della Corte
delle assise correzionali di Riviera ha condannato il 28 aprile 1999 __________
alla pena (aggiuntiva rispetto a quella pronunciata con decreto di accusa 8
settembre 1987) di 30 giorni di detenzione, pure sospesi condizionalmente. Le
parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza (act. 3).
D. Con
istanza di revisione del 18 luglio 2001 __________ chiede la revisione del decreto
di accusa emanato l'8 settembre 1997 dal Procuratore pubblico e della sentenza
emanata il 28 aprile 1999 dalla presidente della Corte della assise correzionali
di Riviera, con conseguente rinvio degli atti alle autorità che hanno prolato
le rispettive decisioni per nuovo giudizio. Richiamati i titoli di revisione di
cui alle cifre b e c dell'art. 299 CPP, l'istante fonda la domanda sulla
sentenza del 9 maggio 2001, con la quale il Tribunale federale ha ordinato la
soppressione della pensione alimentare a partire dal 26 aprile 1996. Ciò
comporterebbe, a suo giudizio, il proscioglimento dall'imputazione sfociata
nella condanna del 28 aprile 1999 e una sensibile riduzione della pena
stabilita nel decreto di accusa dell'8 settembre 1997, dato che il reato è
stato commesso soltanto dal 1.1.1996 al 25.4.1996 e non fino al 31.7.1997.
E. Con
scritto del 24 luglio 2001 il Procuratore pubblico ha comunicato di rimettersi
al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
299 lett. b CPP invocato dall'istante prevede la revisione del processo, in
caso di condanna, "quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata
un'altra, inconciliabile con essa". Il condannato può presentare la
domanda in ogni tempo, durante o dopo l'espiazione della pena (art. 300 cpv. 1
CPP). Per rapporto alla clausola generale dell'art. 397 CP (ripresa all'art.
299 lett. c CPP, pure invocato dall'istante), che fissa le esigenze minime del
diritto federale in materia di revisione, l'art. 299 lett. b CPP si estende ai
casi in cui due sentenze di condanna a carico di due persone aventi commesso il
medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull'accertamento
dei fatti, che la sola contraddizione basti – già di per sé – a rendere verosimile
l'innocenza di uno dei condannati (Piquerez,
Procédure pénal suisse, Zurigo 2000, pag. 758, n. 2538 con numerosi rinvii).
Rispetto alla clausola generale dell'art. 397 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere
la revisione non occorre in simile ipotesi un apprezzamento previo circa la
rilevanza dei fatti o dei mezzi di prova nuovi; basta l'incompatibilità
evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia
erroneo (Piquerez, op. cit. pag. 758, n. 3539 a 3541 con richiami; CCRP,
sentenza del 12 dicembre 2001 in re S.P e P.M. consid. 1). Va precisato che
"la sentenza" di cui alla lett. b può esser sia penale che civile (Rapporto
della commissione speciale per l'esame del CPP dell'8 novembre 1994, Raccolta
dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale1994, vol, 2, pag.
1302).
-
Si aggiunga che l'abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava la stessa
disposizione. Già la giurisprudenza correlata a tale norma riteneva data
l'inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato
quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati
nell'uno e nell'altro (CCRP, sentenza dell'8 ottobre 1979 in re R. consid. 2).
Né poteva essere altrimenti, il rimedio straordinario della revisione essendo
destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit. pag. 752, n. 3503).
Inoltre, seconda la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli stessi
fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi
(nella fattispecie: trascuranza dei doveri di assistenza familiare), non erano
idonei, per ciò soltanto, a confortare inconciliabilità alcuna (CCRP, sentenza
citata dell'8 ottobre 1979 in re R. e sentenza del 2 dicembre 2001 in re S.P. e
P.M. consid. 2).
-
L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna,
quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice
penale nel primo processo. Tale norma, come visto, ha la stessa portata
dell'art. 397 CP (del resto espressamente richiamato nella stessa), adempie
cioè i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep.1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii
riferito all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova
invocati devono essere nuovi e rilevanti (serieux). Un fatto o mezzo di
prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia
quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV
246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a); non è nuovo,
invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente
la portata (DTF 112 IV 66 consd. 2b). Anche fatti o mezzi di prova che
risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi se
sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla duplice condizione
che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente
e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio
(DTF 112 IV 6 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove
siano stati suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza
in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
(sensibilmente) più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con
richiami), indipendentemente dalla circostanza che un'assoluzione – totale o
parziale – dell'istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena
(DTF 117 IV 42 consid. 2a con riferimenti).
-
D'acchito l'istanza di revisione sembrerebbe fondata. Accogliendo il
ricorso per riforma dell'accusato, il Tribunale federale ha stabilito che a
partire dal 26 aprile 1996 questi non dovesse più corrispondere alla moglie la
pensione alimentare concordata dalle parti nella convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata a sua volta dal Pretore. Se ne dovrebbe perciò
dedurre che la novità invocata dall'istante sia di rilevanza tale da consentire
già sin d'ora di finanche ritenere che sia il Procurato pubblico, sia la
presidente della Corte delle assise correzionali lo abbiano riconosciuto a
torto colpevole del reato di trascuranza dei doveri di assistenza, nella misura
in cui gli hanno fatto carico di non aver pagato i contributi anche dopo il 26
aprile 1996. Fosse ciò il caso, gli atti dovrebbero essere rinviati al Procuratore
pubblico competente in via di supplenza secondo l'art. 55 LOG (art. 302 cpv. 2
CPP) e alla Corte delle assise correzionali (art. 302 cpv. 1 CPP) per il
relativo riesame.
-
A ben vedere la fattispecie è però diversa. L'obbligo di versare
alla moglie la somma di fr. 2'000.– mensili a titolo di pensione alimentare era
stata concordata dalle parti nella convenzione omologata dal Pretore al momento
di pronunciare il divorzio tra i coniugi. La prestazione dovuta dall'accusato
era perciò stata per finire fissata in una sentenza civile. Certo, le parti
avevano concordato che l'obbligo sarebbe cessato, tra l'altro, in caso di convivenza
della moglie con altro uomo; ciò potrebbe fare credere che il solo verificarsi
di quella circostanza comportasse automaticamente il decadimento dell'obbligo
alimentare stabilito nella citata convenzione. Se non che, l'interpretazione e
la reale portata di quella clausola era tutt'altro che chiara; prova ne è che
con petizione del 26 aprile 1996 il ricorrente ha chiesto al Pretore di determinarsi
al riguardo e di pronunciare, dandosene il caso, la soppressione del contributo
alimentare con effetto reatroattivo al 1°gennaio 1994. Ottenuta causa
(parzialmente) vinta in prima sede, con conseguente liberazione dall'obbligo
alimentare dal 26 aprile 1996, il ricorrente è pero uscito soccombente nelle
procedura di appello, avendo la I Camera civile, in accoglimento dell'appello
della moglie, respinto la petizione, ripristinando in questo modo la situazione
originaria così come concordata nella convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio. Come visto, egli ha ribaltato questo giudizio davanti al
Tribunale federale, che ha stabilito la soppressione del contributo alimentare
dal 26 aprile 1996. Fino a questa decisione, però, che ha posto definitivamente
fine al contenzioso tra le parti iniziato con la petizione del 26 aprile 1996
promossa dall'accusato, il ricorrente rimaneva obbligato nei confronti della
moglie in base a quanto stabilito dal Pretore con sentenza di divorzio dell'8
ottobre 1987. La causa avviata dal ricorrente per vedersi liberato da ogni obbligo
nei confronti della moglie, non lo esonerava infatti dal far fronte all'accordo
a suo tempo stabilito con l'avallo del Pretore (cfr. mutatis mutandis Rep. 1974 pag. 249). Tantomeno egli poteva
ritenersi svincolato tosto che il Pretore ha stabilito che con sentenza del 13
luglio 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha annullato
la pensione alimentare a decorrere dalla data della petizione. Contro questa
sentenza, infatti, la moglie ha inoltrato appello, impedendone il passaggio in
giudicato (art. 310 cpv. 1 CPC). Fino alla definitiva soluzione della lite, decisiva
per la posizione dell'accusato, rimaneva perciò in vigore sempre e solo la
sentenza di divorzio dell'8 ottobre 1987, che ha omologato la convenzione in
cui il marito si obbligava a versare alla moglie la somma di fr. 2'000.–
mensile quale pensione alimentare. Si trattava infatti della decisione esecutiva
che regolava la questione; sia il Procuratore pubblico, sia la presidente della
Corte delle assise correzionali dovevano perciò fondarsi sulla stessa al
momento di stabilire se l'accusato avesse violato i suoi doveri di assistenza
nei confronti della moglie (Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, art. 217 n. 12 con riferimento a DTF
106 IV 36 ss.; Trechsel,
Kommentar zum StGB, 2a edizione, art. 217 n. 8; cfr. mutatis mutandis, Rep. 1974 pag. 249). Lo stesso
ricorrente se ne è d'altronde reso conto, altrimenti non si spiega perché egli
non ha ricorso contro il decreto di accusa (facendo opposizione) e la sentenza
di assise invocando la procedura civile in corso volta, per l'appunto, alla
soppressione del contributo alimentare stabilito con la nota convenzione omologata
dal Pretore (cfr. anche art. 5 CPP). Egli aveva ben compreso che – come visto –
il suo obbligo rimaneva invariato sino a quanto il giudice civile non avesse
statuito diversamente.
-
Da quanto precede discende che l'istanza di revisione deve essere
disattesa, dato che la sentenza del Tribunale federale che ha pronunciato la
soppressione della pensione alimentare a partire dal 26 aprile 1996 non incide
sul reato di trascuranza dei doveri di assistenza che il soggetto ha commesso
per non avere dato seguito all'obbligo impostogli dalla convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio omologata dal Pretore al momento di pronunciare il
divorzio tra i coniugi, che a quel momento vincolava ancora il debitore, senza
riguardo alla causa inoltrata in Pretura. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese la LTG
pronuncia: 1. L'istanza
di revisione è respinta.
- Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Corte
delle Assise correzionali di Riviera;
– Procuratore
pubblico __________;
– avv. __________ (per
conoscenza);
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino,
Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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