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Numero d'incarto:
17.2001.5
Data decisione, Autorità:
22.03.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00005
Lugano
22 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15
gennaio 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 7 dicembre 2000 dal
presidente della Corte delle assise correzionali di
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 21 settembre 1999, verso le ore 22, ____________ si recò
in moto da amici (senza patente, che gli era stata ritirata l'11 agosto 1999),
in via __________ a Lugano, ove ceno` e bevve circa 7 dl di vino rosato con un
digestivo. Dopo la mezzanotte decise di tornare a casa, in via __________ a
Massagno. Percorse la via __________, poi la via __________, si immise nella
via __________ e risalì a 50-60 km/h verso la “Cappella delle Due Mani”. Se non
che, circa 50-100 m dopo il passaggio pedonale davanti alla posta di Massagno
(ove la via __________ è suddivisa in tre corsie, di cui due in salita e una in
discesa), egli urtò un ostacolo sulla carreggiata, pensò di avere investito un
cane e rovinò con la moto sul campo stradale. Si avvide di avere colpito un
pedone, __________ (1969), che camminava in mezzo alla strada. Visto che la
donna, distesa sulla carreggiata, era attorniata da alcune persone, egli si
diede alla fuga. Riparò presso un amico e telefonò alla moglie, da cui viveva
separato, la quale lo fece subito ricoverare in ospedale. ____________
decedette in seguito all'incidente l'indomani attorno alle ore 6 nello stesso
Ospedale regionale di Lugano. A ____________ fu contestato un tasso alcolemico
minimo di 1.62 g ‰. Nel sangue di ____________ si riscontrò un tasso compreso
fra 1.66 e 1.84 g ‰. Si accertò inoltre che la donna era sotto l'influsso di
cocaina e di metadone.
B. Con sentenza del 7 dicembre 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ autore di omicidio
colposo per avere scorto in ritardo ____________ che attraversava la strada,
investendola con la parte anteriore sinistra della moto e procurandole le
ferite che ne hanno causato la morte. L'imputato è stato riconosciuto colpevole
inoltre di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione
nonostante la revoca della licenza di condurre (commessa anche il 13 agosto
2000 alla guida di un'automobile), circolazione in stato di ebrietà (commessa
pure l'11 agosto 1999 e il 13 agosto 2000 alla guida di un'automobile) e
infrazione alle norme della circolazione (commessa altresì il 13 agosto 2000).
In applicazione della pena, il presidente della Corte ha inflitto a
____________ 10 mesi di detenzione (da espiare) e una multa di fr. 200.–,
ordinando inoltre l'esecuzione di una pena di 90 giorni di detenzione irrogata
all'imputato il 30 novembre 1998 per circolazione in stato di ebrietà e
infrazione alle norme della circolazione. Infine il presidente della Corte ha
condannato l'imputato a rifondere alla “Generali Assicurazioni” fr. 37'000.–
versati da questa agli eredi della vittima.
C. Contro
la sentenza di assise ____________ ha inoltrato l'11 dicembre 2000 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del gravame, presentati il 15 gennaio 2001, egli chiede di essere
prosciolto dall'imputazione di omicidio colposo e, pertanto, di ridurgli la
pena privativa della libertà a 5 mesi di detenzione. Nelle sue osservazioni del
18 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Le
“Generali Assicurazioni”, gli eredi della vittima e una terza persona,
__________ (costituitosi parte civile in relazione all'incidente avuto
dall'imputato il 13 agosto 2000), sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Il presidente della Corte di assise ha accertato che in concreto la
via __________, percorsa dall'imputato poco dopo la mezzanotte, è una strada
principale, a tratti illuminata, rettilinea, leggermente in salita, larga 9 m e
suddivisa in tre corsie larghe 3 m ciascuna (due ascendenti e una discendente).
L'asfalto era asciutto. Al dibattimento l'accusato aveva ribadito di non avere
ben capito se la donna provenisse da destra o da sinistra rispetto alla sua
direzione di marcia, precisando anzi di non essersi nemmeno accorto della
presenza di lei, tant'è che in un primo tempo egli aveva creduto di avere
investito un cane. L'impatto è avvenuto tra la parte sinistra del corpo della
vittima e il paramanopola sinistro del manubrio, rispettivamente il fianco sinistro
della motocicletta. Non è stato possibile individuare con precisione, invece,
il punto dell'investimento. L'imputato stava risalendo via __________ e doveva
quindi trovarsi sulla corsia di destra. Il corpo della vittima e le cose che
essa portava con sé si sono ritrovate però su una corsia discendente. Inoltre
le tracce di frenata e di sfregamento prodotte dalla motocicletta in fase di
caduta, constatate sulla corsia centrale, lasciavano supporre che
l'investimento fosse avvenuto al centro della carreggiata. Identica impressione
ha confermato il testimone __________, il quale però al momento del botto
volgeva le spalle e, giratosi di scatto, aveva visto la motocicletta scivolare
sulla corsia centrale. Nelle circostanze descritte, pur ravvisando una concolpa
della vittima, il presidente della Corte ha confermato l'accusa di omicidio colposo.
In effetti, indipendentemente dal fatto che la donna stesse attraversando da
destra o da sinistra oppure stesse vagando sul campo stradale, egli ha imputato
all'accusato un'imprevidenza colpevole per avere
circolato in preda alle conseguenze dell'alcool, senza prestare la dovuta
attenzione alla strada e senza avvedersi del pericolo prevedibile costituito
dal pedone, da egli investito senza nemmeno accorgersi.
-
Il
ricorrente sostiene che le circostanze in cui è avvenuto l'investimento
dimostrano in modo inequivocabile che il comportamento della vittima era tanto
imprevedibile, straordinario e insensato da interrompere ogni e qualsiasi nesso
di causalità. Egli invoca le dichiarazioni del testimone __________, da cui
risulta che la donna, in stato psicofisico manifestamente alterato dall'alcol o
dagli stupefacenti, già prima dell'infortunio aveva attraversato la strada in
diagonale, a passo molto lento, ignorando tanto il passaggio pedonale quanto il
sottopassaggio nelle vicinanze. Inoltre essa andava avanti e indietro, si
girava, camminava nel mezzo della strada e insultava le vetture che
transitavano. Tale comportamento sarebbe la causa principale dell'incidente,
che neppure un utente della strada rispettoso delle norme della circolazione
avrebbe potuto evitare.
-
L'art.
117 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, per negligenza,
cagiona la morte di alcuno. È negligente il comportamento di chi non scorge le
conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole,
omettendo di usare le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e
le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti
del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per
l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale
andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno
a favorirlo (DTF 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sentenza del 25
agosto 1995 in re B., consid. 2a). Non occorre che l'autore sia in grado di
scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere
sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se
circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o
della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva
assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come
la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri
fattori (DTF 122 IV 23 consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).
-
Ove
sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad
esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a
esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude
un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come
quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi
quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere
addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A
tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente
sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un
simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per
imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il
comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di
probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 14 consid. 3).
-
Nella
fattispecie è pacifico che il ricorrente beneficiava della precedenza, la
vittima non trovandosi su un passaggio pedonale. Tale diritto però non è
assoluto, ma è correlato al principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr),
secondo cui nella circolazione occorre usare una prudenza
particolare quando vi siano indizi che un altro utente della strada non si comporti
in modo corretto. Il conducente deve quindi tenere d'occhio tutta la larghezza
della strada (DTF 116 IV 231 consid. 2; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione, n.
2.4.1 ad art. 31 LCStr) ed essere in grado di reagire in modo tempestivo e
adeguato a ogni pericolo (DTF 120 IV 65 consid. 2a). Particolare prudenza deve
usare il conducente ove incontri un pedone, soprattutto ove sussistano indizi
che facciano apparire la situazione dubbia (DTF 97 IV 124). Il grado di attenzione
va valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come
l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le
fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può
attendere un evento della circolazione (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231).
-
In
concreto già si è visto che il ricorrente circolava nell'abitato di __________
verso le ore 00.30 del 22 settembre 1999 (senza patente, ritiratagli l'11
agosto 1999), su una strada principale, rettilinea, in lieve salita, larga 9
metri, asciutta e a tratti illuminata. Risulta inoltre che davanti al
ricorrente non si trovava alcun veicolo (egli ne aveva solo incrociati un paio,
prima dell'incidente, che scendevano verso il centro di Lugano), che egli
circolava a 50-60 km/h con un tasso di alcolemia minimo di 1.62 g ‰ e che non
ha assolutamente visto la vittima, tant'è che in un primo momento egli aveva
creduto di avere investito un cane. Dalla sentenza si desume pertanto che le
condizioni di viabilità erano ottime, la strada agevole, la visuale buona. Ora,
che all'interno di un abitato, tra la mezzanotte e l'una, con traffico minimo,
si possano incontrare pedoni poco sobri o finanche ebbri che attraversano la
strada in diagonale senza far uso degli appositi passaggi non è sicuramente un
evento imprevedibile, sul quale non si possa ragionevolmente contare. Che prima
di essere investita la vittima avesse denotato un comportamento palesemente
alterato non è in alcun rapporto di causalità con l'infortunio. Del resto
neppure il ricorrente pretende che, circolando con prudenza, sobrio e tenendo
d'occhio tutto il campo stradale, non gli sarebbe stato possibile scorgere per
tempo la sagoma sulla carreggiata e schivare l'investimento. Certo, la donna ha
commesso una (con)colpa evidente, qualificata come tale anche dal primo giudice,
ma tale comportamento – ovvero il fatto di attraversare la strada a passo lento
e in diagonale – non era di una gravità tale da relegare in secondo piano e
quindi da vanificare la responsabilità flagrante del ricorrente.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art.
39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
____________,
–
avv. __________;
–
Procuratore pubblico avv. __________;
–
Presidente della Corte della Assise correzionali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;
–
Generali Assicurazioni, Lugano (parte civile)
–
avv. __________ (per gli eredi fu ____________, parti civili);
–
__________ (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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