AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.50
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00050
Lugano
23 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 23 luglio 2001 presentato da
__________,
(patrocinata
dal lic. iur. __________,
studio
avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 19 giugno 2001 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 giugno 2001 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ autrice colpevole
di furto e ripetuto abuso (consumato e tentato) di un impianto per
l'elaborazione di dati. Essa ha accertato che, per procacciarsi un indebito
profitto, l'imputata aveva sottratto a una collega di lavoro, __________, una
tessera bancaria __________ e che con tale carta, conoscendo il codice PIN, era
riuscita a prelevare fr. 400.– il 7 dicembre 1999 e fr. 250.– il 27 dicembre
1999, tentando inutilmente di prelevare altri fr. 500.– lo stesso 27 dicembre
1999. Relativamente al prelievo di fr. 250.– la presidente della Corte ha ritenuto
trattarsi di un caso di lieve entità (art. 172ter CP). In
applicazione della pena __________ è stata condannata a 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al
versamento di fr. 650.– a __________ in rifusione del danno. Essa è stata prosciolta
invece dall'imputazione di avere compiuto il 21 ottobre 1999 tre ulteriori
prelevamenti con la stessa carta di credito per complessivi fr. 300.– (capo 2.2
del decreto d'accusa).
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 21 giugno
2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 luglio successivo, essa
postula la sua completa assoluzione. Con osservazioni del 12 agosto 2001 la
parte civile __________ propone di respingere il ricorso. Il Procuratore
pubblico ha comunicato il 7 agosto 2001 di rinunciare a osservazioni,
limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnata denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o fianche
erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti
(DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per
motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione
impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa
appaia preferibile. Occorre spiegare invece per quale ragione l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il
sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid.
2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre,
una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella
motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166
consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
-
La ricorrente sostiene anzitutto che – contrariamente a quanto ha
accertato la prima giudice – essa non era la sola persona all'interno dello
studio dentistico a conoscenza del codice PIN della nota tessera bancaria,
tanto meno dal momento in cui l'altra apprendista aveva cessato la propria
collaborazione. Essa nega di avere mai ammesso una simile circostanza, facendo
valere di avere se mai detto il contrario. Ora, la presidente della Corte delle
assise si è effettivamente domandata se, oltre all'imputata e alla precedente
apprendista, altre persone – in specie il fratello e il convivente della
denunciante – conoscessero il codice della carta, come pretendeva l'accusata,
ma per finire ha scartato l'ipotesi, non trovando riscontri oggettivi al
riguardo, né risultando che qualche malintenzionato si fosse appropriato della
tessera. In ogni modo, ha soggiunto la prima giudice, la sola conoscenza del
codice non bastava per incolpare terzi, quanto meno in mancanza di indizi che
corroborassero la sottrazione della tessera. E indizi in tal senso non
emergevano né a carico del fratello né a carico del convivente della
denunciante (sentenza, pag. 4). Perché una conclusione del genere sarebbe
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, la ricorrente non spiega. Essa
si limita a rimproverare alla prima giudice di essersi fondata sulla sola
versione della denunciante, destituita di riscontri probatori. Ma ciò non basta
per dimostrare l'arbitrio in cui sarebbe caduta la presidente della Corte, a
mente della quale nessun elemento suffragava l'eventualità che terze persone conoscessero
il codice della carta e ne abusassero.
-
La ricorrente si duole altresì che la prima giudice non ha condotto
il processo con metodo logico, soprattutto dopo avere rilevato che la parte
civile sia era dimostrata ripetutamente incauta rivelando a terzi, compresa la
precedente apprendista dello studio, il codice della tessera bancaria. Eppure,
nonostante ciò, essa l'ha incomprensibilmente giudicata come l'unica persona a
conoscenza di tale codice. Se non che, il fatto (incontestato) che la parte
civile avesse agito con imprudenza rivelando il codice alla ricorrente e alla
precedente apprendista, non doveva necessariamente indurre la prima giudice a
concludere, pena l'arbitrio, che l'interessata avesse svelato il codice anche
al fratello e al convivente. Ancora un volta il ricorso è perciò destinato
all'insuccesso.
-
A parere della ricorrente la prima giudice sarebbe incorsa in arbitrio
anche accertando che fino al 27 dicembre 1999 la tessera si trovava nelle mani
di , mentre quest'ultima, accortasi alle 12.45 di quel giorno che non
aveva più la carta con sé, ha affermato di avere verosimilmente scordato il
documento all' in occasione dell'ultimo prelievo, avvenuto il 23
dicembre precedente. Non è quindi logico – continua la ricorrente – ritenere
che verso mezzogiorno, poco prima che fosse effettuato il prelievo di fr. 250.–
all'__________, la tessera si trovasse necessariamente nel borsellino posto
nell'armadietto dell'ufficio. Poteva benissimo essere andata persa, come supponeva
inizialmente la denunciante.
In
realtà con argomenti del genere la ricorrente non si confronta con la
motivazione della sentenza impugnata. Ricordato come __________ avesse
effettivamente prelevato il 23 ottobre 1999 fr. 3'000.– dal Bancomat
all'__________, la Corte di merito ha rilevato che, stando a quanto dichiarava
un'impiegata della banca, __________ non poteva avere dimenticato la tessera
sul posto, poiché altrimenti non avrebbe nemmeno potuto prelevare il denaro. La
denunciante – ha soggiunto la Corte – era solita riporre la tessera nel
portamonete, in una borsetta che durante le ore di lavoro lasciava nel suo
armadio, vicino a quello della ricorrente, con la chiave inserita nella toppa.
Accertato che fra il 23 e il 27 dicembre 1999 non erano avvenuti altri prelevamenti
e scartata l'ipotesi di un furto, la prima Corte ha concluso che, per deduzione
logica, dopo l'ultimo prelievo __________ doveva avere rimesso la tessera nel
portamonete, com'era solita fare, e lì la tessera era rimasta fino al 27
dicembre 1999. L'interessata non spiega perché un ragionamento del genere
sarebbe manifestamente insostenibile. In proposito il ricorso si dimostra
perciò inammissibile. D'altro canto la prima giudice poteva escludere l'ipotesi
dello smarrimento, senza cadere in arbitrio, già considerando che per usare la
tessera occorreva conoscere il codice PIN. Come si è visto, però, soltanto l'ex
apprendista (oltre alla ricorrente e alla titolare) conosceva tale
combinazione. E un coinvolgimento di lei non è prospettato nemmeno dalla ricorrente.
- Secondo la ricorrente, la Corte di merito non poteva ritenere che in
un primo momento essa avrebbe sottratto la tessera dall'armadietto e prelevato
poi fr. 250.–, riponendoli nel proprio portachiavi. A suo avviso occorre
dipartirsi dalla premessa che nell'armadietto di __________ non vi era alcuna
tessera il 27 dicembre 1999, ragion per cui non vi può essere stata sottrazione
da parte sua. Già si è rilevato tuttavia che la presidente della Corte non è
trascesa in arbitrio accertando che la mattina del
27
dicembre 1999 la tessera si trovava nell'armadietto. Certo, la ricorrente
sottolinea che per finire anche la prima giudice ha sostanzialmente accertato
che, contrariamente a quanto pretendeva la denunciante, nulla avvalorava
l'ipotesi che nel pomeriggio di quel giorno essa avesse con sé fr. 200.– nel
portachiavi. Se è vero però che la prima Corte non ha creduto alla denunciate
quando pretendeva di avere notato durante una perquisizione avvenuta nel
pomeriggio del 27 dicembre 1999 una banconota da fr. 100.– e due da fr. 50.– in
un astuccio portachiavi nell'armadietto dell'accusata (ove si trovavano altri
fr. 500.– in un borsello risposto in uno zainetto), tanto da non considerare
tale circostanza alla stregua di un indizio (sentenza, pag. 7), è altrettanto
vero che – come ha ricordato la Corte – l'imputata ha ammesso di custodire quel
pomeriggio nel proprio armadio uno zainetto con un portamonete contenente circa
fr. 500.–, ciò che lasciava quanto meno perplessi, visto il suo reddito di
apprendista.
La
Corte ha rammentato altresì che l'imputata aveva riconosciuto di avere anonimamente
lasciato la somma di fr. 250.– nell'armadietto della collega (la quale ha rinvenuto
il denaro l'indomani mattina), ma che perplessità sussistevano sul modo con cui
l'accusata sarebbe venuta in possesso di tale importo, l'asserito prestito da
parte della madre apparendo inverosimile a fronte della disponibilità di fr.
500.– che essa serbava nello zainetto. A mente della Corte un comportamento del
genere, preceduto per altro da una proposta di tacitazione, mal si conciliava
con la conclamata innocenza dell'imputata. In verità – ha osservato la Corte –
l'imputata aveva tentato di soddisfare la parte civile nel probabile intento di
dissuaderla dal procedere nei di lei confronti; posta però di fronte alla
richiesta di ammettere le proprie responsabilità, essa aveva preferito
ricuperare il denaro (sentenza, pag. 8). Nemmeno in quest'ambito la ricorrente
sa spiegare perché il ragionamento della Corte sarebbe manifestamente insostenibile.
Essa si propone unicamente di chiarire quali fossero le sue reali intenzioni
quando ha posto la somma di fr. 250.– nell'armadietto della collega, ma non
sostanzia alcun arbitrio. D'altro canto la ricorrente trascura che la prima
Corte non ha fondato il proprio convincimento solo su tale circostanza; essa ha
giudicato rilevante, invero, che nel momento in cui è avvenuto il prelievo di
fr. 250.– __________ stesse ancora lavorando, mentre l'imputata, che aveva
accesso alla tessera bancaria e che conosceva il relativo codice PIN, aveva
appena lasciato lo studio, trovando il tempo di effettuare il prelevamento
(sentenza, pag. 6). Nel suo esito, quindi, la sentenza impugnata non può
definirsi la risultante di un errore qualificato da parte della prima giudice.
Nella misura in cui è ammissibile, al riguardo il ricorso è quindi infondato.
-
La ricorrente si duole anche della condanna per il prelevamento di
fr. 400.– avvenuto il 7 dicembre del 1999, sostenendo di avere riscosso la
somma su incarico della stessa collega di lavoro. La prima Corte non ha creduto
a simile versione, poiché l'accusata si era contraddetta, prima asserendo di
avere prelevato il denaro allo sportello __________ di viale __________ e poi
al relativo Bancomat. Secondo la Corte di assise inoltre la giustificazione
addotta dalla ricorrente – quella di avere prelevato la somma per procurare
alla denunciante fr. 200.– per pagare la tassa di iscrizione a un corso
__________ – è inconsistente, poiché __________ aveva già versato la quota il
22 novembre 1999. Dato che __________ aveva parlato di quel corso in studio, la
prima giudice ha ritenuto che verosimilmente l'accusata aveva attinto
all'argomento per giustificare l'abuso. Infine la presidente della Corte ha
ritenuto strano che, diversamente dagli altri prelievi (autorizzati) in cui
l'imputata consegnava a __________ la ricevuta dell'operazione, nel caso in
esame non risulta essere stato consegnato alcunché. Nemmeno al riguardo la
ricorrente sa spiegare perché la prima Corte avrebbe errato al punto da connotare
gli estremi dell'arbitrio. Ricordate le sue precedenti dichiarazioni, essa
invoca la striscia di cassa relativa al prelievo incriminato, la cui dicitura
__________ (annesso all'act. 1, 29° foglio) smentirebbe l'affermazione secondo
cui essa non avrebbe chiesto il rilascio di alcuna ricevuta. A parte il fatto
però che l'argomento non consta essere stato prospettato agli inquirenti (verbale
del 18 gennaio 2000, pag. 3; verbale del 22 marzo 2000, pag. 1) né alla Corte
di assise, nulla dimostra che la dicitura in questione si riferisca
effettivamente al rilascio di una ricevuta. Comunque sia, foss'anche stata
chiesta al Bancomat la stampa di una ricevuta, la prima Corte poteva giungere
allo stesso risultato senza trascendere in arbitrio già sulla base delle
rimanenti considerazioni, segnatamente quelle relative all'inconsistenza della
versione fornita dall'accusata sui motivi che avrebbero indotto la parte civile
a incaricarla del prelievo. Pure su quest'ultimo punto il ricorso si rivela
pertanto infondato.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Non si attribuiscono ripetibili alla parte civile (art. 9 cpv. 6 CPP), che ha
formulato brevi osservazioni senza far capo al patrocinio di un legale.
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali , consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– __________,
c/o lic. iur. __________;
– lic.
iur. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– presidente
della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– __________,
__________.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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