AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.53
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00053
Lugano,
30 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3
agosto 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dagli avvocati __________,
e __________)
contro
la sentenza emessa il 27 giugno 2001 dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________),
non
ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 giugno 2001 la Corte delle assise correzionali
di Lugano ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta istigazione a
violazione del segreto d'ufficio (dispositivo
n. 1.1),
ripetuta violazione del segreto d'ufficio (dispositivo n. 1.2) e corruzione passiva
aggravata (dispositivo n. 1.3). Per quanto riguarda quest'ultimo capo d'imputazione,
la Corte ha accertato – in estrema sintesi – ch'egli, chiamato a decidere come
presidente del Tribunale penale cantonale un'istanza di confisca presentata
il 16 febbraio 1999 dal Procuratore pubblico generale riguardante sette conti
bancari intestati al cittadino italiano __________ (presunto appartenente a
un'associazione criminale di stampo mafioso, la __________), rispettivamente a
società che gli facevano capo, in violazione dei suoi doveri d'ufficio aveva
– proposto il 14 maggio
1999 allo stesso __________ (allora residente nel Montenegro), per il tramite
di una telefonata da parte del comune conoscente __________ (residente a Montecarlo),
una sentenza di favore, purché gli fosse lasciata a disposizione la metà di
quanto sarebbe stato dissequestrato in esito alla sua decisione, e ciò per
destinare tali averi alla sua compagna avv. __________ (ora sua seconda
moglie), oberata di debiti;
– una volta ottenuto
l'accordo di __________, proposto al Procuratore pubblico generale, in un
colloquio avvenuto nella seconda metà di maggio del 1999 nei corridoi del
Ministero pubblico, di liquidare il caso senza istruttoria, con una transazione
davanti al Tribunale penale cantonale che restituisse tre quarti (o almeno due
terzi) dei fondi sequestrati a __________ e devolvesse il resto allo Stato del
Cantone Ticino.
Il
Procuratore pubblico non aveva respinto per principio l'idea di una
transazione, ma aveva immediatamente rifiutato la citata chiave di riparto,
sicché all'udienza preliminare (“per incombenti”) del 14 giugno 1999 il giudice
__________ l'aveva modificata, prospettando una suddivisione grosso modo a
metà: circa 1.6 milioni di franchi (provenienti dal dissequestro di averi
intestati alle persone giuridiche __________ ed __________) per __________, il
resto (circa 1.35 milioni) allo Stato del Centone Ticino. Il patrocinatore di
__________ aveva aderito alla proposta il 17 giugno 1999, il Procuratore
pubblico aveva fatto altrettanto il 23 giugno successivo, riservandosi tuttavia
di postulare nuovamente la confisca dei beni liberati ove gli fossero pervenuti
dall'Italia – per rogatoria – “nuovi elementi atti a sostanziare l'origine
illecita dei beni o il fatto che gli stessi siano nella disponibilità di
un'organizzazione criminale”.
L'indomani,
24 giugno 1999, il giudice __________ aveva preso atto dell'accordo raggiunto e
aveva emanato una sentenza che riproduceva nel dispositivo i termini
dell'intesa (inc. __________). Degli averi così liberati, fr. 55 000.– sono
stati accreditati direttamente al patrocinatore di __________, a copertura di
onorari e spese. Il resto (fr. 1 545 472.40) è stato ritirato in contanti dalla
succursale di Lugano della __________ Bank, il giorno dopo (25 giugno 1999),
dall'ammistratore unico della __________, __________, che ha consegnato la
somma a __________. Il quale però nulla ha lasciato al giudice __________,
nonostante __________ insistesse poi telefonicamente nei confronti di lui e di
terzi a lui vicini perché mantenesse la parola data.
A
sostegno della condanna per corruzione passiva aggravata la Corte di assise ha
accertato altresì che, sempre in violazione dei suoi doveri d'ufficio,
__________ aveva
– informato costantemente
e compiutamente __________, affinché ne riferisse a __________, circa lo
sviluppo della procedura di confisca, e ciò dall'originaria proposta di
transazione affacciata al Procuratore pubblico nella seconda metà di maggio
fino al 25 giugno 1999, quando __________ ha ritirato il denaro dissequestrato,
come pure
– raccomandato a
__________, sempre attraverso __________, di ritirare al più presto la somma
liberata, non dovendosi escludere che dall'Italia arrivassero nuovi elementi di
prova e che, sulla base della riserva formulata al momento di accettare la
transazione, il Procuratore pubblico postulasse nuovamente la confisca degli
averi liberati.
B. Con
la stessa sentenza del 27 giugno 2001 la Corte delle assise correzionali ha dichiarato
__________ autore colpevole di complicità in corruzione passiva aggravata per
avere aiutato __________ a commettere l'illecito descritto nel dispositivo
n. 1.3
della sentenza medesima, in specie per avere interpellato telefonicamente
__________ – il 14 maggio 1999 – affinché lasciasse a disposizione del giudice
la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato in cambio di una sentenza di
favore, per avere trasmesso costantemente a __________ le informazioni
ricevute da __________ sul corso della procedura di confisca, per avere
impartito allo stesso __________ istruzioni sul modo in cui prelevare il denaro
liberato e per avere insistito verso di lui e verso terzi a lui vicini – ancora
nell'agosto del 1999 – perché fosse rispettato l'impegno preso (dispositivo n.
2.1).
C. La
Corte di assise ha prosciolto __________, invece, dall'accusa di altre
istigazioni a violazione del segreto d'ufficio, dall'accusa di altre violazioni
del segreto d'ufficio e dall'accusa di favoreggiamento (dispositivo n. 3).
__________, a sua volta, è stato prosciolto dall'accusa di ripetuta infrazione
alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (dispositivo n.
4). In applicazione della pena, __________ è stato condannato a 18 mesi di
detenzione e __________ a 10 mesi di detenzione, con deduzione a entrambi del
carcere preventivo sofferto e con sospensione condizionale a entrambi della
pena per due anni. A __________ è stata inflitta accessoriamente l'espulsione
(effettiva) dalla Svizzera per cinque anni.
D. Contro
la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 28 luglio 1999 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta, del 3 agosto successivo, egli sollecita la propria assoluzione, dolendosi
di arbitrio nell'accertamento dei fatti, lamentando vizi essenziali di
procedura e censurando un'erronea applicazione del diritto sostanziale ai fatti
posti a fondamento del giudizio. In subordine egli chiede il suo
proscioglimento dall'accusa di complicità in corruzione passiva “aggravata”,
una riduzione della pena irrogatagli (a sei mesi di detenzione), un periodo di
espulsione più breve (tre anni), la sospensione condizionale di quest'ultimo e
la formale constatazione che dalla pena privativa della libertà va dedotto un
mese e tre giorni di carcere preventivo sofferto, il resto dovendosi
considerare alla stregua di carcere estradizionale. Nelle sue osservazioni del
4 settembre 2001 il Procuratore pubblico straordinario propone di respingere il
ricorso.
E. Al
dibattimento del 30 aprile 2002 il ricorrente ha confermato tutte le sue
richieste, ribadendo le argomentazioni esposte nel memoriale. Il Procuratore
pubblico straordinario ha difeso la sentenza impugnata e ha concluso una volta
ancora per la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 315 vCP (“corruzione passiva”), in vigore fino al 30
aprile 2000, prevedeva che i membri di un'autorità, gli arbitri, i periti, i traduttori
o interpreti delegati dall'autorità, i quali per compiere
un
atto contrario ai loro doveri d'ufficio anticipatamente domandassero,
accettassero o si facessero promettere un dono o un altro indebito profitto,
fossero puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione (cpv. 1).
Se per effetto della corruzione il colpevole aveva violato i suoi doveri
d'ufficio (se, cioè, il reato di pericolo astratto diveniva un reato di
pericolo concreto), la pena era della reclusione sino a cinque anni o della
detenzione non inferiore a un mese (cpv. 2). L'art. 316 vCP (“accettazione di doni”),
anch'esso in vigore fino al 30 aprile 2000, disponeva da parte sua che i
membri di un'autorità, gli arbitri, i periti, i traduttori o interpreti
delegati dall'autorità, i quali per compiere un atto del loro ufficio non
contrario ai loro doveri anticipatamente domandassero, accettassero o si
facessero promettere un dono o un altro indebito profitto, fossero puniti con
la detenzione sino a sei mesi o con la multa. L'applicabilità dell'una o
dell'altra norma dipendeva dalla questione di sapere – appunto – se l'atto
richiesto al membro dell'autorità, all'arbitro, al perito, al traduttore o
all'interprete delegato dall'autorità fosse conforme o contrario agli obblighi
di funzione. Nel primo caso entrava in linea di conto l'accettazione di doni,
nel secondo la corruzione passiva (“semplice” se l'agente non aveva compiuto
l'atto contrario ai doveri d'ufficio, “aggravata” se l'aveva effettivamente
compiuto).
Gli art.
315 e 316 vCP sono stati sostituiti il 1° maggio 2000, già prima che la Corte
di assise statuisse (il 27 giugno 2001), dagli art. 322quater e 322sexies
CP (RU 2000 pag. 1122). Ora, la legge nuova prevarrebbe sulla vecchia ove fosse
più favorevole all'imputato (art. 3 cpv. 2 CP). Ciò sembrerebbe il caso per
quanto riguarda l'attuale art. 322quater CP (“corruzione passiva”),
che commina una pena minima più mite rispetto a quella del vecchio art.
315 cpv. 2 CP (detenzione, per rapporto alla detenzione non inferiore a un
mese). Potrebbe essere il caso anche dell'odierno art. 322sexies CP
(“accettazione di vantaggi”), la norma comune dell'art. 322octies n.
1 CP prevedendo che “se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da
rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde
dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione”. Nondimeno,
l'indulgenza dell'art. 322quater CP è solo apparente, dato che tale
norma non distingue più tra corruzione passiva “semplice” (art. 315 cpv. 1 vCP)
e “aggravata” (art. 315 cpv. 2 vCP). All'atto pratico, quindi, la pena più mite
della detenzione (senza la durata minima di un mese) corrisponde a quella del
vecchio reato di corruzione passiva semplice. Per di più, il campo
d'applicazione del nuovo art. 322quater CP è assai più esteso
rispetto a quello del vecchio art. 315 CP (in particolare: FF 1999 pag. 4751,
n. 212.2 a 212.4). Quanto all'art. 322octies CP, il caso in esame
non è sicuramente “tanto lieve da rendere inappropriata l'inflizione di una
pena”. Alla fattispecie conviene quindi applicare i vecchi art. 315 e 316 CP. A
ragione la Corte di assise si è dipartita – implicitamente – da tali norme.
- In
ordine il ricorrente scorge anzitutto un vizio essenziale di procedura (art. 288
lett. b CPP) nel fatto che il Procuratore pubblico straordinario gli ha
imputato una complicità in corruzione passiva aggravata (atto d'accusa, n. 1),
senza pretendere però ch'egli abbia concorso a un'effettiva violazione dei
doveri d'ufficio, come si è visto rimproverare invece __________ (onde, per
quest'ultimo, l'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP). Egli sottolinea che,
quanto alla descrizione dei suoi stessi comportamenti (la telefonata a
__________ del 14 maggio 1999, le informazioni a __________ sulla procedura di
confisca, le istruzioni – sempre a __________ – per il prelievo del denaro, le
insistenze perché fosse onorata la parola data: sopra, lett. B), essi potrebbero
anche configurare una mera complicità in accettazione di doni (art. 316 vCP).
Né il generico richiamo nell'atto di accusa alla circostanza di “avere aiutato
__________ a commettere la corruzione passiva aggravata descritta sub 3” è
sufficiente a connotare complicità in tale reato, proprio per il fatto che il
Procuratore pubblico straordinario non ha specificato a quali disattenzioni dei
doveri d'ufficio egli avrebbe fattivamente collaborato. Del tutto impreciso,
l'atto di accusa andava quindi ritornato al Procuratore per essere emendato
(art. 202 CPP). Tutt'al più la Corte di assise avrebbe potuto procedere nei
suoi confronti per complicità in accettazione di doni. Procedendo per
complicità in corruzione passiva aggravata, essa ha violato invece il diritto
a un'adeguata difesa (memoriale, punti 7 a 17).
a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio.
L'atto d'accusa assume una doppia funzione: da un lato esso circoscrive
l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce il diritto alla
difesa, sicché ogni imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF
120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 seg. e pag. 164 n. 16). Il
principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità
fra atto d'accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale
(DTF 122 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale
(in particolare dal diritto d'essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. cc). Ciò
non significa che l'identità fra atto d'accusa e oggetto del giudizio debba
essere spinta all'eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza
terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d
con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P.,
consid. 2a/ bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice
si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto d'accusa,
senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto
d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF del 20
febbraio 1998 in re P., consid. 2a, DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/ Schweri, op. cit., pag. 192 n.
7 e pag. 195 n. 19).
b) La
Corte di assise ha ritenuto, per quanto riguarda il ricorrente, che l'addebito
di “avere aiutato __________ a commettere la corruzione passiva aggravata descritta
sub 3” (atto d'accusa, n. 1) descrive in maniera sufficiente il capo d'imputazione
(sentenza impugnata, consid. 1.3). A giusto titolo. Quali fossero le violazioni
dei doveri d'ufficio ascritte a __________ risulta, in effetti, dal punto n. 3
dell'atto d'accusa nei di lui confronti (“sub 3”). In che modo si addebitasse a
__________ di avere concretamente aiutato __________ a disattendere tali doveri
è enunciato, appunto, al n. 1 dell'atto d'accusa che riguarda lo stesso
__________. Il quale poteva dunque capire senza equivoco quali fossero i rimproveri
che gli erano mossi, né – del resto – egli è stato perseguito o condannato
per comportamenti diversi. Il richiamo alla complicità in accettazione di doni
(art. 316 vCP) cade nel vuoto. Sarebbe entrato in linea di conto qualora
__________ non si fosse visto imputare una collaborazione ad atti contrari
ai doveri d'ufficio. Dato però che l'atto di accusa gli faceva carico di “avere
aiutato __________ a commettere la corruzione passiva aggravata descritta
sub 3”, egli non poteva seriamente immaginare di essere chiamato a rispondere
solo di complicità in accettazione di doni.
c) Il
ricorrente sottolinea, certo, di non avere aiutato __________ a commettere
tutti gli atti di “corruzione passiva aggravata descritta sub 3”, ma ciò non
ha menomato le sue facoltà di difesa. Ch'egli non abbia cooperato
all'elaborazione della prima proposta di riparto (quella che prevedeva la liberazione
a __________ dei due terzi o finanche dei tre quarti dei valori sequestrati),
in particolare, non ha influito sui suoi diritti. Né il fatto gli era
rimproverato: l'atto di accusa gli addebitava unicamente di avere prestato
ausilio a __________ telefonando a __________ il 14 maggio 1999 perché fosse
lasciata a disposizione del giudice la metà di quanto sarebbe stato
dissequestrato, dando a __________ costanti informazioni sulla procedura di
confisca, impartendo – sempre a __________ – istruzioni per il prelievo del
denaro e insistendo poi perché costui onorasse la parola data. Seppure
__________ intendesse, per cautela, prevenire il rimprovero di avere cooperato
all'elaborazione della prima proposta di transazione, ciò gli avrebbe richiesto
tutt'al più un maggior dispendio di tempo e di energie, ma non gli avrebbe
impedito di far valere tutte le sue ragioni. Il ricorrente non si è trovato, in
altri termini, di fronte a imputazioni ambigue o indistinte per genericità o
oscurità dell'atto di accusa. Nella misura in cui evoca un vizio essenziale di
procedura, egli allega pertanto una doglianza infondata.
- Nel
merito il ricorrente sostiene che, quand'anche gli sia stato sufficientemente imputato,
nell'atto di accusa, di avere concorso alla violazione di doveri d'ufficio da
parte di __________, nel caso specifico una complicità in corruzione passiva
aggravata (art. 315 cpv. 2 vCP) non poteva entrare in linea di conto. Per
quanto riguarda la prima proposta avanzata dal giudice __________ al
Procuratore pubblico generale, egli pretende che non gli era dato modo di
sapere se la chiave di riparto (un quarto/tre quarti o un terzo/due terzi)
favorisse davvero __________. Quanto alle informazioni da egli trasmesse a
__________ sulla procedura di confisca, ciò non implicava a suo avviso alcuna
violazione dei doveri d'ufficio, sia perché la trasmissione di informazioni può
anche essere la contropartita di una semplice accettazione di doni, sia perché
in concreto le informazioni non erano il corrispettivo che __________ era
chiamato a rimunerare, sia perché tali informazioni erano pur sempre destinate
a una parte in causa nel quadro di una procedura “non segreta”, sia perché –
infine – “la trasmissione delle informazioni si riferiva a fatti successivi
alla realizzazione del reato, e quindi penalmente irrilevanti” (memoriale,
punti 18 a 28).
a) Nella
misura in cui afferma che non gli era possibile valutare, il 14 maggio 1999, se
la proposta di lasciare la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato favorisse
davvero __________ (memoriale, punto 19), il ricorrente si limita a una mera
enunciazione di principio. A parte il fatto ch'egli più non contesta nel ricorso
di avere menzionato a __________, durante quella sua prima telefonata del 14
maggio 1999, anche la prospettata chiave di riparto – come ha accertato la
Corte di assise (sentenza, pag. 100 in fondo) – la sentenza impugnata menziona
chiaramente i motivi per cui egli non poteva ignorare la compiacenza insita
nella natura della proposta, contraria ai doveri d'ufficio (sentenza, pag. 99
segg.). Sulla pretesa arbitrarietà di tale accertamento, censurata oltre nel
ricorso, si tornerà in appresso (consid. 4 e 5).
b) Per quel che è delle informazioni trasmesse dal ricorrente a
__________, la questione è di sapere anzitutto se esse si riferissero “a fatti
successivi alla realizzazione del reato, e quindi penalmente irrilevanti”. Il
crimine di corruzione passiva (art. 315 cpv. 1 vCP), invero, si compiva già domandando,
accettando o facendosi promettere un dono o un altro indebito profitto per un
atto contrario ai doveri d'ufficio (Thormann/
von Overbeck, Das schweizerische StGB, Zurigo 1941, n. 10 ad art. 315
vCP; Rehberg, Strafrecht IV, 2ª edizione, pag. 406
secondo capoverso). Se poi tale atto era realmente eseguito, subentrava
l'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP. In concreto __________ ha integrato le
premesse dell'art. 315 cpv. 1 vCP facendo pervenire a __________, il 14 maggio
1999, la proposta di cedergli la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato.
La contropartita sarebbe stata, infatti, quella di “liberare il massimo
possibile” (sentenza, pag. 99 a metà), riservandogli un trattamento di favore
con una chiave di riparto (un quarto/tre quarti o un terzo/due terzi) che la
Corte di assise ha definito “evidentemente sbilanciata”, viziata da una
“sproporzione partigiana” e finanche “insostenibile” (sentenza, pag. 131 in
fondo e 132 in alto). Nella seconda metà di maggio del 1999 __________ era poi
caduto nell'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP attuando il proposito,
prospettando cioè concretamente al Procuratore pubblico (seppure in camera
caritatis, cioè in occasione di un casuale incontro nei corridoi del
Ministero pubblico: sentenza, pag. 108 verso il basso, 110 verso l'alto e 133
in fondo) il dissequestro nella misura dei tre quarti o almeno dei due terzi.
Che il Procuratore abbia immediatamente rifiutato (sentenza, pag. 110 ultima
riga) nulla muta, il reato di corruzione passiva aggravata essendo a quel
momento compiuto.
c) È
vero che la commissione di un reato (Vollendung) non va confusa con la
sua conclusione (Beendigung) e che un illecito non può dirsi concluso
fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto
quello di conseguire l'indebito profitto: cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar,
2ª
edizione, n. 3 all'art. 7 e n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella
fattispecie __________ ha conservato la speranza di riscuotere da __________ la
metà della somma dissequestrata anche dopo la metà di maggio del 1999, dopo
cioè avere commesso la corruzione passiva aggravata (eseguendo concretamente
l'atto contrario ai doveri d'ufficio). Se non che, il reato si è concluso in
ogni modo al momento in cui egli si è rassegnato a formulare, all'udienza
preliminare del 14 giugno 1999, la nuova proposta di transazione, accettata poi
da entrambe le parti. Tale proposta, invero, era perfettamente lecita e non
contrastava in alcun modo con i doveri d'ufficio. Anzi, la stessa Corte di assise
ha condiviso su questo punto l'opinione espressa da __________ in aula, ovvero
che il riparto di 1.6 milioni a __________ e di 1.35 milioni allo Stato era
“l'unica soluzione praticabile” (sentenza, pag. 132 in alto), una soluzione
“salomonica” che si sarebbe dovuta formulare sin dall'inizio (sentenza, pag.
111 verso il basso).
d) Certo,
__________ ha conservato la speranza di una ricompensa anche dopo il 14 giugno
1999, ma tale indebito profitto non poteva più riferirsi all'atto di favore (la
transazione dalla chiave di riparto “evidentemente sbilanciata”, viziata
da una “sproporzione partigiana”, “insostenibile”), ormai definitivamente
tramontato. A quel punto l'aspettativa poteva ricollegarsi solo alla
transazione realmente venuta in essere, riprodotta nella sentenza del 24 giugno
1999, che invano __________ ha tentato di millantare nei confronti di
__________ e di taluni suoi accoliti come una compiacenza del giudice (“Mi
raccomando, fagli un bel regalo a questa persona, perché lo merita veramente…
Io posso garantire, perché se no li avresti persi tutti”: sentenza, pag. 100
verso l'alto). Si trattava però di una speranza – quella del giudice – tanto
unilaterale quanto illusoria, __________ aspettandosi un atto di favore, non
una sentenza giusta. La proposta a lui rivolta il 14 maggio 1999 da __________
per il tramite del ricorrente concerneva – si ripete – un trattamento privilegiato,
non una transazione equa, né si capirebbe altrimenti quale interesse avrebbe
avuto __________ a lasciare a disposizione di __________ la metà di quel che
gli sarebbe legittimamente spettato.
e) Quanto
all'interrogativo di sapere se, postulando dopo il 14 giugno 1999 – mediante
__________ – una ricompensa per l'atto conforme ai doveri d'ufficio (la
transazione riprodotta nella sentenza del 24 giugno 1999), __________ abbia violato
l'art. 316 vCP (“accettazione di doni”), la risposta è negativa. A parte il
fatto che l'ipotesi di un'accettazione di doni figurava solo in un quesito
subordinato posto dalla Corte di assise
(n.
1.3.2: sentenza, pag. 14 in fondo), ma non trovava riscontro nell'atto di
accusa (il quale dopo il 14 giugno 1999 rimproverava unicamente a __________ le
informazioni passate a __________), l'art. 316 vCP puniva solo le richieste previe,
non quelle formulate dopo il compimento dell'atto conforme ai doveri d'ufficio
(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4ª edizione, § 57 n. 8; Thormann/
von Overbeck, op. cit., n. 2 ad art. 316 vCP; Rehberg, op. cit., pag. 409; Balmelli, Die Bestechungstatbestände
des schweizerischen Strafgesetzbuches, Berna 1996, pag.
206). Sollecitare un compenso “a posteriori” non bastava dunque per integrare
le premesse dell'art. 316 vCP.
f) Per
tornare alle informazioni che il ricorrente ha trasmesso a __________ sulla
procedura di confisca, esse possono dunque essere sanzionate come atti di
complicità (art. 25 CP) nella misura in cui sussisteva un reato principale da
parte di __________. E tale reato (corruzione passiva aggravata) si è concluso
– come detto – il 14 giugno 1999, quando il giudice si è deciso a rispettare i
propri doveri d'ufficio. Nella misura in cui l'atto di accusa rimproverava al
ricorrente di avere, oltre che telefonato a __________ il 14 maggio 1999 da
Montecarlo (invitandolo a lasciare a disposizione del giudice la metà di
quanto sarebbe stato dissequestrato in cambio di un trattamento di favore),
dato istruzioni allo stesso __________ sul modo in cui prelevare dalla
__________ Bank di __________ la somma di 1.55 milioni di franchi liberati (presentandosi
in banca al più presto, ma non personalmente) e insistito affinché __________
ricompensasse il giudice per l'emanazione della sentenza 24 giugno 1999, ciò
non si iscriveva più nell'ambito della corruzione passiva aggravata. Tant'è che
non riguardava più l'atto contrario ai doveri d'ufficio, bensì la transazione
promossa conformemente ai doveri d'ufficio. Un altro problema è sapere
se, dando suggerimenti come quelli appena descritti e sollecitando compensi “a
posteriori” (sia pure per interposta persona), un giudice non si esponesse al
rischio di sanzioni disciplinari anche sotto l'egida del vecchio art. 316 CP.
L'interrogativo esula nondimeno dal quadro dell'attuale giudizio e non può
essere affrontato in questa sede.
g) Rimane
da esaminare se fossero punibili come atti di complicità in corruzione passiva
aggravata la comunicazione telefonica del ricorrente a __________, del 14
maggio 1999, e le eventuali altre informazioni trasmesse dal ricorrente a __________
fino a quella data. Ora, dal profilo oggettivo (l'aspetto soggettivo sarà
vagliato oltre, come si è anticipato al consid. a) non fa dubbio che, rendendo
nota a __________ la disponibilità di __________ a “dissequestrare il più
possibile” con un trattamento di favore (dietro consegna della metà della somma
liberata), il ricorrente ha prestato il suo concorso – determinante, giacché
__________ non conosceva __________ (sentenza, pag. 89 a metà) – all'atto di
corruzione passiva. Fosse stato a conoscenza dipoi che il giudice avrebbe effettivamente
messo in pratica l'atto di favoritismo, il ricorrente si è reso complice anche
dell'aggravante (art. 315 cpv. 2 vCP). Dopo il 14 maggio – e fino al 14 giugno
1999 (quando il reato principale si è concluso) – non risulta invece che il
ricorrente abbia più comunicato a __________ alcunché di particolare (la Corte
di assise ha accertato una sola telefonata, del 7 giugno 1999, priva di
significato: sentenza, pag. 52 terzo capoverso). Il rifiuto della proposta originaria
da parte Procuratore pubblico generale (nella seconda metà di maggio), ad
esempio, sembra essere stato comunicato a __________ dal suo stesso avvocato,
non dal ricorrente, come ha dichiarato __________, riferendo le imprecazioni
del medesimo __________ (sentenza, pag. 52 secondo capoverso e pag. 88 secondo
capoverso). Il vero atto di rilievo penale imputabile a __________ rimane
perciò la telefonata da Montecarlo, il 14 maggio 1999.
- Dal
profilo soggettivo il ricorrente ribadisce che una condanna per corruzione passiva
(art. 315 vCP) presuppone una violazione dei doveri d'ufficio e che nel caso specifico
egli non ha concorso ad alcuna violazione in tal senso, la Corte di assise avendo
accertato arbitrariamente che con la telefonata del 14 maggio 1999 egli intendesse
aiutare __________ a favorire __________ (ricorso, punti 29 a 31). Che il
giudice si proponesse di dissequestrare il più possibile, che __________ fosse oberata
di debiti, ch'egli medesimo abbia invitato __________ a rimunerare la “benevolenza”
del magistrato, che __________ abbia detto di avere saputo che qualcuno si
interessava “in senso favorevole” alla pratica di confisca, che egli abbia raccomandato
ancora il 17 giugno 1999 a __________ di fare “un bel regalo” al giudice non
basta per dimostrare una partecipazione da parte sua a un trattamento di favore.
Estraneo alla proposta con cui __________ intendeva liberare a beneficio di
__________ i due terzi (o i tre quarti) degli averi sequestrati, egli ha
cooperato tutt'al più a un'accettazione di doni (art. 316 vCP), unico reato per
il quale egli può essere perseguito. Se non che – egli soggiunge – una
complicità in accettazione di doni non è punibile (ricorso, punti 32 a 49).
a) Nella
misura in cui pretende di avere ignorato che la proposta diretta a __________
da Montecarlo il 14 maggio 1999 si riferisse a un favoritismo, il ricorrente
contraddice sé stesso. Dalla sentenza impugnata risulta che ancora in aula egli
ha confermato chiaramente di essere stato consapevole che il suo intervento
mirava a far rimunerare “la benevolenza di __________ ” (pag. 99 in fondo e 136
in basso), cioè un trattamento privilegiato. Invano egli cerca perciò di
contestare – con argomentazioni per lo più appellatorie – la valutazione degli
indizi con cui la Corte di assise ha corroborato l'attendibilità di tale
ammissione. Nel quadro di un ricorso per cassazione, inoltre, l'apprezzamento
delle prove può essere censurato solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv.
1 CPP). E arbitrario dev'essere il risultato, non solo la valutazione dell'uno
o dell'altro elemento probatorio (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid.
2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 3a). Nella
fattispecie, si volesse anche prescindere dalla citata ammissione del
ricorrente, nel risultato la Corte di assise non è caduta in arbitrio di sorta
ritenendo che __________ fosse conscio di offrire a __________ un favoritismo
del giudice (sentenza, pag. 136 a metà). Nemmeno il ricorrente tenta invero di
spiegare quale arcano interesse avrebbe avuto __________ a lasciare la metà
degli averi dissequestrati nelle mani di __________ se l'offerta del 14 maggio
1999 riguardava un atto conforme ai doveri d'ufficio (cioè una sentenza equa).
Egli non pretende che il giudice – per avventura – minacciasse di procrastinare
la sua decisione (mantenendo nel frattempo i beni sotto sequestro) o lasciasse
intendere di voler confiscare una somma esagerata. Non si vede quindi come
possa seriamente asserire di avere ignorato il favoritismo (contrario ai doveri
d'ufficio) insito nella sua proposta. Ciò esclude d'acchito l'ipotesi di
un'accettazione di doni.
b) Per
quanto riguarda l'aggravante (art. 315 cpv. 2 vCP), il ricorrente sapeva che il
giudice avrebbe messo in pratica l'atto contrario ai doveri d'ufficio, dando esecuzione
concreta al trattamento privilegiato (avvenuto poi con l'effettiva interpellazione
del Procuratore pubblico generale). La tangente destinata a __________ sarebbe
stata finanziata invero con la metà dei fondi che sarebbero stati
dissequestrati. Il favoritismo avrebbe dovuto, quindi, necessariamente essere
messo in pratica, senza di che __________ non avrebbe pagato (e in effetti per
la transazione – equa – formalizzata dal giudice con la nota sentenza del 24
giugno 1999 egli non ha pagato alcunché). Lo stesso __________ ne ha dato
conferma diretta al ricorrente, ricordandogli che per avere ricevuto “il
giusto” egli non era affatto obbligato a onorare il giudice (sentenza, pag. 58
in alto), e ne ha dato ulteriore conferma indiretta al dibattimento (“Quanti
patteggiamenti dovevo fare? Dovevo farne uno con il governo svizzero. Poi
dovevo farne ancora un altro con __________?”: sentenza impugnata, pag. 79 a
metà). Peggio: la concretazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio avrebbe
dovuto riguardare addirittura – secondo quanto lo stesso __________ aveva
detto al ricorrente – la liberazione di tutti gli averi sequestrati
(sentenza impugnata, pag. 100 nel mezzo). Senza la concreta attuazione di un
privilegio l'offerta che il ricorrente ha trasmesso telefonicamente a
__________ il 14 maggio 1999 non avrebbe pertanto avuto senso.
- Il
ricorrente insiste nel contestare l'aspetto soggettivo della complicità in
corruzione passiva a lui rimproverata, affermando che egli non era consapevole
di commettere un reato, che egli ha solo enfatizzato la portata del suo
intervento agli occhi di __________ e di terzi, che egli versava ad ogni modo
in errore e che, sia come sia, egli deve essere giudicato in base alla sua errata
concezione dei fatti (ricorso, punti 50 a 60).
È appena
il caso di ricordare che quanto l'autore di un reato sapeva, voleva o aveva
preso in considerazione è un dato di fatto, (DTF 119 IV 1 consid. 5a, 242
consid. 2c, 116 IV 143 consid. 2c con rinvii), censurabile come tale solo per
arbitrio. Il richiamo del ricorrente alla sua buona fede è quindi infruttuoso
di fronte all'accertamento circa la consapevolezza di un favoritismo da parte
del giudice contenuto nella sentenza di assise (pag. 136 a metà). Del resto un
trattamento di favore non poteva, notoriamente e con tutta evidenza, essere un
atto conforme ai doveri d'ufficio che incombevano a un giudice. Facendo
pervenire in Montenegro la proposta incriminata, il ricorrente non poteva
ignorare perciò di prestare man forte alla trasgressione di obblighi di
funzione da parte di __________. Per gli stessi motivi si rivela inconsistente
la tesi dell'errore in diritto (art. 20 CP), scartato siccome non scusabile
dalla Corte di assise (sentenza, pag. 137 in alto), o dell'errore sui fatti
(art. 19 CP) evocato nel ricorso. Mal si comprenderebbe invero come il
ricorrente potesse avere ragioni sufficienti per credere che il suo intervento
fosse lecito quando esso implicava un favoritismo ineluttabile (in difetto di
che non si capirebbe – né il ricorrente spiega – quale interesse avrebbe mai
avuto __________ a lasciare nelle mani di __________ la metà degli averi
dissequestrati). Ancor più difficilmente è dato a divedere quali sarebbero le
supposizioni erronee delle circostanze di fatto sulla base delle quali
__________ avrebbe agito. Immaginare che l'indebito profitto fosse dovuto per
un atto conforme ai doveri di funzione non era, nelle circostanze del caso, né
serio né credibile. Anzi, al proposito il ricorso sfiora il pretesto. Quanto al
fatto che la Corte di assise abbia riconosciuto l'errore a __________,
delegato di polizia invitato da __________ a rilasciare informazioni sul
ricorrente, ciò è inveritiero. La Corte si è limitata a rilevare che,
quand'anche __________ versasse in errore, ciò non escludeva la punibilità di
__________ (sentenza, pag. 144 in alto). A torto il ricorrente sembra accennare
perciò a una disparità di trattamento.
-
Se
ne conclude, in ultima analisi, che la sentenza impugnata sfugge alla critica
nella misura in cui dichiara il ricorrente colpevole di complicità in
corruzione passiva aggravata per avere telefonato da Montecarlo, il 14 maggio
1999, proponendo a __________ di lasciare al giudice, in cambio di un
trattamento di favore, la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato. La sentenza
resiste alla critica altresì – ma come si è visto la questione non ha portata
pratica (sopra, consid. 3g) – per le informazioni trasmesse a __________ dal 14
maggio al 14 giugno 1999. Il ricorrente va assolto invece dalle altre
imputazioni di complicità in corruzione passiva aggravata, successive alla
conclusione del reato (14 giugno 1999), in particolare per avere trasmesso a
__________ le informazioni ricevute da __________ sul seguito della procedura
di confisca, per avere impartito allo stesso __________ istruzioni sul modo in
cui prelevare il denaro liberato e per avere insistito verso __________ e terzi
a lui vicini perché fosse versata a __________ la metà degli averi dissequestrati,
tutto ciò riferendosi alla promozione, alla formalizzazione e all'esecuzione
della transazione definitiva, equa e non contraria ai doveri d'ufficio.
-
Se
una sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge,
interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi
anche a questi (art. 297 CPP). In concreto __________ è stato dichiarato autore
colpevole di corruzione passiva aggravata anche per avere informato costantemente
__________ – tramite __________ – circa l'evolversi della procedura di confisca
(ancorché sia stato prosciolto dall'accusa di avere violato il segreto
d'ufficio per tale fatto: sentenza, consid. 11, pag. 139 verso il basso) e per
avere raccomandato il prelievo immediato degli averi dissequestrati presso la
__________ Bank di __________ (atto d'accusa, capo d'imputazione n. 3 lett. b
secondo capoverso, dispositivo n. 1.2.3
lett. c
della sentenza impugnata). Nella misura in cui le informazioni sono posteriori
al 14 giugno 1999 (conclusione del reato), esse non sono più in relazione con
l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Ciò vale anche per la raccomandazione di
prelevare subito gli averi – lecitamente – dissequestrati presso la __________
(sentenza, pag. 117 in alto). Da tali imputazioni __________ va prosciolto alla
stessa stregua del ricorrente.
- In
relazione alla pena inflittagli, il ricorrente censura la anzitutto la durata
dell'espulsione, chiedendo che sia ridotta da cinque a tre anni. La domanda è
priva tuttavia di qualsiasi motivazione. Neppure al dibattimento il ricorrente
ha spiegato perché la durata di cinque anni, che già si pone nella bassa fascia
edittale (art. 55 cpv. 1 CP: da 3 a 15 anni), andrebbe ulteriormente ridimensionata.
Su questo punto il gravame va dichiarato pertanto irricevibile. In secondo
luogo il ricorrente critica la mancata sospensione condizionale
dell'espulsione. Si duole che la Corte di assise abbia accertato una sua
mancanza di legami con la Svizzera dimenticando ch'egli vi ha soggiornato
dall'inizio del 1994 fino alla metà del 1998 “in modo quasi ininterrotto”, che
ha dato prova di sapervisi integrare, che i suoi medici curanti risiedono in
Svizzera, che la sua ultima figlia è nata in Svizzera e che la sua attuale
convivente abita da anni in Svizzera. Con ciò la Corte avrebbe trascurato fatti
determinanti (ricorso, punti 61 a 66).
a) L'art.
55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può espellere dal territorio svizzero per
un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato alla reclusione o alla
detenzione; in caso di recidiva l'espulsione può essere pronunciata a vita.
L'espulsione è, prima che una pena, una misura di sicurezza a tutela del
pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai criteri dell'art. 63 CP (DTF
123 IV 108 consid. 1 con rinvii) e il giudizio sulla relativa sospensione
condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP: per accordare o negare
quest'ultimo beneficio è determinante dunque il pronostico circa la futura
condotta dell'imputato in Svizzera (DTF 119 IV 197 consid. 3). Nella
fattispecie la Corte ha rifiutato la sospensione condizionale, “ritenuto che
l'assenza di qualsivoglia legame degno di protezione con il nostro paese – la
presenza qui del figlio maggiorenne non è certamente tale – rende insostenibile
la tesi secondo cui la non effettività della misura sia suscettibile di
trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni”. “Neppure ciò è stato
preteso dalla difesa” – ha continuato la Corte – “che si è limitata a chiedere
la non pronuncia dell'espulsione, visto il grave stato di salute di __________
” (sentenza, pag. 158 quarto capoverso).
b) La
motivazione addotta dalla Corte di assise non può giustificare il diniego della
sospensione condizionale, tanto meno ove si consideri che, per quanto attiene
alla pena detentiva, la Corte ha formulato un pronostico favorevole (sentenza,
consid. 18.4). Ora, sospendere l'esecuzione di una pena principale e non quella
di una pena accessoria significa annettere a quest'ultima importanza determinante,
ritenendo che solo l'espulsione effettiva tratterrà il condannato dal recidivare
(DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97). È il caso del soggetto
che, qualora rimanesse in Svizzera, non resisterebbe con ogni verosimiglianza
alla tentazione di delinquere nuovamente per le particolari occasioni che il
territorio nazionale gli offre. La Corte di assise non pretende però che tale
sia il caso di __________. Per di più, la mancanza di legami degni di
protezione con la Svizzera è un criterio che presiede alla pronuncia dell'espulsione
in sé più che alla prognosi circa una possibile sospensione condizionale (cfr. Trechsel, op. cit., n. 3a ad art. 55
CP), che deve fondarsi su un giudizio d'insieme (DTF 115 IV 84 consid. 3c; Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 41 CP
con richiami). A quest'ultimo fine occorre considerare – più che i legami del
condannato con la Svizzera – la vita anteriore e il carattere di lui
(esplicitamente menzionati dall'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP), i precedenti penali,
il comportamento tenuto dopo la commissione del reato, quello durante l'istruttoria,
quello sul posto di lavoro (di primaria importanza: DTF 117 IV 3), l'effetto
dovuto alla possibile revoca di sospensioni condizionali relative a condanne
precedenti, l'eventuale rifusione del danno e così via.
c) In
concreto la Corte di assise ha accertato che il casellario giudiziale italiano
“fa stato di una vita di __________ abbastanza movimentata dal profilo penale”:
condannato nel 1972 a 20 giorni di reclusione e a una multa di Lit. 3 500 000
per contrabbando di tabacco ed evasione fiscale, egli è stato nuovamente condannato
nel 1974 a una multa di Lit. 3 200 000 per contrabbando. Nel 1989 egli si è
visto infliggere 4 anni di reclusione (di cui 2 poi condonati) e Lit. 10 000
000 di multa (in seguito condonati) per violazione della disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope. Sempre nel 1989 gli sono stati irrogati altri 5 anni di
reclusione e Lit. 40 000 000 di multa, come pure l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici e 3 anni di libertà vigilata per associazione a delinquere
finalizzata al contrabbando e per contrabbando di tabacco. Uscito dal carcere
il 31 gennaio 1989, __________ deve ancora scontare in Italia 11 mesi di
reclusione e corrispondere Lit. 30 000 000 di multa (sentenza, pag. 22 seg.).
In Svizzera dall'inizio del 1994 come consulente commerciale della __________,
società di cui detiene l'intero pacchetto azionario, egli ha lavorato nella
compravendita di tabacchi lavorati, consegnati e venduti nei punti franchi di
Rotterdam e Anversa (sentenza, pag. 23). La Corte non è stata in grado di accertare
se la sua attività implicasse contrabbando estero (loc. cit., in alto). Sta di
fatto che, vistosi rifiutare il rinnovo del permesso di dimora nel Ticino,
nel giugno del 1998 egli si è trasferito a Montecarlo (sentenza, pag. 26).
d) I
trascorsi appena riassunti appaiono inquietanti, ma non si può ignorare che risalgono
a oltre dieci anni addietro. Dal suo arrivo nel Ticino il ricorrente non consta
avere più commesso il benché minimo illecito (accusato di soggiorno illegale
nel 1995, è stato assolto nel 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano: sentenza,
pag. 25 in basso). La sua attività professionale, foss'anche di contrabbando
estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera,
tant'è che la stessa Corte di assise ha definito il ricorrente come una persona
socialmente integrata nel Ticino (sentenza, pag. 148 a metà). Durante l'istruttoria,
poi, egli ha prestato una buona collaborazione (sentenza, consid. 18.3, pag.
157 in alto). D'altro lato non sarebbe giusto disconoscere che, per quanto riguarda
il caso odierno, egli ha delinquito in circostanze molto particolari, senza un
tornaconto diretto, per amicizia verso il magistrato e la di lui compagna, la
quale si trovava in condizioni finanziarie disperate. Tutto ponderato, sotto il
profilo dell'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP si poteva dunque presumere che il rischio
di espulsione effettiva avrebbe fatto desistere il condannato dal recidivare.
Che, poi, __________ dovesse essere consegnato all'Italia in via
d'estradizione o fosse per l'Ufficio federale di polizia uno straniero indesiderabile
– al punto da essere colpito da un divieto d'entrata abusivo (sentenza,
consid. 15.3) – non era di rilievo per formulare un pronostico sulla sua futura
condotta penale (v. Trechsel, op.
cit., n. 8 ad art. 55 CP). In accoglimento del ricorso, a __________ andava
concessa pertanto la sospensione condizionale dell'espulsione.
- Da
ultimo il ricorrente chiede che il periodo di detenzione da egli sofferto prima
dell'emanazione della sentenza di assise sia considerato, per quanto possibile,
come carcere estradizionale e non come carcere preventivo. Egli rammenta di
essere stato arrestato il 10 maggio 2000 per ordine dell'Ufficio federale di polizia,
su richiesta estradizionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Bari, e che solo il 6 agosto 2000 il Procuratore pubblico straordinario lo
ha posto in carcere preventivo, giacché l'Ufficio federale di polizia non
escludeva di consegnarlo all'Italia ancor prima del dibattimento (onde la sua
comparsa in aula nella doppia veste di imputato in carcere estradizionale e in
carcere preventivo: sentenza, pag. 159 in alto). Per finire, egli insta
affinché il carcere preventivo gli sia computato nella sola misura di un mese e
tre giorni e che il resto sia considerato come carcere estradizionale (ricorso,
punti 67 a 69).
L'art. 69
prima frase CP dispone che “il giudice computa nella pena privativa della
libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non
abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere
preventivo o il prolungamento di esso”. Nella fattispecie la Corte di assise ha
concesso al ricorrente tale beneficio. Quanto alla durata del carcere da
computare, essa si è limitata ad accertare che, dal 6 agosto 2000 in poi,
l'imputato si trovava in carcere preventivo. A ragione. Che l'imputato si
trovasse già in carcere per motivi estradizionali poco importa, né il fermo
ordinato dall'Ufficio federale di polizia diventava caduco solo perché nel
frattempo il Procuratore pubblico straordinario aveva posto l'accusato in carcere
preventivo. Come ha rilevato la Corte di assise, dal 6 agosto 2000 in poi la
carcerazione del ricorrente aveva due nature che si sovrapponevano, ma di cui
l'una non annullava l'altra. La richiesta di considerare la detenzione sofferta
come carcere estradizionale e non come carcere preventivo è quindi priva
d'oggetto. Lo stesso ricorrente, del resto, ammette che se il carcere
preventivo non influisce su quello estradizionale la sua richiesta è superata
(memoriale, punto 69). Quanto a un'eventuale ingiusta carcerazione preventiva,
essa sussiste, ove la pena inflitta risulti più mite di quella già scontata,
anche se l'accusato è in carcere estradizionale. Un'altra questione – che non
compete a questa Corte dirimere – è sapere in che misura l'accusato abbia poi
diritto, in una situazione del genere, a ricevere indennità (art. 320 cpv. 4
CPP).
- In
caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale
riforma la sentenza impugnata “quando ha sufficienti elementi per il nuovo
giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie occorre prosciogliere il
ricorrente dall'accusa di complicità in corruzione passiva aggravata per
quanto riguarda le informazioni e le sollecitazioni dirette a __________ e ai
suoi accoliti dal 14 giugno 1999, occorre concedere al ricorrente la sospensione
condizionale dell'espulsione, occorre ricommisurare la pena a suo carico ed
estendere gli effetti dell'attuale sentenza a __________ in ossequio all'art.
297 CPP. Ciò non implica alcuna completazione degli accertamenti di fatto,
sicché questa Corte può senz'altro statuire essa medesima.
a) La
pena a carico del ricorrente era stata fissata dalla Corte di assise in 10 mesi
di detenzione considerando la colpa, “che non è di poco conto se si tien conto
dell'importante contributo che egli ha dato a __________ nella perpetrazione
del reato e che non può essere attenuata da particolari considerazioni di natura
personale come nel caso __________ ” (sentenza, consid. 18.3, pag. 157 in alto).
Ora, che __________ abbia dato a __________ un contributo decisivo è vero,
poiché il giudice non conosceva __________. Ed è altrettanto vero che la
corruzione passiva riguardava una grossa somma di denaro, ciò che ha recato
grave danno all'immagine della giustizia ticinese (l'art. 315 vCP tutelava
appunto, come bene giuridico, la fiducia dei cittadini nell'integrità dei
tribunali: Trechsel, op. cit., n.
1 ad art. 315 vCP con rinvii). Né si può negare che il ricorrente abbia agito
senza remore (pur avendo già avuto anni addietro ripetuti problemi con la
giustizia del suo paese), insistendo con determinazione anche a reato concluso
perché il giudice fosse rimunerato. D'altro lato non si deve ignorare che
__________ ha delinquito per amicizia, senza contropartita materiale,
attenendosi a un ruolo di second'ordine (donde la complicità, che giustifica
una libera attenuazione della pena giusta l'art. 65 CP), seppure la reciproca
amicizia del giudice – “garante” della sua moralità – poteva evidentemente
tornargli utile (sentenza, consid. 3.9). Inoltre l'unico atto “di peso” che
gli può essere rimproverato rimane, in pratica, la telefonata da Montecarlo del
14 maggio 1999. Dopo di allora e fino al 14 giugno 1999 egli non risulta avere
più comunicato a __________ alcunché di particolare (sopra, consid. 3g).
Quanto alle informazioni e alle sollecitazioni dirette a __________ dopo il 14
giugno 1999, esse sono successive alla conclusione del reato principale.
b) Tutto
ciò posto, una condanna a 7 mesi di detenzione risulta adeguata alla gravità
dell'illecito e della colpa del ricorrente. La sospensione condizionale della pena,
già concessa in prima sede con un periodo di prova di 2 anni (dispositivo n.
8), che corrisponde al minimo di legge (il massimo è 5 anni: art. 41 n. 1 cpv.
3 CP), può rimanere immutata. L'espulsione, dalla cui durata di 5 anni –
contenuta, come detto, nella bassa fascia edittale (sopra, consid. 8 in
principio) – non v'è ragione di scostarsi, va sospesa con un periodo di prova
di prova di 2 anni (come la pena principale, non giustificandosi una
distinzione obiettiva). I dispositivi n. 2.1, 5.2.1 e 5.2.2 della sentenza
impugnata vanno perciò riformati in tal senso. Possono rimanere invariate,
invece, la tassa di giustizia e le spese di primo grado, il giudizio odierno
non incidendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto (la Corte
ha suddiviso gli oneri processuali nella misura di due terzi a carico di
__________ e di un terzo a carico di __________: sentenza, pag. 163).
-
In
applicazione dell'art. 297 CPP occorre modificare altresì, come si è anticipato
(consid. 7), il dispositivo n. 1.3 lett. c della sentenza impugnata,
prosciogliendo __________ dall'accusa di corruzione passiva aggravata per avere
– dal 14 giugno 1999 in poi – “informato costantemente __________, perché
riferisse a __________, del corso della procedura di confisca, nonché raccomandato
il prelievo immediato dalla __________ Bank degli averi dissequestrati”. Ciò
impone una libera ricommisurazione della pena, fissata dalla prima Corte in 18
mesi di detenzione (dispositivo n. 5.1.1). Ora, i criteri cui si sono tenuti le
assise (sentenza, consid. 18.2) sono di per sé corretti e pertinenti. In
estrema sintesi, alla gravità oggettiva del reato, che ha recato un serio danno
d'immagine alla giustizia ticinese e che ha nuociuto pesantemente alla fiducia
dei cittadini all'imparzialità dei tribunali, si contrappone soggettivamente la
difficile situazione psicologica in versava l'imputato, duramente colpito dalla
malattia, e che per finire si è ritrovato senza lavoro e senza pensione a pochi
mesi dal diritto alla rendita (sentenza, pag. 156). In simili circostanze
appare giusto fissare la pena in 16 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni), senza dimenticare che nel complesso
l'incidenza dell'attuale proscioglimento è proporzionalmente meno importante
per rapporto al beneficio che deriva a __________. Su __________ continuano a
gravare, infatti, le condanne per ripetuta istigazione a violazione del segreto
d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.1) e ripetuta violazione del segreto
d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.2), al cui riguardo la sentenza di questa
Corte nulla muta. Quanto agli oneri processuali di prima sede, valgono a
maggior ragione le considerazioni espresse per __________.
-
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui
“se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori
all'atto che l'ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale
sentenza il ricorrente ottiene una riduzione della pena principale e la
sospensione condizionale di quella accessoria, ma non la completa assoluzione
postulata in via principale. Si giustifica perciò di suddividere equamente gli
oneri processuali a metà fra il ricorrente e lo Stato, che rifonderà al
ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte, in conformità all'art. 9
cpv. 6 CPP.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
a) in
riforma del dispositivo n. 2.1, __________ è prosciolto dall'accusa di
complicità in corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in
poi, “trasmesso costantemente a __________ le informazioni ricevute da
__________ sul corso della procedura, dando istruzioni allo stesso __________
sui tempi e modalità di prelievo in banca dell'importo dissequestrato,
insistendo con __________ e con terze persone a lui vicine perché onorasse
l'impegno assunto di pagare a __________ la metà di quanto dissequestrato”;
b) in
riforma del dispositivo n. 5.2.1, __________ è condannato alla pena di sette
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal
6 agosto 2000;
c) in
riforma del dispositivo n. 5.2.2, __________ è condannato alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni;
l'esecuzione della pena è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di
due anni.
Per
il resto il ricorso è respinto.
- In
applicazione dell'art. 297 CPP, la sentenza impugnata è così modificata:
a) in
riforma del dispositivo n. 1.3 lett. c, __________ è prosciolto dall'accusa di
corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in poi, “informato
costantemente __________, perché riferisse a __________, del corso della
procedura di confisca nonché raccomandato il prelievo immediato dalla
__________ Bank degli averi dissequestrati”;
b) in
riforma del dispositivo n. 5.1.1, __________ è condannato alla pena di sedici
mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal
4 al 24 agosto 2000.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1600.–
sono
posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato,
che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________, c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico straordinario avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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