AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.66
Data decisione, Autorità:
20.03.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00066
Lugano,
20 marzo 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione del 31 ottobre 2001 presentati dalla
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 2 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, nei confronti di
__________,
e
di
__________,
(entrambi
patrocinati dall'avv. __________);
non
ricorrenti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere
accolti i ricorsi per cassazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sabato
13 maggio 2000, verso le ore 16.45, alcuni attivisti del __________ a, tra cui
__________ e __________, si sono recati all'ipermercato __________ con addosso
una maglietta gialla recante la scritta “Spesa al sabato dopo le 17.00, NO
grazie!”. Dopo essere rimasti alcuni minuti all'interno del centro commerciale,
alle ore 17 i manifestanti si sono spostati all'esterno, all'imbocco della
strada privata che conduce all'autosilo dell'ipermercato, dove hanno esposto
uno striscione sul quale figurava la stessa scritta impressa sulle magliette.
Ai clienti che raggiungevano il centro commerciale in automobile o a piedi è
stato inoltre distribuito un foglio che li invitava a non fare la spesa il
sabato dopo le ore 17. Accortosi di quanto stava accadendo, il direttore della
__________ è tosto intervenuto, invitando gli attivisti ad andarsene. In
seguito al tentativo di un dipendente del centro commerciale di lacerare lo
striscione con un taglierino, la manifestazione ha avuto termine.
B. Con
decreti di accusa del 15 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ e __________ autori colpevoli di coazione “per avere intenzionalmente
intralciato, per circa 10-15 minuti, la libertà di agire delle persone che
intendevano accedere all'interno del centro commerciale, in particolare i conducenti
di vetture, sbarrando l'accesso principale con uno striscione tenuto teso tra
le mani dei manifestanti”, e di violazione di domicilio, “per essersi
introdotti (...) sul sedime di proprietà della __________ trattenendosi
malgrado l'ingiunzione d'uscirne”. In applicazione della pena, egli ha
proposto la condanna di entrambi a una multa di fr. 500.–. La __________ A,
costituitasi parte civile, è stata rinviata far valere le sue pretese davanti
al foro competente.
C. Al
decreto di accusa i due prevenuti hanno sollevato opposizione il 20 dicembre
2000, sicché il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, per il dibattimento. Con decreto del 7 maggio
2001 il Pretore ha ordinato la congiunzione dei due incarti. In esito al
dibattimento, tenutosi il
2
ottobre 2001, egli ha assolto entrambi gli imputati con sentenza unica intimata
il 16 ottobre 2001.
D. Contro
il giudizio appena citato la __________ ha introdotto il 3 ottobre 2001 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale,
seguita da due motivazioni distinte del
31
ottobre 2001 (l'una riguardante __________, l'altra __________), ancorché sostanzialmente
identiche, in cui chiede la conferma dei due decreti di accusa. Nelle sue
osservazioni del-l'8 novembre 2001 il Procuratore pubblico si associa alle argomentazioni
della ricorrente, senza formulare osservazioni. __________ e __________
postulano invece, con osservazioni del
27
novembre 2001, il rigetto dei ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha assolto gli imputati dall'accusa di violazione di domicilio (art.
186 CP), rilevando che i manifestanti avevano collocato lo striscione di
protesta proprio all'imbocco della stradina che conduce all'autosilo, in un
punto dove il confine tra la pubblica via e la proprietà privata non è marcato.
Quand'anche avessero “sconfinato per qualche centimetro” sulla proprietà della
denunciante, costoro non potevano quindi averne la consapevolezza. In ogni
modo, di fronte all'ingiunzione del direttore del centro commerciale che li
aveva diffidati ad andarsene, essi si erano allontanati. Per di più – ha
soggiunto il primo giudice – l'intenzione del direttore non era quella di
“prevenire una violazione di domicilio, bensì di impedire che l'azione dei
sindacalisti ostacolasse l'accesso al negozio da parte della clientela e,
pertanto, nemmeno è sostenibile che i manifestanti dovessero rendersi conto, da
quell'ordine, che se ne dovevano andare altrimenti avrebbero commesso una
violazione di domicilio”.
Quanto
all'accusa di coazione (art. 181 CP), il Pretore ha accertato che i manifestanti
non avevano impedito il flusso delle automobili in entrata verso l'autosilo, sebbene
lo striscione da loro sorretto occupasse tutta la larghezza della stradina. Nessun
conducente aveva dovuto infatti “forzare uno sbarramento”. Inoltre la manifestazione
all'esterno del centro commerciale non era durata più di 5 o 10 minuti. Né gli
imputati avevano intralciato o messo in pericolo la circolazione, “di certo
molto meno caotica rispetto ad esempio agli abituali momenti di punta”. I tre
casi di cui si valeva la denunciante all'appoggio di una cassetta videoregistrata
nulla dimostravano, se non che l'accesso all'autosilo di un'automobile rossa è
stato “ritardato di qualche secondo”, ciò che non bastava a comprovare
l'imposizione ad alcuno di fare, omettere o tollerare un atto nel senso del
diritto penale. Donde il proscioglimento degli imputati anche da tale capo
d'imputazione.
- La
ricorrente fa valere, per quel che attiene alla violazione di domicilio, che
già in passato gli imputati erano stati diffidati dall'intraprendere simili
iniziative, sicché a loro poco importava di rispettare o di sconfinare nella
proprietà privata. Anzi, la loro manifestazione non era stata annunciata, a
dimostrazione del fatto che doveva aver luogo ad ogni costo. Lo stesso __________
ha dichiarato, del resto, di non essersi minimamente preoccupato di verificare
la sua posizione. Inoltre i manifestanti sapevano perfettamente che la strada
di accesso all'autosilo è proprietà privata, ma non si sono spostati nemmeno di
fronte all'ingiunzione del direttore. Oltre a ciò, il primo giudice ha
disatteso tutte le deposizioni testimoniali, concordi nell'affermare che gli
imputati si trovavano su suolo privato, sospingendosi in una valutazione
unilaterale degli elementi istruttori.
a) Che gli
imputati fossero già stati diffidati dall'occupare (siccome proprietà privata)
l'imbocco della stradina che conduce all'autosilo del centro commerciale è,
anzitutto, un'affermazione che non trova alcun riscontro agli atti. Il solo
fatto poi che la manifestazione non fosse annunciata o che i manifestanti non
avessero previamente chiarito i confini esatti della proprietà privata ancora
non significa ch'essi abbiano agito con dolo eventuale. Circa la loro effettiva
consapevolezza, giovi ricordare che quanto l'autore di un reato sa o non sa,
quanto egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema
legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV
160 consid. 2b, 121 IV 90 con-sid. 2b con rinvii). Ora, un ricorso per
cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1
CPP), sicché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono
essere censurati solo ove il giudizio impugnato denoti estremi di arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche
erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I
170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a,
121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41
consid. 2a).
b) Nella
fattispecie la ricorrente argomenta, per quanto attiene alla consapevolezza dei
ricorrenti di trovarsi su area privata, come se insorgesse davanti a una corte
d'appello munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nella
constatazione dei fatti. Essa si limita a contrapporre le proprie opinioni
alla sentenza del Pretore, ma ad ipotesi di arbitrio nemmeno accenna. Salvo su
un punto (memoriale, allegazione A5), laddove rimprovera al primo giudice di
avere ignorato con arbitrio le dichiarazioni rilasciate in sede istruttoria dal
direttore del centro commerciale, da __________ e da __________, unanimi nel
confermare che quando reggevano lo striscione i dimostranti si trovavano entro
i confini dell'ipermercato. A tale riguardo – e solo a tale riguardo – i due
ricorsi sono dunque proponibili, anche se ciò poco sussidia alla ricorrente
(come si vedrà in appresso), i gravami rivelandosi ugualmente irricevibili per
un altro motivo.
c) Per quanto si
riferisce alla lamentata violazione di domicilio il Pretore non ha invero
tenuto conto né delle dichiarazioni rilasciate in sede istruttoria dal
direttore del centro commerciale, __________ i, né di quelle rilasciate da
__________ o da __________ (dipendenti della __________). Se non che, egli ha
suffragato il proprio verdetto di assoluzione anche con un altro argomento: ha
soggiunto che, quand'anche sapessero o dovessero sapere di trovarsi su
proprietà privata, di fronte all'ingiunzione del direttore che li cacciava
(“vada via, qui è privato”: sentenza, consid. 3c), i due imputati si erano
effettivamente allontanati nel giro di pochi minuti. E siccome commette
violazione di domicilio solo chi si intrattiene su proprietà privata “contro
l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto” (art. 186 CP), i pochi
minuti durante i quali gli imputati avevano indugiato non bastavano a denotare
una violazione di domicilio. Su tale argomento la ricorrente neppure prende posizione.
Non asserisce che i “pochi minuti” durante i quali gli imputati sono rimasti
sulla sua proprietà bastino a integrare i presupposti dell'art. 186 CP. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che una sentenza
ancorata a più argomenti indipendenti può essere censurata solo impugnandoli
tutti (DTF 121 IV 94 consid. 1b con rinvii). Nel caso specifico ciò fa
manifesto difetto, sicché per finire i ricorsi si risolvono in un mero litigio
sui motivi del giudizio impugnato. Ne segue che, relativamente alla violazione
di domicilio, i due gravami vanno dichiarati inammissibili.
- Per
quanto si riferisce alla coazione, la ricorrente sottolinea che lo striscione
retto dagli imputati occupava tutta la larghezza della strada di accesso
all'autosilo e che i manifestanti bloccavano totalmente il transito dei
veicoli. Una simile azione, foss'anche durata solo una decina di minuti,
bastava indubbiamente – a suo avviso – per adempiere i requisiti di una
coazione. La ricorrente si duole inoltre che il Pretore abbia ulteriormente
sorvolato sulle dichiarazioni rilasciate dal direttore del centro commerciale
(il quale aveva ribadito che si era formata una coda di veicoli all'imbocco
della strada d'accesso) e da __________ (il quale aveva riferito che taluni automobilisti
spazientiti suonavano il clacson), scartando senza serio motivo finanche la
dichiarazione di __________ (il quale aveva detto che i dimostranti formavano
una vera e propria barricata, impedendo il passaggio delle automobili). Ciò
raffigura – essa conclude – un abuso del potere di apprezzamento nella
valutazione delle prove.
a) Il Pretore
pronuncia, secondo libero apprezzamento, in base alle risultanze del
dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). In concreto il primo giudice
ha ritenuto che “la documentazione cartacea non fornisca informazioni precise
circa il reale succedersi degli eventi”, la deposizione di __________
apparendogli “del tutto inattendibile” (sentenza impugnata, consid. 4a).
Restava la videocassetta prodotta dalla parte civile, dalla quale risultava
però che in seguito alla manifestazione non si erano formate code di veicoli
lungo la via __________, sebbene lo striscione esposto dai dimostranti
occupasse tutta la larghezza dell'accesso all'autosilo, che la circolazione
stradale non era stata intralciata (anzi, appariva “del tutto normale”:
sentenza, consid. 4b) e che solo il conducente di un'automobile rossa era
stato “ritardato di qualche secondo”, senza che si sappia però “cosa sia
effettivamente successo prima” (sentenza, consid. 4c/III). Donde l'inesistenza di qualsivoglia coazione.
b) Già
l'accertamento del Pretore secondo cui “la documentazione cartacea non fornisce
informazioni precise circa il reale succedersi degli eventi” è equivoco.
Dinanzi agli inquirenti il direttore del centro commerciale aveva dichiarato,
in effetti, che in seguito alla manifestazione si era formata sulla strada
cantonale una coda di veicoli e che una vettura rossa aveva osato “forzare il
blocco ovvero lo striscione tenuto da giovani” (fascicolo del Ministero
pubblico, act. 4, 4° foglio). __________ aveva riferito, da parte sua, che
“all'esterno, sulla strada d'accesso al negozio, era stato eretto un blocco
del traffico sia pedonale che motorizzato. A creare confusione erano però le
vetture, i cui conducenti tentavano di oltrepassare lo sbarramento composto da
una decina di individui che sorreggevano un lungo striscione. (…) Rammento che
i clienti, stando sulle loro vetture, azionavano l'avvisatore acustico.
Volevano accedere all'autosilo ma la presenza di queste persone lo impediva”
(act. cit., 5° foglio). __________ ha precisato, a suo turno, che i
manifestanti si erano “disposti in fila uno a fianco all'altro, bloccando totalmente
l'accesso all'autosilo”, formando “come una barricata”, che i veicoli erano
fermi sulla via __________ lungo la corsia di preselezione per il centro commerciale,
e che un automobilista si era azzardato a forzare lo sbarramento, nonostante i
manifestanti gli avessero calato lo striscione sul parabrezza per impedirgli la
marcia (act. cit., 6° foglio).
c) Perché le
dichiarazioni predette andrebbero ignorate il Pretore non spiega, tranne
denegare credibilità alla deposizione di __________ perché “si tratta di un
personaggio che ha una visione tutta sua di come ci si debba comportare in certe
situazioni, se solo si pensi che, senza nemmeno che i suoi superiori lo avessero
chiamato, si è permesso di tirar fuori il suo temperino per poi addirittura dirigersi
verso i manifestanti con la concreta intenzione di recidere il telone dello
striscione” (sentenza, consid. 4a). Tuttavia, oltre che ingeneroso, tale apprezzamento
è insostenibile. Certo, il gesto tentato dal dipendente del centro commerciale era
forse esagerato, ma di per sé non illecito (art. 926 cpv. 1 CC) e in ogni modo
è servito a sedare gli animi, come ha accertato lo stesso Pretore (“a seguito
di un tentativo da parte di un dipendente dell'emporio di strappare la stoffa
del citato striscione con un taglierino, il tutto è tornato alla normalità”:
sentenza, consid. 1c). Per di più, questa sola circostanza non bastava nemmeno
da lungi per concludere apoditticamente che __________ abbia affermato il
falso.
Quanto al fatto di
ritenere la deposizione “smentita dalle immagini televisive che testimoniano
che non vi è stata nessuna barricata, che il traffico non è stato intralciato e
che nessun automobilista ha dovuto forzare uno sbarramento” (sentenza, consid.
4a in fine), è vero se mai il contrario. Che i manifestanti stessero in fila
l'uno a fianco dell'altro, chiudendo totalmente l'accesso all'autosilo risulta
con evidenza dalla fotografia in bianco e nero prodotta dagli stessi imputati
l'11 gennaio 2001 (mappetta trasparente con l'indicazione “3 + 4 foto”). Che
il conducente dell'automobile rossa abbia oltrepassato lo striscione alla
cieca, mentre i dimostranti gli tenevano il telo davanti al parabrezza, si
evince inoppugnabilmente dal fotogramma riprodotto in allegato al rapporto di
polizia del 29 settembre 2000 (fascicolo del Ministero pubblico, act. 2, ultimo
foglio). Giudicare la deposizione di __________ “del tutto inattendibile” per i
motivi evocati dal Pretore offende pertanto il senso di giustizia e di equità.
Quanto alle altre due deposizioni, di esse – come si è visto – non vi è alcuna
traccia nella sentenza.
d) Il Tribunale
federale ha già avuto modo di ricordare che una valutazione delle prove non è
arbitraria per il solo fatto di essere opinabile o addirittura errata (sopra,
consid. 2a), ma è arbitraria quando si fonda unilateralmente su taluni mezzi di
prova a esclusione di tutti gli altri (DTF 118 Ia 30 consid. 2b a metà, 112 Ia
371 consid. 3; da ultimo: DTF inedita del 18 febbraio 2002 in re S.,
5P.404/2001, consid. 2). In concreto il Pretore ha tenuto conto unicamente
della videocassetta (interpretandola per altro in maniera discutibile,
l'eloquente fotogramma riprodotto in allegato come ultimo foglio al rapporto
di polizia del 29 settembre 2000 essendo tratto proprio dalla registrazione),
scartando tutto il resto (la “documentazione cartacea”) o tacitamente o con
una motivazione – come detto – insostenibile. Ciò connota arbitrio. Per quanto
riguarda il proscioglimento degli imputati dall'accusa di coazione, la sentenza
va quindi annullata.
e) In caso di
accoglimento di un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale
riforma la sentenza “se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio”,
altrimenti rinvia la causa all'autorità competente (art. 296 CPP). Nella
fattispecie questa Corte potrebbe statuire essa medesima nel merito, in luogo e
vece del Pretore, ove si trattasse di supplire – sulla base degli atti – alla
mancanza dell'uno o dell'altro accertamento, rispettivamente di applicare il
diritto a fatti già accertati. In realtà nel caso specifico si tratta di
rivalutare senza arbitrio l'intero materiale probatorio nel suo complesso,
dando adeguata ragione dei motivi per cui si ravvisano o non si ravvisano i
presupposti di fatto suscettibili di giustificare l'applicazione dell'art. 181
CP. Ciò esula manifestamente dalle attribuzioni della Corte di cassazione e di
revisione penale. Non rimane pertanto che rinviare gli atti al Pretore
viciniore (art. 30 cpv. 1 LOG), il quale giudicherà di nuovo sull'accusa di coazione
a carico dei due imputati. Egli non dovrà necessariamente fondarsi sulla “documentazione
cartacea” scartata dal Pretore della sezione 4, ma qualora decidesse di
disattendere l'una o l'altra prova motiverà il suo apprezzamento, spiegando perché
il relativo elemento istruttorio sia poco o punto attendibile ai fini del
giudizio.
f) Si aggiunga,
ad ogni buon conto, che in diritto – contrariamente a quanto sembra desumersi
dalla sentenza impugnata – non è necessario sotto il profilo dell'art. 181 CP
né che gli imputati abbiano perturbato la circolazione stradale su suolo
pubblico (consid. 4b) né che la vittima di un'eventuale coazione abbia
espresso il proprio disappunto (consid. 4c/III). Determinante è sapere se gli
imputati abbiano intralciato la libertà d'agire altrui con un atto di illecita
coercizione, ciò che va deciso secondo criteri oggettivi e non secondo la
reazione del destinatario. La coercizione è illecita, in particolare, quando
il mezzo o lo scopo è contrario alla legge o sproporzionato rispetto al fine
perseguito oppure quando un mezzo di per sé lecito per conseguire uno scopo
legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o
contrario ai buoni costumi (DTF 120 IV 18 con riferimenti). Il reato è perfezionato,
ciò posto, al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o a subire
quanto l'agente voleva, rispettivamente al momento in cui il mezzo di pressione
ha influito sulla formazione della di lei volontà in modo illecito (DTF 122 IV
234 consid. 1a; Trechsel, StGB,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 181).
- Se
ne conclude che i ricorsi in esame vanno dichiarati irricevibili per quanto
riguarda l'accusa di violazione di domicilio e parzialmente accolti, invece,
per quanto riguarda l'accusa di coazione. In simili circostanze si giustifica
di porre equitativamente gli oneri processuali a carico del ricorrente e dello
Stato in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Lo Stato rifonderà
alla ricorrente, inoltre, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6
CPP). Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente il Pretore in sede di
rinvio.
Per
questi motivi,
visto
sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti, la sentenza
impugnata è annullata per quanto riguarda il proscioglimento degli imputati
dall'accusa di coazione e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto i ricorsi sono respinti.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 600.–
b)
spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico dello
Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
–
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster