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Numero d'incarto:
30.1998.249
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1998.00249
mm
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1998
di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che,
-
con
decisione formale 11 novembre 1998 la Cassa di compensazione ha fissato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ quale persona che non
esercita attività lucrativa, per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999
(doc. A);
-
con
tempestivo ricorso 26 novembre 1998, l'assicurata ha impugnato il succitato
provvedimento, sulla base delle seguenti considerazioni:
"
io sottoscritta __________ __________ presento
ricorso alla suddetta decisione, in quanto la stessa è stata calcolata in base
alla notifica di tassazione errata alla quale ho presentato ricorso presso
l'ufficio imposte e aspetto risposta da detto ufficio;" (I)
- la Cassa, in risposta, ha postulato che il gravame venga evaso
ai sensi dei considerandi, osservando quanto segue:
"1. Giusta la procedura disciplinata dall’art. 1 cpv. 1
lett. a, LAVS sono assicurate in conformità della citata legge, le persone
fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera.
-
L’art. 3 cpv. 1 LAVS sancisce
l’obbligo di pagare i contributi, che inizia in ogni caso dal 1. gennaio
successivo a quello in cui gli assicurati compiono 20 anni fino all’ultimo
giorno del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o di 65
anni, sono di sesso maschile.
-
L’art. 10 LAVS stabilisce che le
persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i contributi
secondo le loro condizioni sociali (sostanza e reddito conseguito in forma di
rendite). Gli studenti e gli assicurati, se mantenuti o assistiti da enti
pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
-
Per sostanza determinante si
intende “l’insieme netto della sostanza, detenuta dalla persona senza attività
lucrativa in Svizzera e all’estero” (cfr. marg. 2064 delle Direttive sui
contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN]).
-
Per contro, non é considerato
reddito in forma di rendite “il provento della sostanza” (cfr. marg. 2061 delle
citate direttive).
-
Nel caso di specie, i contributi
della ricorrente sono stati stabiliti, in via provvisoria, in base ai dati
forniti conosciuti dalla Cassa, al fine di poter emettere gli acconti
trimestrali (art. 24 OAVS).
-
Giusta l'art. 34 lett. c) OAVS
devono pagare i contributi alla Cassa, le persone esercitanti attività
indipendente e le persone che non esercitano attività lucrativa, di regola ogni
trimestre.
-
Alla luce di quanto precede, la
Cassa è disposta a rivedere la decisione contestata, qualora la ricorrente
dimostrasse, medinate una documentazione attendibile, che i dati utilizzati
dalla Cassa non sono conformi alle sue condizioni sociali.
-
Occorre infine osservare che se
più tardi dalla comunicazione dell'Autorità fiscale cantonale risulta un
reddito superiore o inferiore, la Cassa esigerà o restituirà la differenza di
contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS);" (V)
.
-
pendente causa, questa Corte ha provveduto a richiamare dal
competente Ufficio di tassazione l'incarto fiscale riguardante l'insorgente
(VII);
-
in data
15 novembre 1999, al TCA è pervenuta copia della notifica di tassazione 21
giugno 1999 (decisione su reclamo), relativa al biennio 1997/1998 (XI 1),
documento che è stato immediatamente intimato alla Cassa convenuta per
osservazioni (XII);
-
con
scritto 17 novembre 1999, l'autorità amministrativa convenuta ha comunicato
d'essere "… d'accordo di rettificare la decisione provvisoria 1998/99, a
suo tempo contestata, utilizzando i dati anzidetti, che comporterà alla
fissazione del contributo minimo legale" (XIII);
considerato che,
-
in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;
-
nel
merito, sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni,
se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile;
- giusta
l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza
attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.
Gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile,
pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi
inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS). Questi assicurati sono, quindi,
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito
annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350);
-
nella sua
giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante. L'Alta corte federale ha stabilito che se le prestazione
in questione - indipendentemente dal fatto che presentino o meno le
caratteristiche delle rendite - contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di
una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC
1991 pag. 433 consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza);
-
per sostanza
ai sensi dell’art. 28 OAVS, si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie, qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994
pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui
l’assicurato ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC
1976 pag. 153). Tuttavia computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a
dire che dal valore lordo devono essere detratti, tra l’altro, i relativi
debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini; Commentaire des articles 1
à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag.
347 n.24 ad art. 10 LAVS);
-
il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS). Il contributo annuo è
calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un
periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo
e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione. Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una
persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in
materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali comunicazioni
sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser, op. cit., pag.
231, N. 10.34). Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti,
sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi secondo i
cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS). La determinazione del reddito acquisito sottoforma
di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del
possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone di domicilio
(art. 29 cpv. 5 OAVS). Tuttavia le comunicazioni di queste autorità non sono
vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito
nel diritto fiscale e in quello dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 2079;
STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.);
-
in
concreto, con la querelata decisione formale è stato chiesto a __________
__________, 1972, domiciliata a __________, il pagamento dei contributi per il
periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 (doc. A), e ciò in conformità all'art.
3 cpv. 1 LAVS. I contributi sono stati fissati, in via provvisoria, sulla base
di un reddito conseguito in forma di rendita di fr. 27'028 (moltiplicato per
20, in virtù dell'art. 28 cpv. 2 OAVS) e di una sostanza pari a fr. 42'363;
-
in data
21 giugno 1999, l'UCT di __________ ha emanato la notifica di tassazione
relativa al biennio 1997/1998 (decisione su reclamo) - determinante, in
applicazione della procedura ordinaria (artt. 22ss. OAVS), per stabilire i
contributi sociali dovuti per il periodo 1998-1999 - da cui si desume un
reddito d'altra fonte di fr. 9'426 ed una sostanza uguale a zero;
-
così come esplicitamente riconosciuto dalla Cassa di
compensazione con lo scritto 17 novembre 1999 (XIII) - tenuto conto dei dati
risultanti dalla summenzionata notifica di tassazione - all'assicurata non può
che essere imposto il pagamento del contributo minimo;
-
pertanto,
il ricorso interposto da __________ __________ è meritevole d'esser accolto
mentre l'impugnata decisione 11 novembre 1998 deve senz'altro venir annullata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione relativa ai contributi sociali dovuti nel periodo 1° gennaio 1998-31
dicembre 1999 è annullata.
§§ La
ricorrente è tenuta al pagamento del contributo minimo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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