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Numero d'incarto:
30.1999.117
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00117
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa di comp. AVS __________, ____________________ __________
in materia di contributi AVS
ritenuto che,
-
con
quattro distinte decisioni formali - datate 9 giugno 1999 - la Cassa di
compensazione AVS __________ ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da
__________ __________ per l’attività lucrativa indipendente da lei svolta,
rispettivamente, durante i periodi 1° gennaio-31 dicembre 1995, 1° gennaio-31
gennaio 1996, 1° gennaio-31 dicembre 1997 e 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999
(cfr. II, 1-4), sulla base di un reddito aziendale medio pari a fr. 34’000 e di
un capitale investito nell’azienda uguale a zero;
-
con
tempestivo ricorso 29 luglio 1999 (I bis), l’assicurata ha impugnato le
succitate decisioni formali, sulla scorta delle considerazioni seguenti:
"
Sono gerente del Bar __________ dal 1.1.1995, e
come purtroppo spesso accade in questo ramo, dopo un biennio (95-96) abbastanza
buono, né é seguito un altro (97-98) appena soddisfacente.
Nel mese di maggio del 1998 ho ricevuto la
notifica di tassazione 97-98 con un reddito aziendale di Fr. 34’000.--; mentre
quella (1999-2000) riguardante il reddito 97-98 risulterà, come sopra
accennato, di molto inferiore, e si aggirerà su Fr. 22’000/25’000.--.
Un mese or sono ricevo dalla Cassa AVS
__________e, __________o, il conguaglio per gli anni 1995-96-97-98-99 calcolato
sul reddito aziendale 1995-96 di Fr. 34’000.--.
Sulla tabella sinottica dei periodi di
calcolo, fiscali e di contribuzione (vedi allegato), constato che sul reddito
aziendale 1995-96 si pagano i premi AVS nel 1998-99 e sul reddito 1997-98 i
premi AVS nel 2000-01.
Ora non mi sembra corretto di pagare per
gli anni 1995-1996 e 1997 su una base (fr. 34’000.--) che non ho più conseguito
(97/98); e che anche i primi sei mesi del 1999 si conferma.
Sulla tabella menzionata viene descritta la
deroga all’applicazione pratica della stessa; credo che la mia situazione, se
non per l’inizio di attività indipendente, che inizia con il periodo fiscale,
almeno per il mutamento di reddito, rientri in questa deroga.
Propongo la base di calcolo dei premi AVS
1995-96-97-98-99 sulla media dei redditi (1995-1996) + (1997-1998),
quest’ultima potrà essere sollecitata presso l’Ufficio di Tassazione di
__________;” (I bis)
- con
risposta 26 agosto 1999 (IV), la Cassa di compensazione ha postulato che il
gravame di __________ __________ venga evaso ai sensi dei considerandi, facendo
osservare, in particolare, quanto segue:
"
... i contributi relativi agli anni 1995 e 1996
devono essere calcolati sulla base del reddito conseguito negli anni 1995 e 1996
(tassazione fiscale 1997/1998), quelli degli anni dal 1997 al 1999 (anno
quest’ultimo che precede il secondo periodo ordinario di contribuzione) sul
reddito conseguito negli anni 1997/1998 ed esposto nella tassazione 1999/2000.
Quest’ultima tassazione servirà anche come base di calcolo per la definizione
dei contributi relativi al biennio 2000/2001 (secondo periodo ordinario di
contribuzione).
In considerazione di quanto precede, la
Cassa non può scostarsi dalle decisioni amministrative emesse per gli anni 1995
e 1996 in quanto esse si avverano conformi alle vigenti disposizioni e devono
pertanto essere mantenute.
Per contro, quelle relative agli anni 1997
e 1998/1999 devono essere annullate in attesa che venga emessa la tassazione
fiscale del biennio 1999/2000;” (IV)
-
in
replica, l’assicurata si é limitata a prendere atto, con soddisfazione, di
quanto proposto dalla Cassa convenuta con il proprio allegato di risposta (VI);
-
l’autorità
amministrativa, in duplica, ha evidenziato il fatto che il reddito aziendale
determinante per fissare i contributi dovuti nel biennio 1995/1996 - reddito
desunto dalla tassazione fiscale IFD 1997/1998 - ammonta a fr. 34’000 e
non già a fr. 29’663 (reddito imponibile - cfr. VIII);
considerato che,
-
in ordine,
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;
-
in sede
di risposta di causa 26 agosto 1999, la Cassa di compensazione __________ ha
provveduto ad annullare le decisioni formali relative ai periodi di
contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 1997, rispettivamente, 1° gennaio 1998-31
dicembre 1999. Pertanto, nella misura in cui __________ __________ ha impugnato
le suddette decisioni, il suo ricorso 12 luglio 1999 é divenuto ormai privo
d’oggetto e, pertanto, può essere stralciato dai ruoli;
-
nel
merito, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS);
-
a norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente;
-
per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri";
-
a norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2;
-
ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
-
le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso
commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
-
le
perdite commerciali subite e allibrate;
-
le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia
garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro
uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono
eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e
della legge sull'indennità di perdita di guadagno
ai
militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;
un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal
Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- la decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo,
a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito
che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione
per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile.
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f.
l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”;
- le
relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il
contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di
due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione,
che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale
coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35);
- la
procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio
della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino
all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS);
-
in
concreto, __________ __________ é stata affiliata alla Cassa di compensazione
__________ quale persona che esercita attività lucrativa indipendente, a
contare dal 1° gennaio 1995;
-
così come
pertinentemente rilevato dall’amministrazione, i redditi aziendali realizzati
dall’assicurata nel corso degli anni 1995/1996, possono essere desunti soltanto
dalla tassazione fiscale 1997/1998;
-
dallo
scritto 23 settembre 1999 dell’UCT di __________ (doc. 2) emerge che dalla
tassazione fiscale IFD 1997/1998 - decisione su reclamo - risulta un reddito
aziendale pari a fr. 34’000;
-
l’importo
di fr. 29’663 corrisponde, invece, al reddito imponibile - dopo deduzione degli
interessi passivi privati e dei contributi cassa malati e assicurativi privati
-
e, quindi, non ha alcun significato nell’ambito della fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG;
-
concludendo,
nella misura in cui la Cassa di compensazione __________ ha fissato i
contributi dovuti da __________ __________ per l’attività indipendente da lei
svolta durante gli anni 1995 e 1996, sulla base di un reddito aziendale pari a
fr. 34’000, le relative decisioni 9 giugno 1999 meritano senz’altro tutela da
parte di questa Corte;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui in contestazione vi sono i contributi dovuti per gli anni 1997,
1998 e 1999, il ricorso 12 luglio 1999 deve essere stralciato dai ruoli.
Per il
resto, il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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