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Numero d'incarto:
30.1999.12
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00012-13
MB/os
Lugano
25 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Olivier Schmid
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999
di
__________ __________ __________, __________ __________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
6 ottobre 1998, intimata il 16 ottobre 1998, il TCA, ha in parte respinto e in
parte stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto, il ricorso presentato
da __________ __________ __________ contro le decisioni del 14 dicembre 1995
emanate dalla Cassa di compensazione e relative al calcolo dei contributi
sociali dovuti dal 1990 al 1995 per l'attività indipendente svolta.
A motivazione
del proprio giudizio il Tribunale adito ha precisato che non è provato che
l’interessata ha cessato di svolgere l’attività di commercio professionale di
immobili nel 1993. La sentenza è cresciuta in giudicato.
1.2. In data 30
novembre 1998 __________ __________ __________ ha chiesto al TCA di procedere
alla revisione della sentenza 6 ottobre 1998.
1.3. Con due
decisioni 24 dicembre 1998, fondate sulla sentenza del TCA del 6 ottobre 1998,
la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito l'ammontare dei contributi
sociali dovuti da __________ __________ __________ per l'attività indipendente
svolta nel biennio 1992/1993 e 1994/1995, tenuto conto di un reddito medio di
fr. 38'150 e di una media di contributi dovuti negli anni di computo di fr.
2'545 per il primo biennio e di fr. 100'000 rispettivamente fr. 3'343 nel
secondo. È stata pure considerata una franchigia di fr. 15'600 e un capitale
aziendale nullo.
1.4. Contro le
decisioni dell'amministrazione l'assicurata ha presentato tempestivo ricorso al
TCA in data 15 gennaio 1999 con le seguenti motivazioni:
"a) la
Decisione emanata dalla Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si basa
sulla sentenza TCA del 6.10.1998 (fotocopia allegata)
b) in
data 30.11.1998 ho postulato la revisione della STCA 6/16 ottobre 1998
(fotocopia allegata)
c) in
data 9 dicembre 1998 ho inoltrato all'Istituto delle assicurazioni Sociali,
__________, regolare contestazione per quanto attiene la decisione di
affiliazione, con effetto 1.1.1993, nella categoria indipendente (fotocopia
allegata)
d) in
data 10 dicembre 1998 avete inoltrato uno scritto alla Cassa cant. di
compensazione di __________ assegnando alla stessa un termine di 20 giorni per
la presentazione delle osservazioni scritte (fotocopia allegata)." (I)
1.5. Con risposta
di causa 27 gennaio 1999 la Cassa di compensazione ha proposto di dichiarare
irricevibili i ricorsi con le seguenti motivazioni:
"1. Giusta
la procedura ordinaria disciplinata dall'art. 22, cpv. 1 e 2, OAVS per la
fissazione dei contributi, la Cassa computa il contributo dell'attività
lucrativa indipendente per un periodo di contribuzione biennale. Il secondo e
il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta.
-
Nella
fattispecie il contributo per gli anni 1994/95 deve essere calcolato sul
reddito conseguito negli anni 1991/92 e tassato nel biennio 1993/94 in base
alla tassazione IFD passata in giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).
-
Il
reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui
indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 4,
OAVS).
-
Il
competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa
sono esatti e che la tassazione è definitiva.
-
Al
reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di
computo 1991/92 (media fr. 3'343.--), come previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.
-
La
Cassa non ha emesso una nuova decisione 1994/95, ma visto che questo Tribunale
ha respinto il ricorso, per motivi tecnici ha confermato la decisione già
notificata al ricorrente in data 14 dicembre 1995, con la motivazione che i
rimedi di legge menzionati nella presente decisione sono privi d'oggetto.
-
Secondo
la circolazione sul contenzioso, marginale __________, le decisioni
giudiziarie, contrariamente a quelle delle casse, acquistano forza di cosa
giudicata non solo quanto alla forma ma anche alla sostanza. La forza di cosa
giudicata rende le decisioni irrevocabili, eccettuata la modificazione del
giudizio avente l'autorità di cosa giudicata per motivi legali di
revisione." (III)
1.6. Con sentenza
15 aprile 1999 il TCA ha respinto l'istanza di revisione presentata da
__________ __________ __________ contro la sentenza sentenza 6 ottobre 1998. A
motivazione della proprio giudizio il tribunale adito ha precisato che la
ricorrente non ha addotto fatti né prodotto nuovi mezzi di prova.
in
diritto
2.1. Con il
ricorso l'interessata ha contestato l'emanazione, da parte della Cassa di
compensazione, delle decisioni 24 dicembre 1998, con cui ha stabilito
l'ammontare dei contributi sociali dovuti nei bienni 1992/1993 e 1994/1995,
fondandosi sulla sentenza del TCA del 6 ottobre 1998, in quanto attendeva
l'esito della domanda di revisione presentata al TCA in data 30 novembre 1998.
In data 15
aprile 1999 il TCA ha respinto l'istanza di revisione presentata
dall'assicurata, confermando la sentenza 6 ottobre 1998, cresciuta in
giudicato.
Nella sentenza
6 ottobre 1998 il TCA aveva in particolare esaminato la liceità delle decisioni
relative ai contributi sociali dovuti per l'attività indipendente svolta
dall'assicurata nel 1990/1991, 1992/1993 e 1994/1995. L'interessata aveva in
particolare ritirato i ricorsi relativi ai primi due bienni e quindi il
Tribunale aveva stralciato dai ruoli i ricorsi. Per il biennio 1992/1993 la
Cassa di compensazione aveva stabilito i contributi dovuti tenendo conto di un
reddito di fr. 38'150.
Per quanto
riguarda il terzo biennio il Tribunale aveva invece stabilito che il reddito
aziendale computabile è di fr. 100'000, confermando la decisione della Cassa di
compensazione.
2.2. In concreto
dall'esame dell'incarto e delle decisioni precedente emesse, emerge che il TCA
si è già pronunciato in maniera definitiva sull'ammontare dei contributi
sociali dovuti per l'attività indipendente svolta dall'assicurata nel biennio
1992/1993 e 1994/1995 sia con sentenza 6 ottobre 1998, che con il giudizio
emanato a seguito dell'istanza di revisione del 30 novembre 1998.
In simili
condizioni il presente ricorso, che mette nuovamente in discussione il medesimo
oggetto, e meglio i contributi dovuti nei bienni 1992/1993 e 1994/1995,
calcolati sulla base dei medesimi criteri, ritenuti corretti dal TCA (reddito
aziendale 1992/1993 pari a fr. 38'150 e reddito aziendale 1994/1995 pari a fr.
100'000), dev'essere considerato irricevibile.
In
proposito va rilevato infatti che acquista cosa di forza giudicata una
decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una
sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando
tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva
delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni
(U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo
1990, p. 166; p. 170 N 782).
In virtù
del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può più pronunciarsi
su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza
altre istanze competenti.
In tale
evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl.
8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U. Walder-Bohner,
Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della legge per i
ricorsi al TCA e art. 98 CPC, B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).
Poiché
quindi in questa sede questa Corte non può pronunciarsi su una questione su cui
ha già statuito in maniera definitiva in precedenza, non può entrare nel merito
dei ricorsi di __________ __________ __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono irricevibili.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Olivier
Schmid
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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