Inadmissibility due to res judicata in AVS contribution dispute

30.1999.12Autre juridiction25 avr. 2000Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed two 24 December 1998 compensation-fund decisions fixing AVS contributions for the biennia 1992/93 and 1994/95. The TCA noted that it had already finally ruled on the same contribution periods in its 6 October 1998 judgment, and had later rejected the claimant’s revision request on 15 April 1999. Because the present appeal again concerned the same object and the same calculation criteria, the court held that res judicata barred a new examination. The appeal was therefore declared inadmissible. No justice fee was charged, and the costs were borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 23 della legge per i ricorsi al TCA; art. 98 CPC; res iudicata and ne bis in idem in administrative litigation: a judgment that has entered into formal and material finality precludes a subsequent action concerning the same object between the same parties. If the same contribution periods and calculation basis were definitively adjudicated in prior proceedings, the court must declare the new appeal inadmissible and may not reopen the merits absent statutory grounds for revision. Finality also follows from the exhaustion or waiver of ordinary remedies; a later revision request does not remove the preclusive effect once it has itself been decided.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.1999.12

Data decisione, Autorità: 25.04.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 30.1999.00012-13

MB/os

Lugano 25 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Michela Bürki Moreni

segretario:

Olivier Schmid

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di

__________ __________ __________, __________ __________,

contro

le decisioni del __________ emanate da

Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,

in materia di contributi AVS

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 6 ottobre 1998, intimata il 16 ottobre 1998, il TCA, ha in parte respinto e in parte stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto, il ricorso presentato da __________ __________ __________ contro le decisioni del 14 dicembre 1995 emanate dalla Cassa di compensazione e relative al calcolo dei contributi sociali dovuti dal 1990 al 1995 per l'attività indipendente svolta.

A motivazione del proprio giudizio il Tribunale adito ha precisato che non è provato che l’interessata ha cessato di svolgere l’attività di commercio professionale di immobili nel 1993. La sentenza è cresciuta in giudicato.

1.2. In data 30 novembre 1998 __________ __________ __________ ha chiesto al TCA di procedere alla revisione della sentenza 6 ottobre 1998.

1.3. Con due decisioni 24 dicembre 1998, fondate sulla sentenza del TCA del 6 ottobre 1998, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito l'ammontare dei contributi sociali dovuti da __________ __________ __________ per l'attività indipendente svolta nel biennio 1992/1993 e 1994/1995, tenuto conto di un reddito medio di fr. 38'150 e di una media di contributi dovuti negli anni di computo di fr. 2'545 per il primo biennio e di fr. 100'000 rispettivamente fr. 3'343 nel secondo. È stata pure considerata una franchigia di fr. 15'600 e un capitale aziendale nullo.

1.4. Contro le decisioni dell'amministrazione l'assicurata ha presentato tempestivo ricorso al TCA in data 15 gennaio 1999 con le seguenti motivazioni:

"a) la Decisione emanata dalla Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si basa sulla sentenza TCA del 6.10.1998 (fotocopia allegata)

b) in data 30.11.1998 ho postulato la revisione della STCA 6/16 ottobre 1998 (fotocopia allegata)

c) in data 9 dicembre 1998 ho inoltrato all'Istituto delle assicurazioni Sociali, __________, regolare contestazione per quanto attiene la decisione di affiliazione, con effetto 1.1.1993, nella categoria indipendente (fotocopia allegata)

d) in data 10 dicembre 1998 avete inoltrato uno scritto alla Cassa cant. di compensazione di __________ assegnando alla stessa un termine di 20 giorni per la presentazione delle osservazioni scritte (fotocopia allegata)." (I)

1.5. Con risposta di causa 27 gennaio 1999 la Cassa di compensazione ha proposto di dichiarare irricevibili i ricorsi con le seguenti motivazioni:

"1. Giusta la procedura ordinaria disciplinata dall'art. 22, cpv. 1 e 2, OAVS per la fissazione dei contributi, la Cassa computa il contributo dell'attività lucrativa indipendente per un periodo di contribuzione biennale. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta.

  1. Nella fattispecie il contributo per gli anni 1994/95 deve essere calcolato sul reddito conseguito negli anni 1991/92 e tassato nel biennio 1993/94 in base alla tassazione IFD passata in giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).

  2. Il reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23, cpv. 4, OAVS).

  3. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è definitiva.

  4. Al reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di computo 1991/92 (media fr. 3'343.--), come previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.

  5. La Cassa non ha emesso una nuova decisione 1994/95, ma visto che questo Tribunale ha respinto il ricorso, per motivi tecnici ha confermato la decisione già notificata al ricorrente in data 14 dicembre 1995, con la motivazione che i rimedi di legge menzionati nella presente decisione sono privi d'oggetto.

  6. Secondo la circolazione sul contenzioso, marginale __________, le decisioni giudiziarie, contrariamente a quelle delle casse, acquistano forza di cosa giudicata non solo quanto alla forma ma anche alla sostanza. La forza di cosa giudicata rende le decisioni irrevocabili, eccettuata la modificazione del giudizio avente l'autorità di cosa giudicata per motivi legali di revisione." (III)

1.6. Con sentenza 15 aprile 1999 il TCA ha respinto l'istanza di revisione presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza sentenza 6 ottobre 1998. A motivazione della proprio giudizio il tribunale adito ha precisato che la ricorrente non ha addotto fatti né prodotto nuovi mezzi di prova.

in diritto

2.1. Con il ricorso l'interessata ha contestato l'emanazione, da parte della Cassa di compensazione, delle decisioni 24 dicembre 1998, con cui ha stabilito l'ammontare dei contributi sociali dovuti nei bienni 1992/1993 e 1994/1995, fondandosi sulla sentenza del TCA del 6 ottobre 1998, in quanto attendeva l'esito della domanda di revisione presentata al TCA in data 30 novembre 1998.

In data 15 aprile 1999 il TCA ha respinto l'istanza di revisione presentata dall'assicurata, confermando la sentenza 6 ottobre 1998, cresciuta in giudicato.

Nella sentenza 6 ottobre 1998 il TCA aveva in particolare esaminato la liceità delle decisioni relative ai contributi sociali dovuti per l'attività indipendente svolta dall'assicurata nel 1990/1991, 1992/1993 e 1994/1995. L'interessata aveva in particolare ritirato i ricorsi relativi ai primi due bienni e quindi il Tribunale aveva stralciato dai ruoli i ricorsi. Per il biennio 1992/1993 la Cassa di compensazione aveva stabilito i contributi dovuti tenendo conto di un reddito di fr. 38'150.

Per quanto riguarda il terzo biennio il Tribunale aveva invece stabilito che il reddito aziendale computabile è di fr. 100'000, confermando la decisione della Cassa di compensazione.

2.2. In concreto dall'esame dell'incarto e delle decisioni precedente emesse, emerge che il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva sull'ammontare dei contributi sociali dovuti per l'attività indipendente svolta dall'assicurata nel biennio 1992/1993 e 1994/1995 sia con sentenza 6 ottobre 1998, che con il giudizio emanato a seguito dell'istanza di revisione del 30 novembre 1998.

In simili condizioni il presente ricorso, che mette nuovamente in discussione il medesimo oggetto, e meglio i contributi dovuti nei bienni 1992/1993 e 1994/1995, calcolati sulla base dei medesimi criteri, ritenuti corretti dal TCA (reddito aziendale 1992/1993 pari a fr. 38'150 e reddito aziendale 1994/1995 pari a fr. 100'000), dev'essere considerato irricevibile.

In proposito va rilevato infatti che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.

A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782).

In virtù del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.

In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. 8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).

Poiché quindi in questa sede questa Corte non può pronunciarsi su una questione su cui ha già statuito in maniera definitiva in precedenza, non può entrare nel merito dei ricorsi di __________ __________ __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi sono irricevibili.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________ __________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Olivier Schmid

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

res judicatainadmissibilityAVS contributionssocial insurancerevisionsame subject matterfinal judgment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the 24 December 1998 AVS contribution decisions was admissible despite prior final judgments on the same contribution periods.

Solution extraite

No. The dispute had already been finally decided by the TCA, including after the revision request, so the same matter could not be litigated again.

Motifs extraits

The court held that the earlier judgment of 6 October 1998, confirmed by the dismissal of the revision request on 15 April 1999, had res judicata effect. Under the principle of ne bis in idem, a court may not decide again on an object already finally adjudicated.

Question juridique clé

Who bears the court costs and whether a justice fee is charged.

Solution extraite

No justice fee was levied, and the costs were charged to the State.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, the court ordered the usual cost disposition reflected in the operative part.

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