AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.15
Data decisione, Autorità:
09.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00015
BS/tf
Lugano
9 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 1999
di
Hotel __________, __________ SA, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa di comp. __________, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 16 dicembre 1998 la Cassa di compensazione __________ ha intimato
alla società __________ SA, gerente dell'Hotel __________ a __________ -__________,
una tassazione d’ufficio relativa al 1° acconto estate 1998 di contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AF e AD, determinati secondo il metodo forfetario
previsto dall’art. 34 cpv. 3 OAVS, per complessivi fr. 43'347,05.
Nella
medesima decisione la Cassa ha inoltre rigettato l’opposizione ai PE no.
__________ (doc. A5) e tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai
sensi dell'art. 97 cpv. 2 LAVS.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta la società rilevando quanto
segue:
"
Abbiamo ricevuto la lettera __________ del 16
dicembre 98, ma non capiamo perché ci venga richiesto un acconto di frs.
43'347,05, mentre l'ultima richiesta di pagamento portava frs. 29'187.--.
Inoltre dovevano esserci già accreditate le perdite di guadagno di taluni
nostri dipendenti ammalati, da noi già anticipati ai dipendenti stessi.
Abitualmente questi importi venivano sempre
inviati con assegno a favore __________, in seguito senza alcuna notizia né
avvertimento al riguardo sono stati __________ trattenuti in conto AVS: una
prassi già consolidata negli anni non può essere variata da un giorno all'altro
senza alcun avvertimento. Ora noi riteniamo che tali cifre debbano essere
detratte già dal primo acconto che deve essere versato e che quindi la nostra
cifra da pagare come primo acconto non sia quella richiesta.
Per questi motivi noi abbiamo respinto il
precetto."
1.3. Mediante
risposta del 16 febbraio 1999, inoltrata dopo la concessione di una proroga, la
Cassa postula la reiezione del ricorso, osservando in particolare quanto segue:
"
II. Formale
-
Dal punto di vista formale si deve notare che il ricorso del 14
gennaio 1998 può riguardare solo l'ordinanza del 16 gennaio 1999. Oggetto di
questa disposizione sono esclusivamente i contributi previdenziali dovuti in
luglio e sollecitati con lettera del 17 settembre 1998, ma non quelli dovuti in
settembre e sollecitati con la lettera del 19 novembre 1998.
-
Per i contributi previdenziali esigibili in settembre non è stata
ancora emessa un'ordinanza. Per quanto riguarda questi contributi non esiste
nessun oggetto di impugnazione. E' possibile perciò intervenire sul reclamo
nella misura in cui riguarda l'oggetto dell'ordinanza del 16 gennaio 1999.
III. Materiale
-
L'attore è membro SSA e della cassa di compensazione __________ e
riceve periodicamente le fatture e le disposizioni per stabilire l'ammontare e
il pagamento dei contributi previdenziali.
-
Così l'attore ha ricevuto due diverse fatture e successivamente i
solleciti corrispondenti. Si tratta di contributi previdenziali dovuti.
Entrambe le fatture e i solleciti riguardano crediti vantati separatamente.
-
In seguito al sollecito del 17 settembre 1998 è stato effettuato
un pagamento parziale, cosicché si deve provvedere solo al versamento di un
importo restante di Fr. 32'542.45. Riguardo a questa somma è stata emessa
un'ordinanza il 16.12.1998, impugnata.
-
In seguito al sollecito del 19 novembre 1998 è stato versato un
acconto, rispetto al quale è ancora dovuto un importo di Fr. 29'187.00, non
ancora saldato. Si tratta a tale proposito di un'ulteriore quota di contributi
previdenziali scaduti. Non sono stati effettuati conguagli tra le due rate.
-
L'attore non ha evidentemente riconosciuto che i solleciti del
17.09.1998 e del 19.11.1998 riguardano quote contributive diverse. Questa
situazione confusa si è creata perché l'attore è in ritardo nel pagamento dei
contributi. Dato che i calcoli sono risultati corretti, il ricorso è da
respingere."
1.4. Con osservazioni del 16 marzo 1999 alla risposta di causa la
ricorrente rileva di aver fatto opposizione al PE no. __________in quanto la
cifra richiesta è superiore a quella risultante dai propri conteggi.
1.5. Con lettera
del 18 ottobre 1999 il TCA, costata la confusione fatta dalla società
ricorrente tra l'acconto oggetto della decisione contestata e quello di cui fa
riferimento nel ricorso, ha chiesto se intendeva ritirare il gravame.
La
risposta 27 ottobre 1999 della società è la seguente:
"
In relazione alla vostra lettera del 18 ottobre
u.s. in effetti tra i due precetti esecutivi c'è stata una certa confusione ma
riteniamo che tale confusione persiste tutt'ora. Dopo i precetti di cui
trattasi sono stati rifatti i conteggi e l'importo da pagare è risultato
inferiore a quanto richiesto inizialmente come acconti. Inoltre, sempre
successivamente ai precetti è stato fatto con __________ un accordo di
rateizzazione e allo stato l'importo dovuto alla Cassa è inferiore all'importo
di anche uno dei due precetti.
In conclusione alla data odierna non
dobbiamo __________ l'importo di frs 43.347.05 di cui al precetto esecutivo e
relativo al primo acconto 1998; ritenevamo peraltro che stante l'accordo e gli
ulteriori pagamenti fatti la questione dei precetti fosse superata."
1.6. Interpellata
dal TCA, con lettera del 1° dicembre 1999 (che è la traduzione in italiano
dello scritto 22 novembre 1999) la Cassa ha preso posizione in merito a quanto
sostenuto dalla ricorrente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2.
Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Di
regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni
mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1
lett. a OAVS).
I
contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili
dalla sua
scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 OAVS).
Si
intende quale periodo di pagamento il lasso di tempo per il quale il datore di
lavoro deve pagare i contributi. Secondo la prassi amministrativa il periodo di
pagamento è di un mese se la somma annua dei salari raggiunge o supera i
300’000.-- franchi, mentre è di un trimestre, se la somma annua dei salari non
raggiunge i 300 000.-- franchi (marg. 2033 delle Direttive sulla riscossione
dei contributi (DRC) edite dall’UFAS).
Inoltre
il datore di lavoro è tenuto a fornire alla cassa di compensazione i dati necessari
per l'allestimento del conteggio dei contributi.
Il
conteggio deve comprende le indicazioni necessarie per la registrazione dei
contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art. 35 cpv. 1 OAVS).
Il datore
di lavoro deve fornire le indicazioni richieste entro un mese dal termine del periodo
di conteggio (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Con
periodo di conteggio s’intende il lasso di tempo nel quale il datore di lavoro
deve fornire tutte le informazioni relative al conteggio dei contributi dovuti
per questo periodo. La cassa di compensazione determina i periodi di conteggio
che possono coincidere con il periodo di pagamento, oppure comprendere parecchi
periodi di pagamento. Il periodo di conteggio non deve oltrepassare un anno
civile (marg. 2052 e 2053 DRC e art. 35 cpv. 2 OAVS).
In
seguito l’amministrazione registra il reddito da attività lucrativa nel conto
individuale di ciascun salariato (marg. 2044 DRC).
2.3. Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, la cassa di compensazione può consentire al datore di
lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un
periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale
caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro ( distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. marg. 2030 DRC).
Infine,
quando le casse di compensazioni autorizzano il pagamento forfetario dei contributi,
esse possono imporre delle condizioni o degli obblighi ed esigere, ad esempio,
che il totale dei salari sia annunciato periodicamente durante l’anno civile
oppure che le garanzie siano comprovate.
Tale modo
di procedere è stato recentemente confermato dal TFA (cfr. Pratique VSI 1993
pag. 174 consid. 4c).
2.4. Le persone
che non pagano i contributi ai quali sono tenuti o non consegnano il conteggio
relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere
diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine
supplementare da 10 a 20 giorni (art. 37 cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della
diffida all’assicurato è addossato una tassa da 10 a 200 franchi (art. 37 cpv.
2 OAVS).
Se, alla
scadenza del termine fissato in conformità dell'art. 37 cpv. 1 OAVS, i
contributi non sono stati pagati, oppure non sono state fornite le indicazioni
necessarie per il regolamento dei conti salari, la cassa di compensazione deve
fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio (cfr.
art. 38 cpv. 1 OAVS).
L’amministrazione
è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul
posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno,
basarsi su somme forfetarie di salari e procedere al regolamento definitivo
dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).
Infine i
contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere
incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS).
2.5. Giusta l'art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle Casse di
compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso relativi a pagamenti in
denaro, cresciuti in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive ai
sensi dell'art. 80 LEF. Ciò significa che, sulla base di una tale decisione,
l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al
credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto
definitivo pronunciato dal giudice.
Tuttavia
il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento
dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una
decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto
opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).
Il TF ha
posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile, (DTF 64
III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata
in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze
amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in
atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La
mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes" in Droit privé et assurances sociales, pag. 247; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 128).
Inoltre
recentemente il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione
(decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario
all’art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla
possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la
decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni
competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una
decisione di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1
CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle
assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).
In
definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la
persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere
prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione
formale.
La
decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere
l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V
46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.).
2.6. Nella
fattispecie in esame la Cassa di compensazione __________ ha autorizzato la
__________ SA, Hotel __________, iscritta quale datore di lavoro, al pagamento
dei contributi paritetici secondo il metodo forfetario di cui all’art. 34 cpv.
3 OAVS (cfr. consid. 2.3).
Oggetto
del contendere è dunque il 1° acconto estate 1998 per complessivi fr.
43'347,05, richiesto con fattura del 14 luglio 1998 e sollecitato il 27 agosto
1998.
Non
avendo la società versato tale acconto, con lettera del 17 settembre 1998 la
Cassa ha dapprima diffidato il datore di lavoro a versare quanto dovuto (doc.
- ed in seguito spiccato il precetto esecutivo (PE) no 651462.-- (doc. A4).
Con la
decisione contestata la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio ex art. 38
cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.4) e rigettato l'opposizione apposta al citato PE.
Come
visto al considerando precedente, tale modo di procedere è corretto. Infatti al
momento di emettere la decisione (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1 ) la ricorrente
non aveva eseguito alcun versamento.
In questo
contesto il riferimento fatto dalla ricorrente al precetto esecutivo no. 660129
non è pertinente poiché riguarda la procedura di riscossione forzata del 2°
acconto estate 1998, pagamento sollecitato il 19 novembre 1998 (doc.2 ).
2.7. Nelle
osservazioni 1° dicembre 1999 (cfr. consid. 1.6) la Cassa ha informato di aver
concesso, dopo la decisione contestata, una dilazione di pagamento dei
contributi datata 19 marzo 1999 (doc. 9) che tuttavia non è stata integralmente
rispettata.
Inoltre
la convenuta ha documentato i seguenti versamenti effettuati dalla ricorrente:
L'8
aprile 1999 fr. 8'500.--
Il 12
maggio 1999 fr. 8'500.--
Il 22
luglio 1999 fr. 1'451,30
Il 12
agosto 1999 fr. 10'500.--
Complessivamente
restano quindi scoperti fr. 14'395,75, mentre gli altri versamenti sono stati
computati per il 2° acconto estate 1998 (cfr. estratto conto doc. 12).
Orbene,
secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 366 consid.
1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e
siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Tenuto
dunque conto dei pagamenti effettuati successivamente, l'importo fatto valere
con la decisione impugnata deve essere aggiornato a fr. 14'395,75.
Limitatamente a questo importo l'opposizione al PE no. __________è da rigettare
in via definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione contesta è modificata nel senso che l'importo
scoperto
ammonta a fr. 14'395,75.
§§ L'opposizione al PE no.
__________del 1°gennaio 1998 dell'UE di Lugano è rigettata
limitatamente a fr. 14'395,75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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