AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.17
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00017
bs/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999
di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 gennaio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato
a __________ __________, classe 1936, nubile, una rendita di vecchiaia di fr.
1’319.-- mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
La
prestazione è stata determinata sulla base di una scala di rendita massima 44
(periodo di contribuzione 41 anni) e di un reddito annuo medio di fr. 26’532
--.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando
l’assegnazione di una prestazione maggiore, rilevando in particolare quanto
segue:
" Con
la presente inoltro ricorso contro la decisione citata a margine per i motivi
seguenti:
- nella distinta annessa alla richiesta AVS sono incorsa in un errore di
data. Infatti presso la ditta __________ a __________ ho lavorato
fino il 31.7.1958 e non 1957 (1955-1958)
nominativi dei datori di lavoro e date."
1.3. Mediante
risposta del 22 marzo 1998 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando che:
" Nella
fattispecie la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente
sulla base degli anni di contribuzione per il periodo 1° gennaio 1957 (anno
successivo il compimento dei 20 anni) - 31 dicembre 1997 (anno che precede il
suo evento assicurato - compimento dell'età conferente il diritto alla pensione
il 21 dicembre 1998).
Risulta
pertanto un periodo contributivo complessivo di 41 anni come gli assicurati
della sua classe d'età. Ciò consente di applicare alla signora __________ la
scala massima delle rendite ossia la 44 con un reddito annuo medio di fr.
26'532.- e di riconoscergli un rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'319.-
mensili.
Va
inoltre precisato che per quanto riguarda l'anno di contribuzione 1958, lo
stesso risulta regolarmente iscritto sull'estratto conto dell'assicurata come
anno di attività svolto presso la ditta __________ di __________."
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Al 1°
gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione della LAVS.
A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo
della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il
1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che
procede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del
coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4
lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà
tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio
dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con
il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320 DR). Nessun
accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito
per l’anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito
corrispondente all’anno di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso
di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita
l’autorità parentale o al genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nella
fattispecie in esame __________ __________ contesta il periodo di contribuzione
della sua rendita.
Essa ha
infatti rilevato di aver lavorato presso la ditta __________ di __________ fino
al 1958, anziché al 1957 come erroneamente dichiarato. Pertanto essa ritiene di
aver contribuito per 43 anni e non 41 anni, così come indicato nella decisione
contestata.
Dall’esame
dei conti individuali della ricorrente, dove sono registrati i redditi da
attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter
LAVS e art. 140 ss. OAVS), effettivamente si evince che dal 1955 __________
__________ ha contribuito ininterrottamente all’AVS (quindi incluso il 1958).
Tuttavia,
come spiegato al consid. 2.3, il calcolo della rendita di vecchiaia è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1°
gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il
31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla
prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Per
questo motivo il periodo di contribuzione di __________ __________ va
dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997, essendo nata il 21 dicembre 1936.
Ne
discende che i contributi degli anni 1955 e 1956, come pure quelli del 1998 non
fanno stato per la determinazione della rendita AVS.
Questi
redditi vengono utilizzati per colmare le lacune contributive di un assicurato
(cfr. art 52d e c OAVS), ciò che non è il caso nella fattispecie, poiché, come
visto, l’assicurata presenta un periodo di contribuzione completo.
Avendo la
ricorrente contribuito ininterrottamente dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre
1997 (41 anni) la Cassa rettamente le ha riconosciuto la scala di
rendita 44, che è la massima prevista.
Per
determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i
redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale
della ricorrente nel periodo che va dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1997.
Essendo
l’assicurata nubile, l’amministrazione non ha dovuto procedere ad un riparto
dei redditi coniugali e non è stato riconosciuto alcun accredito per compito
educativo.
La Cassa
ha dunque sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto
individuale dall’assicurata relativo al succitato periodo giungendo così
all’importo di fr. 625’730.-
Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere
rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite
all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art.
30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di
rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo
medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art.
51 OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale
dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurata è avvenuta nel 1957, vale a dire nell’anno in cui essa ha
compiuto ventuno anni (cfr. consid. 2.2). Pertanto, dalle citate tavole,
edizione 1998, il fattore di rivalutazione risulta essere 1,700.
Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
1’063’741.-- (625’730.-- x 1,700).
Tale
importo deve essere poi diviso per 41 anni di contribuzione per poi ottenere un
reddito anno medio (RAM) di fr. 25’945.-- che deve essere arrotondato al
multiplo superiore secondo le citate tabelle, vale a dire a fr. 26’268.--.
A seguito dell'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1°
gennaio 1999 (cfr. relativa ordinanza del 1999) il RAM di fr. 26'268.-- è
stato rivalutato a fr. 26'532.--.
Con un
RAM di fr. 26'532.-- ed una scala di rendita 44, la prestazione assicurativa da
erogare alla ricorrente, in applicazione delle citate tabelle dell’UFAS,
corrisponde a
fr. 1’319.--
mensili.
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti all'incarto, questo TCA non può che
confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire
a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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