AIUTO
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Numero d'incarto:
30.1999.29
Data decisione, Autorità:
14.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00029
BS/nh
Lugano
14 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 1999
di
__________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni del 3 e 10 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha
fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AD dovuti da __________ __________
dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1998, per la sua attività lucrativa
indipendente, sulla base di un reddito aziendale di fr. 35'000.-- evinto dalla
notifica di tassazione IFD 1995/96 (intermedia) e 1997/98.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato rilevando
quanto segue:
"1) L'attività
lucrativa è iniziata il 01.11.95 e cessata il 31.12.98
-
Il conteggio AVS per il periodo 1995 è
stato calcolato su un reddito annuale di CHF 35000.- (trentacinquemila) non sui
due mesi (novembre-dicembre) per i quali il reddito effettivo è stato di CHF
900.- (novecento) vedi allegata copia dichiarazione fiscale 1997-1998).
-
Per il periodo 1997 il reddito effettivo è
stato di CHF 11450.- (undicimilaquattrocentocinquanta) per il periodo 1998 il
reddito effettivo è stato di CHF 12190.- (dodicimilacentonovanta) e non di CHF
35000.- (trentacinquemila) come risulta nella richiesta d'acconto inviata
dall'Ufficio AVS.
Al fine di determinare
correttamente il conguaglio vi chiediamo quindi cortesemente di rivedere i
conteggi, in quanto esiste una forte differenza tra il reddito effettivo ed il
reddito su cui l'Ufficio AVS ha effettuato i calcoli.
Vi preghiamo di prendere contatto
con l'Ufficio circondariale di tassazione per ridefinire la nostra posizione e
di volerci contattare personalmente qualora vi necessitassero informazioni
supplementari."
1.3. Mediante risposta dell'11 marzo 1999 la Cassa propone di
respingere il gravame, osservando in particolare che:
"4. Il competente ufficio di tassazione ha confermato che i
dati comunicati alla Cassa sono esatti e che le tassazioni sono cresciute in
giudicato (doc. 3).
-
Proprio fondandosi sulle
tassazioni fiscali IFD degli anni 1995-96 e 1997-98 risulta stabilito per
l'anno di computo un reddito di fr. 35'000.- e di conseguenza torna applicabile
l'art. 25 cpv. 5 OAVS.
-
Le direttive federali sui
contributi dei lavoratori indipendenti, marginale 1277, prevedono che, se la
Cassa di compensazione riceve una comunicazione, basata su una tassazione
intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere a
una propria valutazione, per la determinazione del reddito per il periodo preso
in considerazione dalle Autorità fiscali per effettuare una tassazione sul reddito."
1.4. Con
osservazioni del 24 marzo 1999 alla risposta di causa, il ricorrente ribadisce
che:
" Con
la presente contestiamo la presa di posizione della Cassa AVS, poiché il loro
calcolo si basa su un reddito annuale per l'anno 1995 di fr. 35000.- e non sul
reale fatturato, visto che l'attività è iniziata il 1.11.95.
Per quanto riguarda il periodo
1997-1998, il fatturato effettivo è di fr. 23340.- complessivi (vedi copie di
tassazione allegate).
Essendo l'attività cessata il 31.12.98,
l'ufficio circondariale di tassazione non presenterà queste cifre alla Cassa
AVS poiché é prevista una tassazione intermedia, vista la notevole differenza
tra il fatturato effettivo e la cifra di fr. 35000.- che la Cassa AVS adotta
quale base di calcolo.
Vi chiediamo quindi di rivedere i
contributi richiesti, sia tenendo conto dell'inizio attività (due mesi del
1995), che la cessazione della stessa il 31.12.98."
1.5. Il TCA ha
richiamato d'ufficio l'incarto fiscale del ricorrente relativo ai bienni
fiscali 1995/1996 e 1997/98.
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di
calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22
seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura
ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
Compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. Per
giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275 consid. 3a).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha
stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di
professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito,
a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta
attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo
periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982
pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,
l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni
anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si considera
come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno nel quale
l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una
parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS,
ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in
questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194
consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.6. Nella
fattispecie in esame __________ __________ è stato affiliato quale indipendente
dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1998 per la vendita e sviluppo di programmi
informatici.
La Cassa
ha determinato i contributi del 1995 (pro rata temporis) in applicazione della
procedura straordinaria per inizio di attività (cfr. consid. 2.5), sulla base
del reddito aziendale evinto dalla comunicazione fiscale dell’UT di __________
Città (doc. 1) relativa alla notifica di tassazione intermedia IFD 1995/96
(periodo di assoggettamento 1.11.1995 - 31.12.1996) di fr. 35'000.--.
Considerato
che il prossimo periodo ordinario ex art. 22 OAVS (cfr. consid. 2.3) è il
1998/1999 (non fa stato il periodo di contribuzione 1996/1997, in quanto
nell’anno di computo 1995 non vi sono 12 mesi di attività indipendente, cfr.
consid. 2.5 in fine), i contributi del 1995 e 1996 devono essere
fissati sulla base del reddito conseguito in quegli anni, evinto dalla notifica
di tassazione 1997/98 (continuazione della procedura straordinaria).
Per il
1995 il ricorrente ha dichiarato un reddito di fr. 900.-- e per il 1996 fr.
32'308.-- che il fisco ha corretto in fr. 35'000.-- di media.
I
contributi del 1997 (anno prima del periodo ordinario 1998/1999, art. 25
cpv. 3 OAVS) sono da fissare sul reddito aziendale medio conseguito negli anni
1995 e 1996 ed imposto nella tassazione IFD 1997/98 che è appunto
di fr. 35'000.--.
Di
conseguenza i contributi del 1998 sono da determinare su
fr.
35'000.-- (tassazione IFD 1997/98).
Tutte le
notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato.
Orbene, secondo la
prassi amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione
basata su una tassazione intermedia, questa é vincolante per la determinazione
dei contributi dovuti nel periodo per cui l'autorità fiscale ha effettuato una
tassazione sul reddito (direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, cifra 1277).
Il TFA
ha, dal canto suo, precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno
dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS é rilevante anche per la
fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia é stata
allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa é
importante dal punto di vista fiscale ma non dal profilo delle assicurazioni
sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno
1992 in re R. Z., STCA 11 novembre 1992 in re D. T., STCA 4 novembre 1992 in re
R. Z., STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).
Nel caso
che ci occupa, la comunicazione fiscale è vincolante non solo per la Cassa, ma
anche per il TCA, poiché la tassazione intermedia 1995/96 è stata allestita per
mutamento della professione (inizio di attività indipendente) previsto dall'art.
25 cpv.1 OAVS.
Se il
ricorrente non era d'accordo con il reddito aziendale imposto avrebbe dovuto
contestarlo in sede di reclamo fiscale.
Inoltre,
l'assicurato afferma che il suo fatturato degli anni 1997 e 1998, dichiarato
nel biennio fiscale 1999/2000, è stato minore dei fr. 35'000.-- imposti nella
notifica di tassazione IFD 1997/98.
Questa
circostanza è ininfluente, in quanto, come visto, per gli anni di contribuzione
in questione fa stato il reddito aziendale conseguito nel 1995 e 1996.
Se
l'assicurato avesse cessato al 31.12.1997 la sua attività lucrativa, ossia prima
del passaggio dalla procedura straordinaria a quella ordinaria, allora si
sarebbe dovuto mantenere la procedura straordinaria (cfr. Pratique VSI 1993
pag. 257). In tal caso i contributi del 1997 sarebbero stati determinati sul
reddito aziendale conseguito in quell'anno.
Tale
situazione non corrisponde comunque alla fattispecie in esame, avendo il
ricorrente cessato la sua attività al 31 dicembre 1998.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata è corretta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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