AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.76
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00076
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1999 di
__________ __________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni, datate entrambe 9 giugno 1999, la Cassa cantonale di
compensazione ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________
__________, __________, per l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata
durante i periodi 1994-1995 e 1996-1997, sulla base di un reddito medio di fr.
214’606, rispettivamente di fr. 41’044 - a cui é ancora stata aggiunta la media
dei contributi dovuti negli anni di computo - e di un capitale investito
nell’azienda uguale a zero. I contributi sono stati calcolati sulla base della
tassazione fiscale federale 1993/1994, rispettivamente 1995/1996 (doc. A1 e
A2).
1.2. Con
tempestivo ricorso 18 giugno 1999 (I) - tradotto in lingua italiana in data 29
giugno 1999 (IV) - l’assicurato ha impugnato le succitate decisioni formali,
limitandosi a contestare l’entità dei redditi aziendali ritenuti
dall’amministrazione:
"
... secondo le mie diverse dichiarazioni per le
imposte risulta un reddito professionale soggetto ai contributi AVS/AI/IPG
seguente:
anno 1992 Fr. 100’099.--
1993 Fr. 37’375.35
1994 Fr. 44’713.10
1995 Fr. 38’328.15
1996 Fr. 35’045.35
1997 Fr. 10’585.90
1998 Fr. 31’110.80
Mi é assolutamente inspiegabile come siete
giunti alla vostra stima, che, a mio avviso, non corrisponde alla realtà."
1.3. Con risposta
12 luglio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.4. __________,
in replica, ha comunicato al TCA di voler ritirare il ricorso presentato
avverso la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo
1.1.1994-31.12.1995.
D’altro
canto, l’assicurato - trattandosi della decisione riguardante i contributi
dovuti per il periodo 1996-1997 - ha affermato di non comprendere “... perché i
contributi sono stati aumentati del 13.244% rispetto al mio reddito imponibile
(fr. 5’435.80 di fr. 41’044?)” (VIII).
Da ultimo,
l’insorgente ha osservato che “... é chiaro che il mio reddito effettivo per il
periodo 1996/97 venga decurtato dell’importo che verrà pagato quale contributo
AVS/AI/IPG, ...”.
1.5. Pendente
causa, questo TCA ha chiesto all’UCT di __________ conferma che il reddito
aziendale di fr. 41’044 é al netto dei contributi AVS (X). La risposta é
pervenuta in data 5 ottobre 1999 (XI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In sede di
replica 27 luglio 1999 (VIII), __________ __________ ha espressamento affermato
di ritirare il proprio gravame presentato contro la decisione di fissazione dei
contributi per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 (doc. A1). Se ne
deduce che - nella misura in cui era diretto contro la suddetta decisione
formale - il ricorso 18 giugno 1999 é ormai divenuto privo d’oggetto.
2.3. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.4. Ai sensi dell'art.
9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
svalutazioni
subite;
-
le perdite
commerciali subite e allibrate;
-
le elargizioni
fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale,
sempreché sia
garantito che siffatte elargizioni non possano
ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte
unicamente a
scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i
contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi in
conformità della legge sull'assicurazione per
l'invalidità e
della legge sull'indennità di perdita di guadagno
ai militari e
alle persone obbligate al servizio della
protezione
civile;
- un interesse del
capitale proprio investito nell'azienda,
fissato dal
Consiglio federale su proposta della
Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e
l'invalidità.
La decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo,
a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito
che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge
sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare o di protezione civile.
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f.
l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”.
2.5. Le relative
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo
annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni.
Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia
ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con
quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.6. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
2.7. In concreto,
non é assolutamente contestato che, così come rettamente deciso dalla Cassa,
per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre
1997 torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e,
quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1993/1994 (periodo di
computo), tassato nel 1995/1996. Del resto, l’assicurato, in sede di ricorso,
non ha evidenziato alcun motivo giustificante l’applicazione della procedura
straordinaria ex artt. 24ss. OAVS.
Fondandosi
sulla comunicazione 26 maggio 1999 della competente autorità di tassazione
(doc. 2), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr.
41’044.
Con
scritto 5 luglio 1999, l’UCT di __________ ha confermato che il suddetto dato é
da ritenere senz’altro corretto.
Del
resto, l’importo di fr. 41’044 corrisponde esattamente alla media dei redditi,
realizzati durante gli anni 1993-1994, indicati dall’insorgente stesso in
sede di ricorso (fr. 37’375.35 e fr. 44’713.10).
A questo
punto, appare, ovviamente, incomprensibile come l’assicurato possa sostenere
che il reddito aziendale considerato dall’autorità amministrativa non
corrisponda alla realtà, ritenuto come i dati utilizzati coincidano con
quelli da lui stesso indicati.
In ogni
caso, al ricorrente si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli
assicurati esercitanti attività lucrativa indipendente devono anzitutto
difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid.
4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC
1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid.
2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275
consid. 3a).
2.8. All’importo
di fr. 41’044, l’autorità amministrativa ha proceduto ad aggiungere la media
dei contributi dovuti negli anni di computo (1993/1994), ossia un importo di
fr. 15’109, ritenendo che il reddito comunicato dall’UCT di __________ é al
netto dei contributi AVS.
Secondo
l’art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo alcune posizioni elencate
alle lettere da a) a e), eccettuati i contributi da versare in conformità con
l’art. 8 LAVS e i supplementi in conformità della legge federale del 19 giugno
1959 sull’assicurazione per l’invalidità e della legge federale del
25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al
servizio militare e di protezione civile.
Il
legislatore ha ritenuto che, nel caso degli indipendenti, i contributi all’AVS,
all’AI e per le indennità di perdita di guadagno fanno parte del reddito
determinante e di conseguenza l'eventuale possibilità di dedurli configurerebbe
una disparità di trattamento tra lavoratori indipendenti e dipendenti (Käser, Unterstellung
und Betragswesen in der obligatorischen AHV, p. 168). In effetti i contributi
paritetici e meglio quelli dovuti dai lavoratori dipendenti, vengono dedotti
dal reddito lordo (DTF 111 V 291 e 296 consid. 4b; ZAK 1950 p. 291).
Poiché da
un punto di vista fiscale il reddito viene imposto dopo deduzione dei
contributi sociali (art. 22 cpv. 1 DIFD), per il calcolo dei contributi AVS,
questi ultimi vanno aggiunti al reddito comunicato dall’autorità fiscale (DTF
111 V 290; Käser, op. cit., p. 168). Le comunicazioni dell’autorità fiscale
relative al reddito non tengono infatti conto delle particolarità della legge
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295).
Per
questi motivi anche le Casse partono dal presupposto che, dal reddito
comunicato, sono stati dedotti i contributi. Di conseguenza essi vanno riaggiunti.
Scopo
dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è pertanto quello di annullare un’operazione
ammissibile dal punto di vista fiscale. Può tuttavia essere aggiunto solo
quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301
consid. 4g).
Vi è
motivo di procedere fiscalmente ad una deduzione solo quando i contributi sono
stati fissati con una decisione (oppure messi in conto senza una decisione
formale); l’amministrazione dal canto suo è autorizzata ad aggiungere solo
questi contributi. Se, ad esempio, all’inizio di un’attività lucrativa indipendente
un assicurato ha dovuto pagare solo contributi fissati provvisoriamente, al
momento della fissazione definitiva del reddito possono essere aggiunti solo
questi contributi. Unicamente in questa misura era infatti ammissibile una
deduzione da un punto di vista fiscale (DTF 111 V 299).
Per poter
procedere all’aggiunta prevista dall’AVS inoltre non è necessario chiedere
all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata. L’amministrazione
può infatti dedurre dai suoi atti se i contributi sono stati fissati
provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se sono già stati pagati o
meno.
I
contributi devono comunque riferirsi al periodo di computo. Non possono invece
venire conteggiati i contributi da pagare sul reddito stabilito definitivamente
(DTF 111 V 299 consid. 4e).
Partendo
quindi dal presupposto che l’assicurato ha dichiarato la deduzione nella
dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione può aggiungere i contributi
già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità
oppure solo la parte già pagata.
Se
l’autorità fiscale tuttavia annuncia nella sua comunicazione che non sono stati
dedotti contributi o l’assicurato lo dimostra, non si può procedere
all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).
La Cassa
dispone quindi di diversi modi di procedere: può da un lato aggiungere i
contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso
di tempo o i contributi pagati. Tutti i metodi sono stati dichiarati conformi
alla legge (Käser, op. cit., p. 168; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).
In casu,
l’UCT di __________, espressamente interpellato dal TCA, ha confermato che
l’importo di fr. 41’044, ritenuto quale reddito aziendale (cfr. consid. 2.7.),
é al netto dei contributi AVS (XI). In virtù del succitato art. 9 cpv. 2
lett. d LAVS, la Cassa vi ha, quindi, correttamente aggiunto la media dei
contributi dovuti per il periodo di computo (1993/1994).
2.9. Da ultimo,
__________ __________ ha affermato, in sostanza, di non capire le modalità
secondo le quali l’autorità amministrativa é pervenuta a fissare, per gli anni
1996 e 1997, un contributo AVS/AI/IPG dell’importo di fr. 5’329.20 (cfr. VIII).
Ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 LAVS, dal reddito di un’attività lucrativa indipendente é
prelevato un contributo del 7.8 per cento. Per il calcolo del
contributo il reddito é arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente
inferiore. Se il reddito à inferiore a 25’200 franchi (fr. 46’600 a
partire dal 1° gennaio 1996), ma di almeno 4’200 franchi l’anno (fr. 7’800 dal
1° gennaio 1996), il tasso del contributo é ridotto fino al 4.2 per cento,
secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
L’art. 3
cpv. 1 LAI prevede, da parte sua, che la legge sull’AVS é applicabile, per
analogia, al calcolo dei contributi dell’assicurazione per l’invalidità. Il
contributo sul reddito di un’attività lucrativa é dell’1.4 per cento,
e ciò a far tempo dal 1995 (cfr. Th. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 141 e n. 73 all’art. 3 cpv. 1 LAI).
A mente dell’art. 27 cpv. 2 LIPG. Infine, per il calcolo dei
contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS.
Il consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto
dell’art. 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può
tuttavia eccedere lo 0.5 per cento.
Secondo
l’art. 23a cpv. 1 OIPG, il contributo riscosso sul reddito di un’attività
lucrativa é dello 0.3 per cento.
Complessivamente,
il contributo AVS/AI/IPG riscosso sul reddito di un’attività lucrativa ammonta,
dunque, al 9.5 per cento.
Ritornando
al caso di specie, il contributo AVS/AI/IPG dovuto da __________ per gli anni
1996 e 1997, corrisponde al 9.5% di fr. 56’100 (giusta l’art. 8 cpv. 1
LAVS, il reddito determinante ha, infatti, da essere arrotondato al multiplo di
100 franchi immediatamente inferiore), così come rettamente deciso dalla Cassa
convenuta nell’impugnata sua decisione 9 giugno 1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui é diretto avverso la decisione di fissazione dei contributi per
il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, il ricorso é stralciato dai
ruoli.
Per il
resto, il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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