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Numero d'incarto:
30.1999.77
Data decisione, Autorità:
27.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00077
BS/sc
Lugano
27 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ dal 1° luglio
al 31 dicembre 1995, per la sua attività indipendente, sulla base di un reddito
aziendale di fr. 30'000.--, imposto nella notifica di tassazione (intermedia)
1995/96, ritenuto un capitale investito nell'azienda nullo.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata facendo valere
che:
"
(…) Non sono d'accordo con tale decisione perché
il reddito da me percepito per il periodo in questione è molto più basso.
Mi permetto farvi notare che in data
02-02-97 allo scadere del contratto di locazione ho dovuto chiudere l'Istituto
__________ e trasferirlo al mio attuale domicilio dove ho potuto così
risparmiare sulle spese e continuare la mia attuale attività senza rivolgermi
all'ufficio Disoccupazione.
Infatti faccio rilevare che ho inoltrato
ricorso all'Ufficio di Tassazione competente di cui vi allego copia.
Chiedo pertanto che il Tribunale proceda a
verificare l'operato della cassa, perché ritengo che i contributi da me versati
siano già sufficienti in base al reddito dichiarato.
1.3. Mediante
risposta del 13 luglio 1999 la Cassa ha proposto di respingere il gravame,
rilevando innanzitutto che l'assicurata è stata affiliata nella categoria degli
indipendenti a decorrere dal 1° luglio 1995 per la sua attività di estetista in
proprio.
In merito al calcolo l'amministrazione ha osservato quanto segue:
"
(…)
Nella fattispecie il contributo per il
periodo dal 1. luglio 1995 al 31 dicembre 1995 deve essere calcolato sul
reddito conseguito in base alla tassazione intermedia IFD 1995-96 passata in
giudicato (art. 23, cpv. 1, OAVS).
Il reddito dell'attività lucrativa viene
accertato dall'autorità fiscale, le cui indicazioni sono vincolanti per le
Casse di compensazione (art. 23, cpv. 34, OAVS).
Il competente ufficio di tassazione ha
confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la tassazione è
definitiva (doc. 2).
Proprio fondandosi sulla tassazione fiscale
IFD degli anni 1995-96 risulta stabilito per il periodo 1.7.1995 - 31.12.1996
un reddito di fr. 30'000.-- e di conseguenza torna applicabile l'art. 25 cpv. 5
OAVS.
Secondo le direttive federali (DIN
marginale 1277), se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione
"TI", basata su una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale
a dire che la Cassa non può procedere a una propria valutazione, per la
determinazione del reddito per il periodo preso in considerazione dalle
Autorità fiscali per effettuare la tassazione sul reddito." (Doc. III)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo
reddito hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale
ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di
professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito,
a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività,
rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo
ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si
considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno
nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente
costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22
cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono
rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983
pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.5. Nella
fattispecie in esame la ricorrente è stata affiliata quale persona esercitante
un’attività lucrativa con decorrenza dal 1° luglio 1995.
Ne
consegue che i contributi dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 devono essere
determinati secondo la procedura straordinaria per inizio di attività lucrativa
ex art. 25 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.4.), ovvero sulla base del reddito
conseguito in quell’anno, evinto dalla notifica di tassazione (intermedia)
1995/96 (assoggettamento 1.07. 1995 -31.12.1995).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente
autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla
comunicazione 22 maggio 1998 dell'UT di __________ Campagna si evince che il
reddito aziendale netto tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr.
30'000.-- (doc.1).
In sede
di verifica dei dati fiscali il 2 luglio 1999 l'autorità di tassazione ha
confermato il summenzionato importo, precisando che il reddito aziendale risulta
dalla notifica di tassazione intermedia IFD 1995/96 contro la quale la
contribuente non ha inoltrato reclamo (doc.2).
Ora, innanzitutto occorre ricordare che per giurisprudenza costante del TFA
ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26; VSI 1993 pag. 232 consid. 4b,
RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC
1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid.
2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275
consid. 3a).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Del
resto, il TFA ha anche precisato che la comunicazione fiscale è anche
vincolante quando si fonda una tassazione intermedia allestita tuttavia su uno
dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC 1982 pag. 80; marg. 1277
delle Direttive sui contributi dei lavorati indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) edite dall'UFAS), ciò che corrisponde al caso in
esame. Considerato come la tassazione 1995/96 è rimasta incontestata, la stessa
è vincolante anche per il TCA e quindi per i contributi in oggetto fa stato il
reddito aziendale di
fr. 30'000.---. Pertanto, la decisione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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